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Concetti Chiave

  • Il collegio sindacale è un organo di controllo gestionale nel modello tradizionale di governance, composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti.
  • I sindaci, nominati dal'assemblea ordinaria, restano in carica per tre anni e possono essere scelti anche tra estranei alla società.
  • Tra i poteri dei sindaci, c'è la possibilità di effettuare ispezioni e controllare l'andamento delle operazioni sociali.
  • I sindaci devono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, e convocare l'assemblea in caso di omissione degli amministratori.
  • I membri del collegio sindacale devono essere revisori iscritti nel registro del ministero della Giustizia e rispondono in solido con gli amministratori per le loro azioni.

Il collegio sindacale è l’organo collegiale cui è affidato il controllo gestionale nel modello tradizionale di governance.

Esso si compone di tre o cinque membri effettivi e di due membri supplenti, nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e poi dall’assemblea ordinaria.
I sindaci restano in carica per tre anni e non possono essere revocati se non per giusta causa e possono essere scelti tra i soci o anche tra estranei alla società.

Tra i poteri e i doveri dei sindaci, abbiamo:
• Ciascun sindaco può in qualsiasi momento svolgere atti di ispezione e di controllo;
• Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
• I sindaci devono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo;
• In caso di omissione o ritardo degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Esso svolge prevalentemente funzioni di controllo sulla gestione della società.
La legge prescrive che tutti i membri del collegio sindacale siano revisori iscritti nel registro tenuto presso il ministero della Giustizia.

I sindaci rispondono in solido con gli amministratori verso la società, i creditori sociali, i soci e i terzi per i fatti e le omissioni da loro compiuti.

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