Concetti Chiave
- Il bilancio d'esercizio rappresenta la situazione patrimoniale ed economica dell'azienda e serve come strumento di conoscenza e controllo per amministratori e terzi.
- La struttura del bilancio comprende lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, ognuno con funzioni informative specifiche.
- Le norme del codice civile regolano il bilancio definendone clausole generali, principi di redazione, struttura, criteri di valutazione e modalità di approvazione.
- Il bilancio deve essere redatto in modo chiaro, veritiero e corretto, includendo tutte le attività, passività e fatti di gestione rilevanti secondo i principi di prudenza e continuità.
- La valutazione degli elementi patrimoniali deve essere analitica, considerando la sostanza economica delle operazioni per garantire una rappresentazione fedele e trasparente.
Il bilancio d’esercizio è il documento contabile redatto al termine del periodo amministrativo, con cui si rappresenta la situazione patrimoniale ed economica dell’azienda e il suo risultato economico dell’esercizio. Può essere considerato come un rendiconto della gestione compiuta nell’esercizio ossia come un bilancio consuntivo, proprio per questo assolve due funzioni:
1. La funzione conoscitiva: In quanto ci permette di conoscere i risultati parziali ottenuti dalle diverse gestioni
2.
Inoltre svolge una funzione informativa per i terzi, in quanto permette a quest’ultimi di conoscere la realtà aziendale attraverso rappresentazioni chiare e veritiere.
Il bilancio evidenzia non solo le operazioni già conclusione, ma anche le operazioni in corso. Esso infatti accoglie quei valori che sono frutto di stime e di congetture e che vengono riportate in bilancio attraverso scritture di assestamento. I principi contabili non sono altro che quei metodi, procedure, che stabiliscono le modalità di contabilizzazione dei valori in bilancio. I principi contabili a cui si fa riferimento in Italia sono: Nazionali e internazionali.
Il bilancio è regolato da diverse norme presenti nel codice civile in modo razionale e che ne stabiliscono:
1. La clausola generale
2. I principi di redazione
3. La struttura e il contenuto
4. I criteri di valutazione
5. Le relazioni accompagnatorie
6. Le modalità di approvazione e attuazione
Il bilancio si articola in tre parti:
1. Lo stato patrimoniale: che mette in evidenzia la situazione patrimoniale della società e fornisce informazioni sulla sua situazione finanziaria.
2. Conto economico: mette in evidenza il processo di formazione del risultato economico dell’esercizio.
3. Nota Integrativa: che illustra i criteri di valutazione applicati e integra o analizza le informazioni comprese nelle due parti.
Il bilancio presenta informazioni sia quantitative, sia descrittive, sia analitiche che sintetiche:
1. Lo stato patrimoniale e il conto economico forniscono informazioni quantitative sintetiche;
2. La nota integrativa fornisce informazioni quantitative analitiche di origine contabile e informazioni quantitative e descrittive di origine non contabile.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Deve essere chiaro cioè comprensibile. L’uso dell’aggettivo “veritiero” impone ai redattori di:
1. Indicare nello stato patrimoniale tutte le attività e le passività senza omissioni;
2. Riflettere nel conto economico tutti i fatti di gestione che concorrono alla formazione del risultato economico;
3. Effettuare la valutazione in base ai criteri stabiliti dalle norme civilistiche.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge, non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire informazioni complementari necessarie allo scopo. Il bilancio inoltre deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
La redazione del bilancio è regolata da principi di ordine generale.
L’art. 2423-bis comma 1 stabilisce che la valutazione delle voci del bilancio d’esercizio deve avvenire secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. Nel rispetto del principio della prudenza possono essere indicati in bilancio solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si deve inoltre tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso. Il principio della continuazione dell’attività fa riferimento a un’azienda in funzionamento e non a un’azienda in fase di liquidazione o che deve fondersi con un'altra o essere ceduta. La valutazione della funzione economica degli elementi patrimoniali e mutata dai principi contabili e indica che gli amministratori devono privilegiare per quanto possibile la rappresentazione della sostanza sulla forma, in modo da permettere a coloro che rileggono il bilancio di comprendere la sostanza economica delle operazioni. La legge sottolinea inoltre che: la competenza economica delle operazioni prevale sulla loro manifestazione finanziaria. L’articolo citato (2423-bis comma 1) impone la valutazione analitica degli elementi patrimoniali. Ciò significa che se sotto la voce “rimanenza di merci” sono raccolti più articoli, per ciascuno di essi si dovrà procedere a una distinta valutazione. Ai fini della compatibilità per evitare che vengano alterati i risultati di bilancio la legge impone la costanza dei criteri di valutazione nel tempo. A questo principio è ammesso derogare solo in casi eccezionali, purché sia garantita la trasparenza.
Domande da interrogazione
- Qual è la funzione principale del bilancio d'esercizio?
- Quali sono le tre parti principali del bilancio?
- Quali principi contabili vengono utilizzati in Italia per la redazione del bilancio?
- Cosa richiede l'articolo 2423-bis comma 1 riguardo alla valutazione delle voci di bilancio?
- In che modo il bilancio deve essere redatto per garantire chiarezza e veridicità?
Il bilancio d'esercizio ha una duplice funzione: conoscitiva, per comprendere i risultati delle diverse gestioni, e di controllo, poiché deve essere esaminato e approvato da chi governa l'azienda.
Il bilancio si articola in tre parti: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.
In Italia, i principi contabili utilizzati sono sia nazionali che internazionali.
L'articolo 2423-bis comma 1 richiede che la valutazione delle voci di bilancio avvenga secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo conto della funzione economica degli elementi patrimoniali.
Il bilancio deve essere redatto in modo chiaro, comprensibile e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.