Concetti Chiave
- I finanziamenti sono essenziali per le imprese industriali per garantire l'equilibrio finanziario, coordinando entrate e uscite e bilanciando le fonti di finanziamento.
- Le fonti di finanziamento possono essere interne, tramite autofinanziamento, o esterne, tramite apporti di soci o imprenditori.
- Il capitale di debito include debiti di regolamento con fornitori e debiti di finanziamento come prestiti bancari.
- La locazione finanziaria (leasing) permette alle aziende di ottenere beni strumentali senza investirvi direttamente, con vantaggi fiscali sui canoni di locazione.
- Le operazioni di smobilizzo dei crediti, come factoring e anticipi su fatture, offrono liquidità immediata alle imprese in cambio di costi e commissioni.
Indice
I finanziamenti
Le imprese industriali, proprio come le imprese commerciali, per svolgere la propria attività necessitano di mezzi finanziari che si procurano ricorrendo a diverse forme di finanziamenti.Esse devono essere in grado di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti nel breve periodo raggiungendo così un equilibrio finanziario.
Le condizioni necessarie affinché quest’ultimo si raggiunga sono:
- gestione dei flussi finanziari(coordinamento tra entrate e uscite), affinché con le entrate si possa far fronte alle uscite;
- mix ideale delle fonti(composizione tra le diverse tipologie di finanziamento), affinché le diverse fonti siano tra loro complementari, cioè può essere opportuno ricorrere allo stesso momento a più fonti; e concorrenti, in quanto bisogna cercare la combinazione migliore;
- struttura del patrimonio(coordinamento tra impieghi e finanziamenti), poiché le immobilizzazioni dovrebbero essere coperte con il capitale proprio e le passività consolidate, mentre all’attivo circolante dovrebbe far fronte con il capitale proprio e le passività correnti.
- I finanziamenti posso derivare da fonti esterne, se essi derivano dall’apporto dell’imprenditore o dei soci, oppure da fonti interne, se essi avvengono per autofinanziamento.
Nelle imprese individuali le somme versate incrementano il patrimonio netto, mentre nelle imprese collettive i mezzi finanziari possono essere apportati dai soci secondo tre modalità:
- versamenti in conto aumento di capitale, dove i soci aumentano il capitale sociale in seguito all’annotazione della relativa modifica dell’atto costitutivo o dello statuto;
- versamenti in conto capitale, con i quali i soci rinunciano al diritto di rimborso delle somme versate (versamenti a fondo perduto) e su essi non fruttano interessi;
- versamenti in conto finanziamento, nei quali esiste l’obbligo di rimborso e quindi sono dei debiti per la società. Sono fruttiferi di interessi e possono essere a scadenza determinata o indeterminata. Il CICR pone dei limiti per questi ultimi secondo i quali l’azienda deve rivolgersi a soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e aventi una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato.
I finanziamenti che costituiscono il capitale di debito
I finanziamenti che costituiscono il capitale di debito si distinguono in:- debiti di regolamento, che sorgono nei confronti dei fornitori che concedono dilazioni di pagamento e sono quindi di natura commerciale. Per questi ultimi si applica un interesse di mora dal primo giorno successivo a quello della scadenza pattuita o se la data non è fissata dopo 30 giorni;
- debiti di finanziamento, che sono dei veri e propri prestiti che prevedono un interesse esplicito. Essi possono essere accesi con le banche, con i singoli creditori e con i soci.
Talvolta le aziende per ottenere la disponibilità dei beni strumentali evitando di assumersi il rischio dell’obsolescenza e di effettuare esborsi notevoli ricorrono a una particolare forma di finanziamento che rientra nel contratto di locazione: la locazione finanziaria (leasing finanziario).
Con essa si trasferiscono tutti i rischi e i benefici dei beni locati ad un soggetto (locatario) che ordina ad un altro (locatore) di acquistare o far costruire un bene mobile o immobile a un soggetto (produttore) con la facoltà per il locatario di diventare proprietario dei beni locati dietro versamento di un prezzo stabilito alla fine della locazione.
In caso di acquisto dei beni, l’azienda deve sostenere un costo per gli interessi sul capitale investito e sul costo per ammortamento dei beni; in caso di locazione finanziaria invece, si deve far fronte ai costi per i canoni di locazione (addebitati nel conto economico) e il costo per il riscatto, a scadenza.
In conti d’ordine devono essere scritti gli impegni relativi al contratto stipulato.
La nota integrativa deve contenere le informazioni riguardanti la scadenza del contratto, l’onere di competenza dell’esercizio, il valore attuale delle rate non scadute ecc.
Dal punto di vista fiscale i canoni leasing sono interamente deducibili a condizione che il contratto non sia di durata inferiore ad 8 anni per i beni immobili e alla metà del periodo dell’ammortamento per i beni mobili.
La competenza si calcola attribuendo a ogni mese un importo pari alla somma dei canoni (escluso il prezzo di riscatto) diviso il numero dei mesi di durata del contratto.

Operazioni di smobilizzo dei crediti
Talvolta l’impresa che necessita di liquidità ricorre alle operazioni di smobilizzo dei crediti che possono essere praticate mediante:- sconto cambiario, ormai in disuso per lo scarso utilizzo di cambiali negli affari commerciali;
- finanziamenti s.b.f., con tratte e disposizioni d’incasso (Ri.Ba.). L’invio all’incasso può avvenire: alla clausola dopo incasso, se le somme sono messe a disposizioni dopo il loro incasso; alla clausola salvo buon fine, se l’importo è accreditato dalla banca (immediatamente o a valuta maturata), la quale addebita le commissioni e nel caso di mancato pagamento si rivale nei confronti dell’azienda che ha richiesto quest’operazione;
- anticipo su fatture, concesso dalla banca alle aziende che cedono salvo buon fine i crediti di Fornitura;
- factoring, con il quale l’azienda cede ad un’altra i propri crediti commerciali affinché quest’ultima si occupi della riscossione e anticipi il valore di essi all’impresa fornitrice al netto dei costi (commissione di factoring, diritto fisso per fattura e interesse) che la società di factoring addebita alla suddetta.
Il factoring può essere:
- pro solvendo, se la società di factoring può rivalersi verso l’impresa fornitrice in caso di mancato pagamento dei crediti da parte dell’impresa debitrice;
- pro soluto, se la società di factoring non ha diritto di rivalsa, su di essa grava quindi il rischio dell’insolvenza.
La due forme di factoring sono:
- con accredito alla scadenza, se la società di factoring paga i crediti alla scadenza al netto di resi e abbuoni.
- con accredito anticipato, se la società di factoring paga i crediti subito fino a un limite dell’80% trattenendo la differenza per far fronte a eventuali abbuoni, resi e contestazioni e la accredita solamente alla scadenza dei crediti.
Con il sostegno pubblico alle imprese si altera la condizione di parità di libera concorrenza nella quale devono operare le imprese. L’intervento può essere effettuato dallo Stato o dalle Regioni con fondi tramite la leva finanziaria o la leva fiscale. Gli incentivi finanziari possono avvenire per:
- contributi in c/ esercizio, che sono erogati a favore delle aziende per favorire il loro equilibrio economico al quale devono essere destinate per legge. Essi sono soggetti alla ritenuta fiscale del 4% e all’IVA se riguardano cessioni di beni o prestazioni;
- contributi in c/impianti, destinati alla realizzazione di iniziative connesse alla costruzione, riattivazione e ampliamento delle immobilizzazioni materiali. Incidono sul conto economico in proporzione alla durata della vita delle immobilizzazioni per la cui costruzione sono stati devoluti. Se c’è partecipazione diretta il contributo è contabilizzato come ricavo ed è di competenza anche degli esercizi successivi (si rilevano così risconti passivi), se la partecipazione è indiretta, il contributo è portato in riduzione del costo dei cespiti.
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contributi in c/capitale, che sono erogati a fondo perduto per sostenere un determinato settore o per favorire l’industrializzazione in una certa zona geografica, pertanto essi sono considerati come delle sopravvenienze attive.
Al fine d’incentivare l’occupazione, si concede un credito d’imposta da adattare alla percentuale degli investimenti effettuati o al numero di dipendenti assunti.
Domande da interrogazione
- Quali sono le condizioni necessarie per raggiungere l'equilibrio finanziario nelle imprese industriali?
- Quali sono le modalità di versamento dei soci nelle imprese collettive?
- Quali sono le differenze tra debiti di regolamento e debiti di finanziamento?
- Come funziona la locazione finanziaria (leasing finanziario) per le imprese?
- Quali sono le forme di factoring e le loro caratteristiche principali?
Le condizioni includono la gestione dei flussi finanziari, il mix ideale delle fonti di finanziamento e la struttura del patrimonio, come descritto nel testo.
I soci possono effettuare versamenti in conto aumento di capitale, in conto capitale o in conto finanziamento, ognuno con caratteristiche specifiche.
I debiti di regolamento sono di natura commerciale con fornitori, mentre i debiti di finanziamento sono prestiti con interessi espliciti.
La locazione finanziaria trasferisce rischi e benefici al locatario, che può diventare proprietario dei beni locati pagando un prezzo stabilito alla fine del contratto.
Il factoring può essere pro solvendo o pro soluto, con accredito alla scadenza o anticipato, ognuno con specifiche modalità di pagamento e gestione del rischio.