Istituzioni di diritto privato
Il fatto illecito
L'istituto della responsabilità civile entra in gioco quando si verifichi un'interferenza tra due sfere giuridico-patrimoniali, le quali non siano legate da un preesistente rapporto obbligatorio. Ove tale interferenza determini una perdita di utilità a carico dell'una, ed ascrivibile all'altra, e qualora tale perdita, sulla base dei criteri di valutazione espressi dall'ordinamento e riassunti nella formula normativa del danno ingiusto di cui all'art. 2043, non risulti giustificata, la responsabilità civile interviene a trasferire dalla prima alla seconda sfera giuridica il costo necessario a riparare il danno, sulla base di meccanismi di traslazione del danno, i c.d. criteri di imputazione dell'obbligo risarcitorio, previsti dall'ordinamento giuridico.
L'istituto della responsabilità civile soddisfa, dunque, un'esigenza di immediata percezione empirica. Tale esigenza consiste nell'accordare il diritto a ricevere una prestazione (di solito, una prestazione pecuniaria che integra gli estremi del risarcimento per equivalente) a chi abbia subito una perdita di utilità giuridicamente rilevante (danno ingiusto), ponendo correlativamente in capo al danneggiante un'obbligazione risarcitoria. L'attitudine del fatto illecito a fondare l'obbligazione risarcitoria trova conferma, del resto, nella sua collocazione tra le fonti delle obbligazioni (art. 1173).
La riparazione del danno, nell'assetto attuale del sistema normativo, è la funzione centrale della responsabilità civile e vale, dunque, a caratterizzarla nel quadro delle diverse tecniche di tutela dei diritti. In particolare, la responsabilità civile esercita una funzione determinante, nel senso che scoraggia l'adozione di comportamenti potenzialmente dannosi. Tale funzione della responsabilità civile è stata molto valorizzata nell'ambito dell'analisi economica del diritto in quanto idonea a promuovere il valore dell'efficienza economica. In questa prospettiva, infatti, il danno è un costo sociale che va fatto gravare su colui che meglio di chiunque altro era in grado di prevenirlo e che, evidentemente, si è astenuto dal farlo perché i costi della prevenzione erano superiori a quelli implicati dal risarcimento del danno.
Tra le funzioni tipiche della responsabilità civile possa annoverarsi anche quella di sanzionare comportamenti illeciti e cioè difformi dalle prescrizioni dell'ordinamento giuridico. La semplice circostanza di porre in essere un comportamento difforme dal diritto non dà luogo all’insorgere dell'obbligazione risarcitoria in favore della vittima se non vi sia anche una perdita di utilità in capo a quest'ultima. La responsabilità civile svolga una funzione anche, se non prevalentemente, sanzionatoria in presenza di fatti produttivi di danno non patrimoniale, rispetto ai quali il rimedio risarcitorio non viene in considerazione come mezzo per ricostituire il saldo negativo verificatosi nella sfera giuridica della vittima.
La tutela risarcitoria nel quadro delle tecniche di tutela dei diritti
La tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive si articola in una pluralità di rimedi che variano a seconda del modo di atteggiarsi della lesione subita o minacciata. Ciò al fine di rendere effettiva la tutela stessa, ossia, più congrua all'obiettivo di rimediare alla lesione e di restaurare la situazione lesa, secondo la direttiva desumibile anche dall'art. 24 Cost.
Nella prospettiva dell'interpretazione di questa disposizione, va considerato che la tutela risarcitoria, somministrata dall'istituto della responsabilità civile, costituisce il livello minimo di protezione, del quale ogni situazione giuridica soggettiva deve poter godere, diversamente risultandone, appunto, vanificata l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale.
La tutela inibitoria
In particolare, allorché la lesione si risolva nella violazione (in atto, anche solo preannunciata) della situazione giuridica soggettiva, il rimedio più congruo consiste nell'adozione di un ordine che inibisca il comportamento lesivo, determinandone la cessazione. Tale ordine presuppone, dunque, la semplice violazione del diritto, restando invece rilevante che la violazione del diritto abbia, o meno, determinato una perdita di utilità.
Tale rimedio prende il nome di azione inibitoria (ovvero azione di cessazione o in cessazione), e tutela inibitoria si denomina quella assicurata attraverso l'esercizio di tale azione. L'azione inibitoria è espressamente prevista in diversi luoghi dell'ordinamento giuridico, ad esempio, a presidio di taluni diritti della persona, in presenza di fatti di concorrenza sleale (art. 2599), in presenza dell'utilizzazione da parte di un professionista o di un'associazione di professionisti di condizioni contrattuali abusive nei contratti dei consumatori. È oggi opinione abbastanza diffusa che il rimedio inibitorio abbia portata generale, e cioè che sia attivabile anche in assenza di una specifica previsione di legge.
La tutela restitutoria
La lesione della situazione giuridica soggettiva può, altresì, manifestarsi sotto il profilo della sottrazione al titolare della disponibilità del bene oggetto del diritto. Ad esempio, il proprietario di un bene illecitamente privato della disponibilità del medesimo potrà, attraverso l'azione di rivendica (art. 948), chiedere la condanna della controparte sia alla restituzione del bene sottratto, sia al risarcimento del danno che abbia subito a seguito della sottrazione. Così, dall'art. 948 emerge in modo netto che quello restitutorio e quello risarcitorio sono due rimedi ben distinti.
La circostanza che la tutela restitutoria sia finalizzata a rimediare ad una lesione della situazione sotto il profilo della disponibilità del bene - e non del suo godimento, come accade nel risarcimento del danno - consente di distinguere tale modalità di tutela anche dal risarcimento del danno in forma specifica, il quale reagisce pur sempre ad una perdita delle utilità ricavabili dal bene.
Responsabilità contrattuale ed extra contrattuale
L'individuazione dei contesti nei quali entra in gioco la responsabilità extracontrattuale ci permette di chiarire la differenza tra quest'ultima e la responsabilità contrattuale. Mentre la responsabilità contrattuale postula l'esistenza di un previo rapporto obbligatorio, la responsabilità extracontrattuale ne prescinde completamente. Tale differenza giustifica le diversità di regime delle due forme di responsabilità, in particolare sotto il profilo dell'onere probatorio, del termine prescrizionale e della sfera dei danni risarcibili.
Per quello che concerne l'onere probatorio, infatti, in sede di responsabilità contrattuale, il creditore dovrà limitarsi a provare l'esistenza dell'obbligazione ed a dedurre il mancato soddisfacimento dell'interesse che il rapporto obbligatorio doveva invece realizzare, nonché il ricollegarsi a ciò di un danno, spettando, invece, al debitore di dedurre e provare che l'inadempimento è dipeso da impossibilità sopravvenuta e non imputabile della prestazione. Al contrario, in sede di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato dovrà dimostrare di avere subito una perdita patrimoniale derivante da un fatto illecito così come descritto dall'art. 2043 e, dunque, dovrà provare tutti gli elementi identificativi dell'illecito aquiliano desumibili da questa disposizione: danno ingiusto derivante da un comportamento altrui, colposo o doloso, e che sia fonte del danno lamentato sulla base di un adeguato nesso di causalità.
Tuttavia, bisogna precisare che in numerose ipotesi (artt. 2048-2054) l'onere probatorio si articola diversamente, nel senso che mentre al danneggiato spetterà sempre di provare l'ingiustizia del danno, la perdita patrimoniale ed il nesso di causalità, al danneggiante spetterà di provare il fatto di volta in volta considerato dal legislatore idoneo ad inibire la formulazione del giudizio di responsabilità (si tratti, ad esempio, del caso fortuito degli artt. 2051-2052, o dell'adozione di tutte le misure idonee a prevenire il danno dell'art. 2050).
È significativo, dunque, che, allorquando in ambito extracontrattuale venga utilizzato un criterio di imputazione diverso dal dolo o dalla colpa, l'onere probatorio si distribuisca secondo modalità che riecheggiano molto da vicino quelle operanti in materia di responsabilità contrattuale che, come si dirà, è una responsabilità di tipo oggettivo.
Prescrizione
Per quello che attiene, poi, al termine prescrizionale, il diritto al risarcimento del danno extracontrattuale si prescrive in soli cinque anni (2947, co. 1), che si riducono addirittura a due la dove si tratti di danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli (art. 2947, co. 2).
Danni risarcibili
Infine, per quanto attiene alla sfera del danno risarcibile, il limite posto dall'art. 1225 alla risarcibilità dei danni non prevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione, limite in forza del quale tali danni saranno risarcibili solo se l'inadempimento dipende da dolo o colpa grave, vale per la responsabilità contrattuale ma non anche per quella extracontrattuale. Del resto, l'esigenza di preservare il calcolo economico fatto dal debitore al momento dell'insorgere dell'obbligazione non sussiste in ambito aquiliano, dove l'obbligazione nasce a seguito ed a causa del verificarsi del danno.
Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Sul piano operativo, un importante corollario della distinzione tra le due forme di responsabilità, e delle differenze di disciplina che le caratterizzano, viene ravvisato nella regola, solidamente accreditata in giurisprudenza, che ammette il concorso delle due forme di responsabilità. In altre parole, quando uno stesso fatto può qualificarsi come inadempimento di un'obbligazione e come illecito extracontrattuale, spetta al danneggiato scegliere il rimedio più favorevole.
I casi classici di concorso sono quello dell'albergatore, per le lesioni riportate dal cliente a causa della caduta da una scala scarsamente illuminata; o quello del medico, per le lesioni riportate dal paziente. Il fatto che in entrambi i casi si debba porre rimedio ad una perdita di utilità spiega, infine, perché la determinazione della concreta entità della prestazione risarcitoria venga affidata a regole tendenzialmente coincidenti. Infatti, l'art. 2056 richiama, ai fini della stima del danno extracontrattuale i criteri fissati dagli artt. 1223, 1226-1227 con riguardo al danno contrattuale.
La considerazione della recente casistica giurisprudenziale consente di individuare ipotesi di responsabilità che paiono collocarsi in un'area di confine tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale. Si tratta, infatti, di casi nei quali il danno si verifica a seguito del contatto tra due sfere giuridiche, l'interferenza tra le quali non è puramente accidentale. Appare inadeguato applicare a queste ipotesi la disciplina della responsabilità extracontrattuale, proprio perché qui la sostanza economica del fenomeno esibisce una relazione, tra paziente e medico, fondata sull'affidamento che il primo ripone sullo status professionale e sulla competenza del secondo.
Si potrà allora dire che la responsabilità del medico si configura, in questi casi, come da inadempimento di un'obbligazione preesistente (di protezione e cura dell'integrità psicofisica del paziente), fondata sullo status professionale del medico fonte di obbligazioni ex art. 1173 ult. parte, trattandosi di un fatto idoneo a produrle sulla base di una valutazione dell'ordinamento giuridico nel suo complesso e, in particolare, del principio di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost.
Naturalmente, configurando la responsabilità fondata sullo status di un soggetto come responsabilità da inadempimento di un'obbligazione preesistente, sia pure di fonte non contrattuale, troveranno alla stessa applicazione tutte le regole previste per la responsabilità c.d. contrattuale. Il modello della responsabilità da status si presta ad essere esteso anche ad altre ipotesi, tra le quali, in particolare, quelle di responsabilità della p.a. per affidamento ingenerato nel cittadino.
L'ingiustizia del danno
Si è già avuto modo di osservare che il rimedio della responsabilità aquiliana entra in funzione quando la perdita di utilità subita dal danneggiato risulti non giustificata sulla base dei criteri di valutazione espressi dall'ordinamento. Si tratta, in tale prospettiva, di selezionare quali siano i beni/interessi giuridicamente rilevanti ai fini dell'attivazione della responsabilità extracontrattuale, poiché non ogni pregiudizio in senso economico può considerarsi un danno in senso giuridico.
Si consideri l'esempio di un avvocato che operi - in situazione di sostanziale monopolio - in una piccola località. L'ingresso sulla scena da parte di un altro avvocato più bravo il quale riesca ad acquisire la clientela già assistita dal collega, causerà a quest'ultimo un pregiudizio economico: ma tale pregiudizio non sarà un danno in senso giuridico, almeno fino a quando il secondo avvocato non si sia avvalso di mezzi illeciti o scorretti (ad esempio, denigrando l'attività del «concorrente»).
Dal punto di vista normativo, la selezione dei beni o interessi la cui lesione può attivare il rimedio risarcitorio si risolve nella ricostruzione del significato dell'attributo ingiusto, che troviamo - riferito al danno risarcibile - nella formulazione dell'art. 2043. Secondo la ricostruzione che pare preferibile, ingiusto deve ritenersi il danno arrecato tramite la lesione di una altrui situazione giuridica soggettiva che privi il titolare delle utilità riservategli dalla norma giuridica: e sempre che tale lesione non risulti altrimenti giustificata.
Esemplificando, la norma che attribuisce al proprietario il diritto di godere della cosa (art. 832) gli riserva, al contempo, le utilità derivanti dal godimento. È, dunque, in linea di principio ingiusto il danno che si sostanzi nella privazione di quelle utilità, cosicché Tizio, proprietario dell'automobile, che se la veda sottratta da Caio, potrà chiedere a quest’ultimo il risarcimento del danno, commisurato - in particolare - al costo del noleggio di un mezzo di trasporto sostitutivo.
La portata operativa dell’ingiustizia del danno
Se questo è il significato da attribuirsi all'ingiustizia del danno, sarà possibile ravvisare nell'art. 2043 una norma generale che, nella misura in cui contiene un rinvio a tutte le situazioni soggettive giuridicamente protette, estende a ciascuna di esse la tutela risarcitoria. Pertanto, il sistema di responsabilità civile disciplinato dal codice civile del 1942 può essere descritto, piuttosto che come un sistema decisamente atipico, come un sistema a tipicità evolutiva. Dove tipicità evolutiva vuole appunto significare che il sistema è strutturato in modo da attribuire rilevanza, ai fini risarcitori, alle situazioni giuridiche soggettive, di volta in volta, riconosciute in seno all'ordinamento giuridico.
Il nostro sistema della responsabilità civile differisce sia da quelli che accolgono una regola di atipicità (v. l'art. 1382 code Napoléon), sia da quelli che accolgono una regola di tipicità enumerativa, in base alla quale possono essere risarcite solo le lesioni prodottesi a carico delle situazioni soggettive espressamente previste dal legislatore (v. il § 823 BGB). Va comunque notato che, nelle concrete soluzioni applicative, la portata della distinzione tra i sistemi di responsabilità civile che accreditano la regola dell'atipicità e quelli imperniati su una regola di tipicità si attenua notevolmente, dato che nel primo caso - la prassi giurisprudenziale si incarica di operare una sorta di tipizzazione dei casi più ricorrenti nei quali viene affermata la sussistenza di danni risarcibili, mentre, nel secondo caso, è sovente lo stesso sistema normativo a predisporre, accanto all'elencazione enumerativa degli illeciti rilevanti, regole che valgano ad attenuare la rigidità della medesima.
La centralità che assume, nel nostro sistema di responsabilità civile, una norma generale, qual è, appunto, quella che individua il presupposto della risarcibilità del danno nell'ingiustizia del medesimo, spiega la particolare importanza rivestita dalla ricognizione dell'elaborazione giurisprudenziale al fine di intendere la latitudine, e la portata operativa, del concetto di ingiustizia del danno. Sulla base di queste premesse, si può convenire con gli indirizzi di giurisprudenza e dottrina ormai prevalenti i quali - superando posizioni generalmente condivise ancora fino a pochi decenni or sono - ritengono senz'altro risarcibile non soltanto il danno da lesione di diritti assoluti, ma anche il danno da lesione di diritti relativi da lesione di aspettative legittime e da lesione di interessi legittimi. A quest'ultimo proposito, occorre peraltro tenere conto della possibilità, che si è poc'anzi illustrata, di ricondurre alcune ipotesi di responsabilità della p.a. ad altrettanti casi di responsabilità da inadempimento di obblighi discendenti dallo status professionale del soggetto.
L'area del danno risarcibile si estende altresì a situazioni di fatto come il possesso, essendo stata appunto riconosciuta la risarcibilità, in favore del possessore spogliato, del danno causato dallo spoglio. Si discute se sia risarcibile in sede aquiliana la c.d. chance e cioè l'aspettativa di un risultato utile. L'orientamento giurisprudenziale è in senso favorevole, affermandosi.
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