Estratto del documento

Istituzioni di diritto privato

I contratti tipici

Il codice, all'interno del Titolo III del Libro IV (artt. 1470-1986), predispone una regolamentazione dei singoli contratti e cioè degli schemi contrattuali che, o per avere acquisito una particolare rilevanza, in termini di diffusione, nell'esperienza giuridica concreta, ovvero perché corrispondono a tipi di tradizione risalente e consolidata sono, appunto, fatti oggetto di una disciplina specifica, relativa agli aspetti principali dell'operazione economica per mezzo degli stessi realizzata.

Naturalmente, la regolamentazione specifica in tal modo introdotta non esclude, ma anzi presuppone, la disciplina dei contratti in generale, contenuta nel Titolo II del Libro IV, la quale, a sua volta, troverà applicazione anche a schemi contrattuali in ipotesi irriducibili alla disciplina dei singoli tipi. Va peraltro notato, a quest'ultimo proposito, che l'elevato numero dei tipi oggetto di disciplina da parte del codice e la loro idoneità a coprire le principali funzioni economiche suscettibili di essere perseguite attraverso gli strumenti dell'autonomia privata rendono pressoché meramente teorica l'ipotesi di un contratto a tal punto atipico da non poter essere ricondotto, sia pure attraverso gli strumenti dell'interpretazione analogica, ad uno dei tipi nominati.

I contratti di scambio

Una delle esigenze più frequentemente avvertite nella realtà socio-economica è quella di scambiare un bene, del quale si dispone, con un altro bene, del quale non si dispone e che risulta invece necessario per soddisfare un proprio bisogno. Lo scambio corrisponde, anzi, ad una modalità caratteristica dell’attività economica, nel momento in cui ad un assetto primitivo, basato sull'autosufficienza del singolo individuo, se ne sostituisce un altro, imperniato, invece, sulla circolazione della proprietà dei beni da una sfera giuridica all'altra al fine di consentire il soddisfacimento degli interessi di ciascuno dei consociati.

A sua volta, lo scambio può presentarsi in termini più o meno sofisticati, a seconda che i termini dello stesso siano beni, ovvero un bene, da un lato, ed il danaro dall'altro. Quest'ultima modalità di scambio è di solito predominante in assetti economici maggiormente evoluti, dove il danaro ha già assunto la funzione, che gli è propria, di strumento generale di determinazione del valore delle cose che sono offerte sul mercato.

Nel vigente sistema giuridico, una funzione di scambio è assolta da una pluralità di schemi contrattuali tipici. Oltre alla compravendita ed alla permuta, vengono in considerazione tra gli altri, la somministrazione nonché - almeno in parte, nel senso che in essi accanto alla funzione di scambio sono presenti altre funzioni - il riporto ed il contratto estimatorio.

Somministrazione

La somministrazione (art. 1559) è il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga verso corrispettivo di un prezzo ad eseguire, a favore dell'altra (somministrato), prestazioni periodiche e continuative di cose. La differenza con la compravendita si coglie sotto il profilo della periodicità della consegna, caratteristica esclusiva della somministrazione: infatti, nella somministrazione la periodicità o la continuità delle prestazioni rappresentano elementi essenziali del contratto, in funzione del fabbisogno del somministrato. La somministrazione costituisce, dunque, un esempio caratteristico di contratto ad esecuzione continuata o periodica.

Riporto

Il riporto (art. 1548) è un contratto di borsa (nel senso che è un tipo contrattuale utilizzato nell'ambito delle contrattazioni di borsa), attraverso il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, ed il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta. Il riporto è un contratto reale, in quanto si perfeziona con la consegna dei titoli (art. 1549).

La funzione di scambio, attraverso di esso realizzata, presenta la peculiarità che le attribuzioni dei beni scambiati sono soltanto temporanee, in quanto gli stessi sono destinati a ritornare ai patrimoni dei rispettivi titolari originari: ciò in relazione alle finalità ulteriori, rispetto al mero scambio che le parti intendono perseguire.

Contratto estimatorio

Il contratto estimatorio (art. 1556) è quello a mezzo del quale una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all'altra (accipiens), mentre questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito: la facoltà di scelta attribuita all'accipiens (restituire la cosa nel termine pattuito ovvero pagarne il prezzo) costituisce elemento essenziale per la configurabilità del tipo contrattuale. È dubbio se tale contratto postuli, per il proprio perfezionamento, la consegna delle cose ovvero semplicemente il consenso delle parti e, con dunque, se sia reale o consensuale.

La sua ragione economica risiede nell'utilità che entrambe le parti traggono dall'immettere in commercio una cosa, senza che il tradens sia onerato della ricerca del compratore e senza che l'accipiens sia obbligato al pagamento del prezzo, nel caso in cui la vendita a terzi non avvenga.

La compravendita e la permuta

La compravendita (art. 1470) è il contratto con il quale una parte (venditore o alienante) trasferisce all'altra parte (compratore o acquirente) la proprietà di una cosa o un altro diritto a fronte del corrispettivo di un prezzo. Le parti della compravendita sono alienante e acquirente.

Profili speciali di capacità

Con riferimento alla capacità di concludere una compravendita, la disciplina generale del contratto deve essere integrata con la previsione dell'art. 1471, che pone divieti speciali di comprare in capo:

  • Agli amministratori di beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
  • Agli ufficiali pubblici rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
  • A coloro che, per legge o per atto della pubblica autorità, amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
  • Ai mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395.

Nei primi due casi il contratto è nullo; negli altri è annullabile.

Autorevole dottrina individua, in particolare, nei divieti di cui ai n. 1 e 2 dell'art. 1471, un'ipotesi di incapacità giuridica speciale e in quelli di cui ai n. 3 e 4, impedimenti soggettivi all'acquisto. Altri, con riferimento all'ipotesi di nullità, parlano di incapacità giuridica relativa ed in relazione ai divieti di cui ai n. 3 e 4, di incapacità speciale d'agire. L'oggetto della compravendita può consistere sia nel trasferimento della proprietà di un bene, mobile o immobile, sia nel trasferimento di un altro diritto (reale o di credito). Possono essere trasferiti anche i beni immateriali (i segni distintivi dell'impresa; le opere d'ingegno; le invenzioni industriali), nonché l'azienda, i diritti reali di garanzia e l'eredità. Unico limite oggettivo è quello della incommerciabilità o inalienabilità del diritto o del bene.

La compravendita, in quanto contratto a prestazioni corrispettive e, dunque, a titolo oneroso, postula, a fronte del trasferimento del diritto, l'esistenza di un prezzo, che può anche essere inferiore al valore di mercato del bene, purché esso sia dotato di un valore economico reale ed intrinseco, pena la nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale.

Dottrina e giurisprudenza hanno più volte precisato che la nullità non consegue alla pattuizione di un prezzo tenue o irrisorio: solo l'omessa previsione di un prezzo, o la sua indeterminabilità, danno luogo alla caducazione del contratto. In altre parole, ove vi sia un corrispettivo oggettivamente accertabile, il contratto è valido e non potrà essere sindacato l'eventuale squilibrio economico delle prestazioni, la cui determinazione è rimessa all'autonomia negoziale. Semmai, ove il prezzo pattuito sia eccessivamente esiguo, la causa di scambio si integra con quella di liberalità, venendo, allora, in considerazione una vendita mista a donazione, con conseguente applicazione delle regole previste per quest'ultima (art. 809).

Proprio la circostanza che la compravendita postuli l'esistenza di uno scambio tra cosa e prezzo consente di differenziare la compravendita dalla donazione (art. 769), attraverso la quale possono essere trasferiti diritti ma per spirito di liberalità e, dunque, senza alcun corrispettivo. Il prezzo, in quanto elemento essenziale del contratto di compravendita deve essere determinato o determinabile. Le parti possono affidare la determinazione del prezzo anche ad un terzo, che assume la veste di arbitratore.

A norma dell'art. 1473, co. 2, se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina, quest'ultima è fatta, su richiesta di una delle parti, dal presidente del Tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. La determinazione del prezzo può essere rimessa anche ad una delle parti, purché siano fissati dei parametri obiettivi che escludano in radice ogni arbitrio.

Qualora le parti nulla abbiano stabilito, l'art. 1474 individua tre criteri legali di determinazione del prezzo: i primi due, di carattere suppletivo, fanno riferimento al prezzo abituale praticato dal venditore ovvero al prezzo di borsa o di mercato; il terzo, di natura integrativa, prevede, nel caso in cui le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, l'applicazione dei predetti criteri, ovvero, ove ciò non sia possibile, la determinazione da parte di un terzo nominato a norma dell'art. 1473, co. 2.

Il contratto di permuta si distingue dalla compravendita, in quanto lo stesso ha ad oggetto lo scambio reciproco della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all'altro. La disciplina della permuta è, comunque, in larga misura coincidente con quella della compravendita, entro il limite di compatibilità imposto dal diverso oggetto dello scambio (artt. 1553, 1555).

Il contratto di compravendita

Il contratto di compravendita è un contratto consensuale ad effetto reale, che si perfeziona, dunque, secondo la regola generale dell'art. 1376, in virtù del consenso delle parti legittimamente manifestato.

Pagamento traslativo

La dottrina tradizionale, sulla base del principio di tipicità dei negozi che trasferiscono diritti reali, ritiene che ove si scindessero il momento della prestazione del consenso da quello traslativo, lo spostamento patrimoniale avverrebbe in forza di uno schema atipico privo di giustificazione causale e come tale nullo ex art. 1325, n. 2. In senso contrario si è osservato che, in realtà, in tal caso, l'astrattezza sarebbe solo apparente, essendo la giustificazione causale del trasferimento rinvenibile nell'ambito del primo negozio di cui il secondo costituisce adempimento (c.d. causa esterna).

Tale pagamento traslativo, avente natura negoziale, viene dalla dottrina prevalente ricondotto al procedimento di formazione del contratto previsto dall'art. 1333. La giurisprudenza ormai da tempo sembra aver accolto questa ricostruzione, ammettendo, in particolare, nel nostro ordinamento, la figura del contratto preliminare ad effetti anticipati in cui si rinviene una sequenza costituita da un contratto ad effetti obbligatori ed un successivo negozio traslativo esecutivo del primo.

Una deroga al principio consensualistico, ritenuta da una parte della dottrina ammissibile, si ha anche quando l'adempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo sia qualificata dalle parti come condizione sospensiva di efficacia del contratto. In ogni caso, si deve osservare che il contratto di compravendita non produce soltanto l'effetto reale (il trasferimento della proprietà); ma anche effetti obbligatori, a carico, rispettivamente, del venditore o del compratore.

Obblighi del venditore

In particolare, può rammentarsi l'obbligo del venditore di consegnare la cosa al compratore (art. 1476, n. 1). Infatti, come a suo tempo si è osservato, la consegna, proprio per la natura consensuale del contratto, non attiene al momento perfezionativo del medesimo, bensì a quello della sua esecuzione. La natura giuridica da attribuire alla consegna è stata a lungo dibattuta. Gli autori più risalenti ne hanno sostenuto la natura negoziale, mentre la dottrina più recente, ed ormai dominante, ha ricondotto l'attribuzione del bene venduto alla categoria degli atti giuridici in senso stretto a struttura unilaterale, come tale sottoposta alla disciplina dell'adempimento dell'obbligazione.

Inoltre, a carico del venditore, può esservi l'obbligazione di far acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto, qualora l'acquisto non sia effetto immediato del contratto. Vi sono, infatti, ipotesi in cui la compravendita produce effetti soltanto obbligatori e non già immediatamente traslativi della proprietà: si tratta della vendita di cose generiche, della vendita di cose future e della vendita di cose altrui. In questi casi si parla comunemente di vendita ad effetti obbligatori, ma si deve rilevare che anche qui, in realtà, si producono effetti reali, seppure non immediatamente, comunque automaticamente, a seguito dell'adempimento dell'obbligazione. La dottrina prevalente è più incline a parlare allora di vendita ad effetti traslativi mediati o differiti.

Nella vendita di cose generiche (art. 1378), la proprietà si acquista con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Controversa è la natura dell'individuazione. Secondo una parte della dottrina, si tratta di un negozio giuridico bilaterale se compiuto da entrambe le parti ovvero unilaterale se compiuto da una sola parte; secondo un'altra opinione ci troveremmo al cospetto di un atto giuridico in senso stretto, in quanto atto esecutivo del contratto, privo di efficacia traslativa.

Nella vendita di cose future, o emptio rei speratae (art. 1472), invece, la proprietà si acquista non appena la cosa viene ad esistenza; nel caso in cui la vendita abbia ad oggetto gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista al momento in cui gli alberi sono tagliati o i frutti separati. La cosa è futura quando non può (ancora) essere oggetto di appropriazione, o perché non esistente in rerum natura, ovvero perché non separata dalla cosa-madre; o ancora in quanto opera umana non formata; o, infine, perché giuridicamente inesistente.

Parte della dottrina ha configurato l’istituto in esame come un «negozio a consenso anticipato», cioè un negozio in formazione che produrrà effetti definitivi solo al momento della venuta ad esistenza dell'oggetto, mancante al momento della conclusione del contratto. Altra opinione parla di contratto ad efficacia sospesa sino alla venuta ad esistenza della cosa. L'opinione oggi prevalente in dottrina e giurisprudenza configura la vendita di cosa futura come vendita obbligatoria idonea a produrre l'effetto traslativo automaticamente con il venire in essere della cosa.

Infatti l’art. 1472, co. 2, con formulazione ambigua e ritenuta non risolutiva, prevede che la vendita è nulla, a meno che le parti non abbiano inteso concludere un contratto aleatorio. In primo luogo, si deve distinguere tra bene prodotto dall'uomo e bene prodotto dalla natura. Nel primo caso, richiedendosi un'attività positiva del venditore, difficilmente potrà parlarsi di nullità del contratto, la quale può derivare da vizi genetici del contratto ma non dipendere da fattori sopravvenuti, quale è l'inadempimento dell'obbligo di fare in capo al venditore, cui si risponde con la risoluzione del contratto. Solo nel secondo caso potrà, pertanto, trovare applicazione il rimedio caducatorio di cui all'art. 1472, co. 2, il quale peraltro, accanto all'emptio rei speratae menziona la vendita aleatoria (c.d. emptio spei), ove l'entità della prestazione è affidata alla sorte e il rischio della mancata venuta in essere, nei termini sperati, della cosa oggetto del contratto, rimane in capo all'acquirente, con conseguente validità del contratto.

La cosa futura può essere oggetto di contratto preliminare che obbliga le parti alla conclusione di un contratto definitivo che può avere ad oggetto una cosa presente o una cosa futura. Se il bene viene ad esistenza nelle more della conclusione del definitivo, e il promittente venditore non adempie, il promissario acquirente può domandare l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932.

Vendita di cosa altrui

Terza ipotesi di vendita obbligatoria è la vendita di cosa altrui: (art. 1478), ove la proprietà si acquista dal compratore nel momento in cui il venditore la acquisti, a sua volta, dall'attuale titolare. Si deve sottolineare che la vendita di cose altrui è un contratto perfettamente valido, ma inefficace per difetto, in capo all'alienante, della legittimazione a disporre del bene.

Nel caso in cui l'acquirente fosse a conoscenza del fatto che l'alienante non era titolare del diritto di proprietà, egli può risolvere il contratto soltanto quando l'alienante non adempia l'obbligazione di far acquistare la proprietà del bene. E, invece, consentito al compratore che, al momento della conclusione del contratto, fosse ignaro che la cosa non era di proprietà del venditore chiedere la risoluzione, sempre che nel frattempo il venditore non gliene abbia fatto acquistare la proprietà (art. 1479, co. 1). Inoltre è prevista una tutela restitutoria in favore dell'acquirente, cui si affianca...

Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 20
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Ricciuto Vincenzo, libro consigliato Diritto privato, Ricciuto Pag. 1 Riassunto esame Diritto privato, Prof. Ricciuto Vincenzo, libro consigliato Diritto privato, Ricciuto Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Ricciuto Vincenzo, libro consigliato Diritto privato, Ricciuto Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Ricciuto Vincenzo, libro consigliato Diritto privato, Ricciuto Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Ricciuto Vincenzo, libro consigliato Diritto privato, Ricciuto Pag. 16
1 su 20
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AURORATROIANI.03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Ricciuto Vincenzo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community