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Istituzioni di diritto privato: le successioni e le donazioni

Principi generali

Con il termine successione si designa il fenomeno per cui un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più diritti o rapporti giuridici (anche passivi, come i debiti). La morte dell'individuo determina il sorgere di quella che è stata definita l'esigenza negativa che un patrimonio non resti privo di titolare, onde evitare una precarietà nella titolarità e gestione dei beni del defunto e un'incertezza sulle sorti dei rapporti obbligatori, la cui continuazione deve essere garantita anche nel caso di morte di uno dei soggetti del rapporto.

Gli interessi coinvolti nel fenomeno successorio sono numerosi. In primo luogo emerge l'interesse dello stesso ereditando, preoccupato della sorte postmortem dei suoi beni in funzione della rete di legami affettivi in cui ogni persona si colloca. In secondo luogo vi è da tenere presente l'interesse dei familiari del de cuius. In terzo luogo sono interessati alla sorte del patrimonio ereditario i creditori del de cuius. Infine vi è un interesse dello Stato a tassare i trasferimenti di ricchezza che si verificano mortis causa, o addirittura ad acquisire, in determinate circostanze, l'intero patrimonio ereditario, per destinarlo a vantaggio della collettività.

L'eredità infatti si devolve allo Stato soltanto quando nessun altro soggetto è chiamato, ex lege o ex testamento, alla successione o quando il diritto di tutti i chiamati risulti già estinto per rinuncia o prescrizione (568 c.c.).

Decisioni discrezionali e successione legittima

Escluso un intervento pubblico, la sorte del patrimonio ereditario è lasciata anzitutto alle decisioni discrezionali dello stesso ereditando, che può disporre dei propri beni mediante testamento. Qualora al de cuius sopravvivano stretti congiunti, il legislatore limita la libertà del testatore, in quanto riserva a favore di costoro una quota del patrimonio del defunto (la legittima o quota indisponibile), variabile a seconda del numero e della qualità degli aventi diritto e determinata tenendo conto pure delle donazioni effettuate in vita dal de cuius.

La natura cogente della riserva opera mediante l'attribuzione a ciascun legittimario del diritto, irrinunciabile prima della morte del de cuius, di impugnarle, chiedendone la riduzione. Per la parte disponibile del suo patrimonio l'ereditando può provvedere come preferisce. L'art. 42 Cost. rimette al legislatore ordinario soltanto la determinazione dei limiti della successione legittima e testamentaria, la cui soppressione sarebbe nell'attuale sistema inammissibile.

Ove tuttavia l'ereditando non abbia provveduto a disporre mediante testamento dei propri beni, è la legge stessa a dettare i criteri per la devoluzione del patrimonio relitto (si parla qui di successione legittima, in quanto regolata dalla legge).

Il legislatore colloca tra i suscettibili ex lege il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti e infine lo Stato. Alla successione legittima si ricorre quando manca qualsiasi testamento o, pur essendovi un testamento, questo dispone soltanto legati, o ancora, quando il testamento contenga un'istituzione di erede che non esaurisca l'asse ereditario: in tal caso, per la parte restante si provvede con la successione legittima.

Interessi dei creditori e successione mortis causa

L'interesse dei creditori del de cuius è protetto da vari strumenti. Anzitutto dalla trasmissione, in capo all'erede, della responsabilità per i debiti ereditari; inoltre mediante il diritto dei creditori di chiedere la cosiddetta separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede; ed ancora attraverso la possibilità per i creditori di provocare, in caso di eredità beneficiata, talune procedure formali di liquidazione del patrimonio ereditario.

Eredità e legato: il complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili, attivi e passivi, facenti capo al de cuius al momento della sua morte, costituisce la sua eredità, intesa in senso oggettivo. Per patrimonio si intende l'insieme dei rapporti giuridici dei quali il defunto era titolare, indipendentemente dal valore economico. Un patrimonio, quindi, sussiste anche quando l'eredità sia economicamente modesta o passiva, perché i debiti sono di valore superiore alle componenti attive (beni e crediti). L'eredità non è assoggettata ad un regolamento tipico ed unitario, ma ad una varietà di regimi in funzione di un'ampia casistica.

Tipi di successione

La successione mortis causa può essere:

  • A titolo universale (e allora si parla di eredità ed erede o coeredi);
  • A titolo particolare (ed allora si parla di legato, e del relativo beneficiario quale legatario).

La contrapposizione si fonda sul diverso titolo con cui opera la vocazione (o chiamata) alla successione: mentre nel caso di legato la chiamata concerne esclusivamente uno o più diritti o rapporti giuridici determinati, nel caso di chiamata a titolo universale la vocazione comprende complessivamente la situazione patrimoniale del soggetto venuto a mancare, ponendo il beneficiario nella condizione di poter subentrare (succedere) in tutti i rapporti trasmissibili, attivi e passivi, facenti capo al de cuius al momento della morte, ad eccezione soltanto di quelli per i quali sia diversamente disposto dalla legge o dal testamento, ma compresi gli stessi rapporti di cui neppure il defunto conosceva l'esistenza o che addirittura sono sorti in un momento successivo a quello in cui il de cuius abbia, nel caso di istituzione ex testamento, redatto il proprio atto di ultima volontà, formulando la chiamata.

Profili differenti delle due forme di successione

L'erede succede nel possesso del defunto (il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione); è tenuto ipso iure al pagamento dei debiti e pesi ereditari; al solo erede è concessa la hereditas petitio per ottenere la restituzione dei beni ereditari posseduti da altri a titolo di erede o senza titolo; solo l'erede subentra in ogni rapporto come se ne fosse stato parte ab initio e perfino in quelli in via di formazione al momento della morte del de cuius; soltanto l'erede succede nel processo in cui era parte il defunto.

Per il legatario si ha il fenomeno dell'accessio possessionis; non è tenuto al pagamento dei debiti e pesi ereditari.

Interpretazione della dichiarazione del testatore

Quando la successione è regolata per testamento, implica l'interpretazione della dichiarazione del testatore. Il compito dell'interprete è facile quando al chiamato siano attribuiti tutti i beni del testatore, o una quota del complessivo patrimonio ereditario (intesa come frazione dell'intero); difficoltà di interpretazione della dichiarazione del testatore nell'ottica della distinzione tra legato ed eredità, sorgono quando la disposizione contenga l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni.

Di fronte alla destinazione di beni determinati occorre vedere quale sia stata l'intenzione del testatore, se di attribuire i beni menzionati (e soltanto quelli) come cespiti determinati e singoli, ed allora si avrà successione a titolo particolare o legato; oppure se, pur indicando specificamente taluni beni, il testatore abbia inteso lasciarli quale porzione del suo patrimonio, ed allora si avrà successione a titolo universale e istituzione di erede, con conseguente applicabilità della disciplina prevista per gli eredi. Nel caso in cui risulti l'intento del testatore di assegnare i beni specificamente indicati quale quota del suo patrimonio (institutio ex re certa), la determinazione della quota ereditaria da riconoscere al chiamato avverrà anziché a priori, sulla base della semplice indicazione di una frazione aritmetica, a posteriori, calcolando il rapporto tra il valore dei beni specificamente assegnati e il totale del patrimonio di cui il testatore ha disposto (operazione di apporzionamento).

Regolamentazione della successione per legge

Quando, in assenza di testamento, la successione si devolve per legge, il problema non si pone perché la vocazione è configurata dal legislatore quasi sempre come chiamata a titolo universale. Esistono anche ipotesi di legato disposto dalla legge, ma sono tipiche. Nel caso di pluralità di successibili ex lege, la chiamata è comunque a titolo universale per ciascun coerede; ne consegue l'instaurazione di un regime di comunione, che investe, in ragione delle quote spettanti a ciascun coerede, tutti gli elementi che compongono l'eredità (ossia ogni erede è contitolare pro quota di tutti i singoli beni dell'eredità) e che cessa solo con la divisione.

Situazioni giuridiche non patrimoniali

Per quanto riguarda le situazioni giuridiche non patrimoniali, essendo in genere intrasmissibili, non si verifica successione. Tuttavia in talune ipotesi la legge riconosce espressamente la trasmissione all'erede della legittimazione attiva o passiva in relazione ad interessi non patrimoniali. Intrasmissibile è anche il cosiddetto diritto morale d'autore. Nel campo dei rapporti patrimoniali la regola è invece la successione. Sono tuttavia intrasmissibili tutti i rapporti strettamente personali, come usufrutto, uso, abitazione, rendita vitalizia, diritto alimentare ecc. La morte è poi causa di scioglimento dei contratti caratterizzati dall'intuitus personae (in primo luogo il contratto di lavoro subordinato e quello stipulato con un professionista). Tuttavia la morte del proponente non comporta l'inefficacia della proposta volta a concludere un contratto quando si tratti di una proposta irrevocabile o fatta nell'esercizio di un'impresa. L'erede subentra nei diritti potestativi spettanti al de cuius: diritto di riscatto, di recesso, di ratifica, di impugnazione, ecc. Per quanto riguarda il diritto di accettare una proposta contrattuale, la morte del destinatario dell'offerta non rende quest'ultima senza effetto, a meno che si tratti di proposte volte alla stipulazione di contratti caratterizzati dall'intuitus personae.

Apertura della successione

La morte di una persona determina l'apertura della successione. L'art. 456 c.c. stabilisce che la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. La giurisprudenza e la dottrina prevalente ritengono equiparata alla morte naturale la morte presunta; in caso di assenza invece, coloro che, verificandosi la morte dell'assente, sarebbero suoi eredi, possono soltanto domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.

Patti successori

Aperta la successione occorre vedere a chi spettano il patrimonio ereditario o i singoli beni. Si parla di vocazione ereditaria, che significa indicazione di colui che è chiamato all'eredità. Il nostro codice preferisce parlare di delazione dell'eredità e cioè di offerta dell'eredità ad una persona che, se vuole, la può acquistare (art. 457).

La designazione del successibile può avvenire:

  • Per legge (successione legittima);
  • Per testamento (successione testamentaria).

È esclusa la successione per contratto. La legge vieta esplicitamente varie tipologie di patti successori. Se ne distinguono tre specie:

  • Confermativi o istitutivi (con cui Tizio conviene con Caio di lasciargli la propria eredità);
  • Dispositivi (vendo a Caio i beni che dovrebbero provenirmi dall'eredità di X);
  • Rinunciativi (convengo con Caio di rinunciare all'eredità di X non ancora devoluta).

Inoltre, i patti istitutivi, vincolando il de cuius, gli toglierebbero quella libertà di disporre che la legge riconosce ad ogni persona fino al momento della morte; quanto ai patti rinunciativi e dispositivi, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto impedire che un soggetto possa disporre con leggerezza di sostanze che non gli appartengono ancora e di cui, anzi, l'acquisto non può mai essere sicuro (ante mortem). È vietata anche la donazione mortis causa, in cui la morte del donante funziona come causa dell'attribuzione patrimoniale (in contemplazione della mia morte ti dono ecc): anch'essa è in contrasto con il principio fondamentale della revocabilità delle disposizioni mortis causa.

È invece valida la donazione fatta sotto la condizione sospensiva (condizione di premorienza del donante, "se il donante morirà prima del donatario"), perché retroagendo la condizione al momento della conclusione della donazione, l'attribuzione patrimoniale dipende da un atto inter vivos e non mortis causa.

Regolamento 650/2012/UE

Regolamento 650/2012/UE stabilisce che i patti successori sono regolati, quanto alla loro validità e ad ogni altro effetto, dalla legge che regolerebbe la successione se la persona fosse deceduta al tempo della stipulazione del patto: questo per evitare che una persona possa stipulare un patto successorio che, secondo la legge, in quel momento applicabile, sarebbe valido, e che poi il patto venga travolto da nullità nel caso in cui quella legge abbia a mutare.

Giacenza dell'eredità

Con la morte del de cuius colui che è chiamato all'eredità non acquista senz'altro la qualità di erede né la titolarità dei beni e dei diritti. Occorre una sua dichiarazione di volontà (non è erede chi non vuole; accettazione o adizione dell'eredità). Gli effetti dell'accettazione retroagiscono al momento dell'apertura della successione, cosicché non si verifichi soluzione di continuità tra la situazione giuridica del de cuius e quella dell'erede (459 c.c.): l'erede si considera titolare del patrimonio ereditario fin dal momento dell'apertura della successione.

Nell'intervallo tra la morte dell'ereditando e l'accettazione del chiamato il patrimonio ereditario rimane senza un titolare attuale dei rapporti attivi e passivi che di esso fanno parte. Per assicurare la gestione del patrimonio ereditario durante quella fase, il c.c. prevede la specifica figura dell'eredità giacente (artt. 528 ss.), che ricorre soltanto quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

  • Non sia ancora intervenuta l'accettazione da parte del chiamato;
  • Il chiamato non si trovi nel possesso dei beni ereditari;
  • Sia stato nominato, su istanza di qualsiasi interessato (es. chiamati), o anche d'ufficio, un curatore dell'eredità giacente.

La nomina di un curatore deve essere motivata da qualche concreta esigenza di provvedere ad atti di gestione del patrimonio ereditario che non possano essere rinviati in attesa che venga a cessare la situazione di incertezza, per effetto dell'accettazione da parte di uno dei chiamati. La nomina di un curatore è indispensabile perché abbia inizio un fenomeno di eredità giacente, che si caratterizza proprio in funzione della peculiare normativa applicabile al patrimonio ereditario durante il periodo di svolgimento della curatela. Il curatore provvede all'amministrazione e alla conservazione del patrimonio ereditario, e non sono inoltre esclusi poteri dispositivi; è legittimato ad agire in giudizio sia attivamente che passivamente; può anche provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale, purché non vi sia opposizione da parte di alcuno dei creditori o dei legatari. Se vi è opposizione si deve procedere alla liquidazione dell'eredità, secondo le norme stabilite in tema di beneficio di inventario. Le funzioni del curatore cessano quando il chiamato all'eredità accetta. Se non sia stato nominato un curatore, non si verifica giacenza, bensì una situazione di mera vacanza dell'eredità, in quanto il patrimonio ereditario è privo di un dominus. In tal caso sono concessi alcuni limitati poteri al chiamato all'eredità, in funzione della conservazione del patrimonio ereditario (può esercitare le azioni possessorie, se taluno compie atti di spoglio o di turbativa del possesso; atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea). I suddetti poteri non possono essere esercitati dal chiamato quando sia stato nominato il curatore dell'eredità giacente.

La capacità di succedere

Qualunque persona fisica che, al momento dell'apertura della successione, sia già nata (462.1 c.c.) e sia ancora in vita è senz'altro capace di succedere. Qualora si ignori se il chiamato sia vivo (il c.d. assente) il legislatore ammette che la successione si devolva a favore di coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza dell'assente, impregiudicati i rimedi a favore di quest'ultimo ove ritorni prima che sia maturata la prescrizione del suo diritto di accettare l'eredità.

Il legislatore concede la c.d. capacità di succedere anche a coloro che al tempo dell'apertura della successione erano soltanto concepiti, presumendo, salvo prova contraria, che fosse già concepito chi sia nato entro i 300 giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Naturalmente la chiamata è subordinata alla nascita: ma già il fatto del concepimento, quand'anche poi il soggetto non venga ad esistenza, determina una situazione di pendenza confermata dalla norma che regola l'amministrazione dell'eredità in quel periodo (643.2 c.c.).

Nell'ambito della successione testamentaria possono essere chiamati alla successione solo mediante testamento anche i figli non ancora concepiti di una determinata persona vivente al momento dell'apertura della successione.

Se alla successione è chiamato un concepito, il periodo di incertezza circa l'attribuzione definitiva dei beni a lui devoluti è breve (non più di 300 giorni): in tale periodo l'amministrazione dei beni spetta al padre e alla madre. Se alla successione sono chiamati (ex testamento) nascituri non ancora concepiti (figli di una determinata persona vivente) il periodo di incertezza circa la sorte dei beni ad essi destinati può durare anche a lungo (cioè fin quando con la morte della persona indicata dal testatore, non risulti definitivamente esclusa la possibilità della sopravvivenza di figli): il legislatore quindi dispone che l'amministrazione dell'eredità sia, in tale periodo, affidata a coloro cui l'eredità o la quota di eredità sarebbe devoluta qualora i nascituri chiamati alla successione non dovessero venire ad esistenza, salvo il diritto della persona indicata nel testamento di rappresentare i nascituri.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AURORATROIANI.03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Ricciuto Vincenzo.
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