Istituzioni di diritto privato
I beni
Dal punto di vista fisico e naturalistico, i beni sono sempre entità materiali; mentre per l'economia è bene qualsiasi oggetto disponibile in quantità illimitata e utile alla soddisfazione di bisogni, elemento costitutivo di un fenomeno di mercato.
Il diritto si limita a selezionare le entità cui attribuire rilevanza giuridica, ma ne considera l'aspetto dinamico, regolandone la circolazione, ovvero una circolazione delle ricchezze. Il concetto di bene giuridico è relativo. Esso rappresenta il frutto della valutazione che un dato ordinamento delle forme di ricchezza e delle entità da tutelare e delle utilità che da essi l'uomo può trarre.
Con il tempo, accanto ai classici beni consegnatici dalla tradizione giuridica legata ad un'economia preindustriale, compaiono altri beni giuridici, chiamati immateriali perché privi della corporeità dei primi. Il meccanismo che determina la rilevanza giuridica dei beni immateriali è simile a quello che determina la rilevanza dei beni materiali. Se le entità corporee sono beni quando sono suscettibili di divenire oggetto di diritti reali, quelli immateriali lo sono quando sono suscettibili di divenire oggetto di diritti simili a quello di proprietà.
La relatività della nozione di bene si coglie nella definizione contenuta nel codice civile del 1865 per cui all'articolo 406 erano beni: le cose che possono formare oggetto di proprietà pubblica e privata. Solo l'idoneità a divenire oggetto del diritto di proprietà consentiva il passaggio di una cosa al rango di bene giuridico. Nel codice del 1942 si fa riferimento generico ai diritti, lasciando intendere che anche cose che sono oggetti di diritto diversi da quello di proprietà possono divenire beni per il diritto.
Il termine beni è utilizzato in diverse disposizioni del codice civile, ma la definizione generale si trova nell'articolo 810, in base al quale sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Oggi per definire il bene essa si serve di altri due concetti: prima di tutto occorre capire ciò che si intende per cosa e per oggetto di diritti e in che rapporto logico stanno questi vari termini tra loro. Se è bene la cosa che può formare oggetto di diritto, bisogna chiarire in che momento tale cosa assurge a entità giuridica.
Ad un primo sguardo parrebbe che le disposizioni normative in esame pongano una relazione biunivoca tra le cose e i beni, come se questi ultimi possano essere solo entità corporee. La disciplina positiva di alcune di queste ultime entità dimostra come abbiano particolarmente rilevanza giuridica anche forme di ricchezza non dotate del requisito di corporeità. Si deve ipotizzare che il concetto di cosa non coincide con quello di bene giuridico; esso non è utile se fatto coincidere con l'entità dotate di corporeità, ad individuare il concetto di beni in senso giuridico.
Quando si parla di beni immateriali e di proprietà intellettuale si utilizzano i relativi termini in senso traslato e non tecnico, perché beni in senso proprio sarebbero solo le entità materiali che rientrano nella previsione dell'articolo 810. L'apposita disciplina codicistica relativa ai beni è contenuta nel libro terzo. L'articolo 810 non è esaustivo della definizione giuridica di beni, ma indicativo del meccanismo giuridico formale attraverso il quale una qualsiasi entità acquisisce rilevanza di beni per il diritto.
Beni immateriali
I beni immateriali rappresentano la forma giuridica di entità caratterizzate dall'incorporeità. Essi non esistono nella natura, ma sono il frutto di creazioni dell'intelletto umano: si tratta ad esempio dei marchi, delle invenzioni industriali. Mentre le cose materiali vengono trovate dall'uomo, quelle immateriali vengono create dall'uomo.
In base all'articolo 45 del codice penale non sono considerate invenzioni le scoperte (cioè la mera comprensione di ciò che avviene in natura). Nei beni immateriali ricorrono due profili riferibili alle entità che li caratterizzano:
- Intellettualità: il bene immateriale è una creazione di natura intellettuale, frutto dell'intelletto umano. La giurisprudenza ha precisato che essa non può limitarsi ad essere una elaborazione dell'intelletto, ma deve rappresentare un rispetto alle creazioni preesistenti, originale anche se modesto.
- Riproducibilità: la creazione intellettuale deve essere idonea ad estricarsi in un quid di materiale e di tangibile, non potendosi tutelare semplici idee. Essa deve poter essere riprodotta in una serie indefinita di esemplari concreti.
Se il diritto di proprietà attribuisce al titolare la facoltà di godere e disporre in modo pieno e esclusivo della cosa, il diritto d'autore sulle opere d'ingegno e il brevetto sulle invenzioni industriali attribuiscono al titolare un'esclusiva in ordine alla possibilità di sfruttare economicamente la creazione secondo uno schema appropriativo non dissimile da quello proprietario.
Rimandando ad altra sede un più approfondito discorso sulla disciplina del diritto d'autore e del brevetto, vale qui la pena ricordare come per le opere letterarie, musicali, figurative cinematografiche, il diritto d'autore tutela non solamente l'interesse del titolare a sfruttare economicamente, ma anche l'interesse ad essere riconosciuto quale autore dell'opera e tutelato nei casi di violazioni della propria identità personale, onere e reputazione. Da una parte il diritto patrimoniale e dall'altra quello morale. In questo caso, tutela della persona e disciplina della ricchezza si intrecciano, pur rimanendo aspetti distinti del medesimo fenomeno.
La funzione dell'articolo 810
Grazie ad esso è possibile fornire una definizione di beni come entità esterni al soggetto, e ad esso collegate da una relazione giuridica di appartenenza esclusiva. Quest'ultima genera conflitti tra soggetti che intendono godere delle relative utilità. È a questo punto che il diritto interviene stabilendo chi possa trarre le relative utilità estinguendo titolare di una situazione soggettiva per cui l'entità contesa gli appartiene.
Una volta individuato il requisito dell'appartenenza come quello posto alla base del meccanismo di oggettivazione giuridica della realtà, si possono ricavare una serie di caratteristiche affinché esse divengano oggetto di diritti.
- Carattere del bene in senso giuridico è la sua limitatezza. Le cose comuni a tutti, presenti cioè in quantità sovrabbondanti non sono beni in senso giuridico. Se le entità debbono poter costituire il punto di riferimento oggettivo di situazioni giuridiche che si esprimono in termini di appartenenza, esse devono essere materialmente appropriabili sì autonomamente individuabili (isolabilità o separabilità).
- Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Il diritto, mediante la previsione di situazioni giuridiche soggettive, a presta tutela formale agli interessi dei consociati. Si parla a tal proposito di qualificazione giuridica delle entità.
Il termine va inteso come possibilità giuridica di divenire oggetti di diritti: in tal modo il concetto di possibilità concorre ad operare la selezione delle cose qualificabili come beni. Non saranno beni le cose che la legge vieta per ragioni etiche, morali, religiose. In ogni caso tramite le regole giuridiche, il legislatore disciplina sempre i fenomeni reali, sicché egli non può prescindere completamente da quelli che sono i caratteri e le esigenze di normazione della realtà sulla quale va ad incidere.
La possibilità giuridica di divenire oggetto di diritti, indica che per essere considerata un bene, la cosa non deve essere necessariamente oggetto di un diritto che attualmente insiste su di essa, ma è sufficiente che lo sia potenzialmente. Perciò sono considerate beni anche le cose che non appartengono a nessuno, le quali grazie all'occupazione, possono divenire oggetto di un diritto di proprietà.
Beni e situazioni soggettive
Per definire e tutelare la relazione tra un soggetto ed un dato bene giuridico, l'ordinamento utilizza solo alcune delle tante tipologie di situazioni soggettive esistenti. La principale distinzione da operare è quella tra diritti assoluti e relativi.
Con riferimento al diritto di credito, si potrebbe pensare che la prestazione, in quanto oggetto di quel diritto, sia un bene in senso giuridico. Lo stesso diritto di credito sarebbe un bene in senso giuridico, perché esso circola e rappresenta una forma di ricchezza giuridicamente riconosciuta. Il diritto di credito non è strettamente un bene giuridico: è una situazione giuridica che presiede la circolazione della ricchezza, ma chi non è di per sé idoneo a rappresentare una relazione in termini di appartenenza tra una cosa e un soggetto.
Tale relazione di appartenenza è individuata da una situazione giuridica assoluta che ha come riferimento oggettivo la cosa. Il credito è solo lo strumento attraverso il quale ottenere tale appartenenza. Si faccia l'esempio delle obbligazioni pecuniarie: qui il diritto di credito consiste nella pretesa che il debitore consegna al creditore una determinata somma di denaro. Fino all'adempimento, tale somma non appartiene al creditore, avendo questi sull'un interesse, tutelato dal diritto di credito, ad ottenere la titolarità del bene, cioè il denaro tramite il comportamento, cioè la prestazione, del proprio debitore. Solo una volta che quest'ultimo avrà adempiuto la propria obbligazione, il creditore acquisterà la proprietà del denaro e quindi si produrrà la relazione di appartenenza qualificata tra lui e quel determinato bene.
Da tutto ciò che si comprende come la prestazione oggetto del credito non può essere considerata un bene giuridico in senso proprio, a meno che non si voglia rimanere nell'ambito di una nozione meramente descrittiva comprendente qualsiasi forma di ricchezza. Ma nemmeno è possibile riconoscere nello stesso diritto di credito un bene giuridico: il diritto soggettivo è la tecnica attraverso la quale l'ordinamento fa assurgere a bene giuridico un'entità fino a quel momento priva di tale connotazione giuridica.
I titoli di credito, i quali sono veri propri beni immobili che incorporano un diritto. I titoli di credito sono documenti formali nei quali è indicata la prestazione che il soggetto debitore deve compiere a vantaggio del creditore. La sola situazione soggettiva idonea alla qualificazione di un'entità in termini di bene giuridico è quella dei diritti assoluti.
Tra questi il diritto di proprietà: per la qualificazione giuridica delle cose materiali non è necessario far riferimento ai diritti reali su cosa altrui, perché si presuppongono comunque l'esistenza di un altrui diritto di proprietà sul bene e quindi la qualificazione tramite il diritto di proprietà precede quella operata con il corrispondente diritto reale e rende superfluo far riferimento a quest'ultimo per verificare l'avvenuta oggettivazione giuridica della cosa.
Diritti della personalità
Onore, reputazione e immagine non sono entità autonomamente individuabili e separabili dal soggetto, ma sono caratteri immanenti della sua persona.
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