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Istituzioni di diritto privato

Le situazioni giuridiche soggettive

La funzione del diritto, almeno nella disciplina dei rapporti privati, consiste nel risolvere i conflitti di interesse che sorgano all'interno di una comunità, ovvero nell'impedire che essi sorgano. La dinamica del conflitto è il motore primo dell'esperienza giuridica: in una comunità ideale in cui tutti i componenti vivano in piena armonia il diritto non avrebbe ragione d'essere. Questa prima osservazione mostra la centralità dell'interesse quale dato di partenza dell'esperienza giuridica. Quella di interesse è una nozione pre-giuridica, che il diritto assume dalla realtà sociale. Con questo termine si intende la tensione verso un bene idoneo a soddisfare un bisogno. Il soggetto aspira al bene perché esso realizza o gli consente di realizzare una sua esigenza o un suo desiderio.

In relazione ad alcuni beni non è configurabile alcun conflitto, perché la fruizione del singolo non impedisce né compromette quella altrui. Sorge un potenziale conflitto: gli interessi di due soggetti convergono sullo stesso bene, perché quest'ultimo appare in grado di soddisfare un loro bisogno. La gravità del conflitto dipende tra quantità dei beni disponibili e il numero dei soggetti che ad essi aspirano: tanto più una risorsa è scarsa, tanto più si avverte l'esigenza di una regola. Tale conflitto viene risolto dall'ordinamento attribuendo il bene in via esclusiva ad un soggetto; cioè stabilendo le condizioni in presenza delle quali questo o quel soggetto potrà appropriarsene. In questo senso suol dirsi che il diritto assolve ad una funzione attributiva.

Ciò non è sufficiente ad escludere che un conflitto, comunque, sorga: ma ove ciò accade, esso verterà solo sull'interpretazione e sull'applicazione al caso di specie delle regole deputate all'individuazione del soggetto cui il bene aspetta.

Art 821: La funzione attributiva, tipica del diritto, è assoluta attraverso regole che individuano un che misura e a quali condizioni un soggetto possa appropriarsi di un bene.

Diritto soggettivo

La funzione attributiva si realizza assegnando a questo o a quel soggetto un diritto soggettivo sul bene: potrà trattarsi di un diritto di proprietà, ma conviene rammentare che l'ordinamento completa anche forme giuridiche di appartenenza diversa al diritto di proprietà.

  • Il diritto soggettivo è la posizione di vantaggio riconosciuta da un soggetto per la realizzazione di un suo interesse. Essere titolare di un diritto su un bene significa poter goderne con una maggiore o minore ampiezza a seconda del tipo di diritto in questione.
  • Il diritto di proprietà legittima un uso del bene pieno ed esclusivo art. 832.
  • Il diritto di usufrutto si risolve nel complesso delle attività che il soggetto può compiere sul bene al fine di realizzare l'interesse a trarre ogni utilità che esso può dare, ma nel rispetto della sua destinazione economica.
  • Il diritto soggettivo è una categoria concettuale costruita per astrazione sulla base degli elementi che accomunano le diverse tipologie di diritti. Esso presenta una struttura logica costante: c'è un bene idoneo a realizzare un determinato interesse di un soggetto; l'ordinamento attribuisce al soggetto una serie di prerogative in ordine al bene, cioè gli consente di porre in essere su di esso determinate attività, funzionali alla realizzazione dell'interesse considerato. Queste prerogative individuano il contenuto del diritto; l'interesse ne rappresenta l'elemento teleologico, ovvero il fine cui è preordinata l'attribuzione delle prerogative.
  • Altro aspetto concerne l'improprietà delle espressioni che, attraverso l'immagine di appartenenza del bene al soggetto, sembrano suggerire che il diritto soggettivo si risolva in un rapporto tra il soggetto e il bene. Il contenuto del diritto soggettivo è costituito dalle attività che il soggetto può compiere sul bene al fine di trarne un'utilità. La norma attribuisce al soggetto non il bene in sé considerato, ma le utilità che se ne possono ricavare. Ma potersi appropriare di un'utilità significa poter svolgere sul bene un'attività idonea a ricavare da esso tale utilità. Si spiega così come possono concorrere una pluralità di diritti: ciò accade quando le attività in cui potenzialmente si concretizza il godimento del bene sono disgregate ed assegnate a soggetti diversi. Il diritto nella individuazione e regolazione delle attività volte ad appropriarsi delle utilità ricavabili dal bene trova una conferma nel caso dei beni immateriali: l'immagine della appartenenza del bene al soggetto si rileva per quella che essa è nella sostanza, essendo evidente che il contenuto del diritto è esaurito dalle attività finalizzate a sfruttare l'invenzione.

Diritti assoluti e relativi

L'attribuzione di una serie di prerogative in ordine ad un bene è condizione sufficiente perché il soggetto possa soddisfare l'interesse di cui è portatore. Il proprietario, ad esempio, è posto nelle condizioni di realizzare da sé il proprio interesse ad utilizzare il bene per il fatto stesso di essere investito della facoltà di godimento che costituiscono il contenuto del suo diritto. L'appartenenza del bene è una condizione sufficiente a colmare lo spazio che separa il soggetto dalla realizzazione dell'interesse di cui è portatore. A volte gli interessi di cui un soggetto è portatore, come ad esempio un malato che ha bisogno di cure mediche, possono realizzarsi soltanto grazie ad un terzo. La differenza è evidente: da una parte il soggetto realizza da sé l'interesse di cui è portatore, senza aver bisogno della cooperazione altrui, dall'altra la cooperazione altrui risulta necessaria perché solo la prestazione del terzo consente al soggetto di realizzare l'interesse perseguito.

Diritti assoluti: il diritto di proprietà e gli altri diritti reali su cosa altrui; i diritti sui beni immateriali; i diritti aventi ad oggetto i vari attributi della personalità. I tratti caratteristici dei diritti assoluti sarebbero l'immediatezza con cui il titolare soddisfa il proprio interesse e l'inerenza ad un bene determinato. Esse non risultano del tutto improprie perché evidenziano indirettamente che la realizzazione dell'interesse si compie senza la mediazione di soggetti terzi.

Diritti relativi: hanno ad oggetto una condanna altrui che il titolare può esigere da un soggetto terzo e che questi è a sua volta tenuto ad osservare nell'interesse del titolare del diritto. Trattasi del lato attivo di un rapporto obbligatorio, cioè di un rapporto in virtù del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto in compiere in favore di un altro soggetto, detto creditore, una determinata prestazione. Solo i diritti di credito si collocano nell'ambito di un rapporto obbligatorio, e un rapporto obbligatorio è configurabile solo là dove la prestazione dovuta sia suscettibile di valutazione economica.

Questa distinzione trova riscontro nei termini impiegati per designare il lato passivo del rapporto: si definisce come obbligo la situazione giuridica del debitore di una prestazione, mentre là dove non ricorre un rapporto obbligatorio la condotta cui il soggetto è tenuto viene definita come un dovere. Obbligo e dovere nel linguaggio del codice vengono spesso utilizzati come sinonimi. È evidente che l'obbligo gravante sul debitore nell'ambito di un rapporto obbligatorio e il precetto dell'alterum non laedere svolgono un ruolo completamente diverso nella dinamica del diritto soggettivo: l'esecuzione della prestazione dovuta realizza l'interesse del creditore, là dove il dovere di astensione da condotte pregiudizievoli che accompagna i diritti assoluti è funzionale alla loro protezione da aggressioni esterne. Nel primo caso rivela il momento dell'attuazione del diritto, nel secondo il profilo esterno della sua tutela. L'attuazione dell'interesse sotteso non richiede cooperazione da parte di terzi.

Oggi è ammesso che la tutela risarcitoria assicurata dalla regola aquiliana si estenda anche ai diritti relativi, costituendo la loro lesione un danno ingiusto che reclama la reazione dell'ordinamento in termini non dissimili da quanto accade ove venga colpito un diritto assoluto. La tutela aquiliana del credito era un tempo negata nel presupposto che il contratto produce effetti tra le parti. Da ciò si ricava che il credito non avrebbe potuto ricevere tutela nei confronti dei soggetti terzi. Questo ragionamento parte da una premessa erronea, perché confonde l'efficacia del contratto con la sua opponibilità: dire che il contratto ha effetto solo tra le parti significa dire che il contratto può costruire, regolare o estinguere solo un rapporto giuridico che intercorre tra le parti del contratto.

Il creditore sorto tra le parti di un contratto rappresenta un fatto giuridico rilevante anche a fronte di terzi, i quali sono tenuti a non pregiudicare questo diritto esattamente nella stessa misura in cui sono tenuti a non pregiudicare ogni altro diritto altrui. Ricorre la lesione del credito da parte del terzo ogni volta che questi con la sua condotta abbia impedito al creditore di ricevere la prestazione o di realizzare l'interesse cui la prestazione era preordinata. Sotto questo aspetto non sussiste alcuna differenza tra diritti assoluti e relativi, essendo entrambi presidiati dalla protezione offerta dall'art. 2043. La differenza tra i due diritti può essere colta solo nella struttura interna del risarcimento per fatto illecito: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. La distinzione tra i diritti si trova nella dipendenza o nell'indipendenza del soddisfacimento dell'interesse della cooperazione altrui.

Rapporto giuridico

Si definisce rapporto giuridico ogni relazione tra due o più soggetti prevista e regolata dal diritto. È una relazione tra parti: il soggetto attivo, titolare di una posizione di vantaggio e il soggetto passivo, titolare di una situazione soggettiva passiva. Non tutti i rapporti sono regolati da norme giuridiche, in quanto il diritto oggettivo disciplina i rapporti degni di rilievo per l'interesse del singolo e della collettività, al fine di assicurare una convivenza pacifica ed il rispetto dei principi fissati dall'ordinamento. I rapporti giuridici sono solo quelli che l'ordinamento prende in considerazione e ne fa oggetto di apposita disciplina, poiché l'interesse che ne costituisce il fondamento assume rilievo dal punto di vista economico-sociale. I soggetti tra i quali intercorre un determinato rapporto giuridico sono determinati parti, mentre tutti coloro che restano estranei al rapporto si definiscono terzi.

Il concetto di parte va tenuto distinto da quello di persona, in quanto è qualsiasi centro di imputazione di diritti ed obblighi derivanti dal rapporto giuridico. Una parte può essere costituita da una persona, ma anche da una molteplicità di persone che formano un unico centro di imputazione giuridica. La nascita di un rapporto può avvenire a titolo originario, se il diritto sorge a favore di un soggetto senza essere stato trasmesso da un precedente titolare; a titolo derivativo, se il diritto viene trasmesso da un soggetto ad un altro.

Contenuto del diritto soggettivo: facoltà e poteri

È costituito da specifiche prerogative. La facoltà è la libertà di assumere un comportamento materiale: la concreta utilizzazione del bene. Sono definite più propriamente come poteri le prerogative che hanno ad oggetto il compimento di un atto cui l'ordinamento ricollega effetti giuridici: la possibilità di disporre del diritto. Si potrebbe obiettare che il proprietario, per disporre del proprio diritto, compie pur sempre un'attività materiale, tale potendosi considerare anche una dichiarazione di volontà. Ma questa osservazione non scalfisce la distinzione tracciata tra poteri e facoltà, perché la volontà manifestata dal soggetto rileva quale elemento di una fattispecie più complessa cui l'ordinamento imputa determinati effetti giuridici: e questi effetti condensano il risultato finale che realizza l'interesse in vista del quale il soggetto dispone del diritto.

L'abuso del diritto

Questa è la figura tradizionalmente chiamata in causa al fine di colpire condotte apparentemente riconducibili al contenuto di un diritto, ma nei fatti non conformi alle ragioni per cui l'ordinamento ha voluto che la posizione di interesse del soggetto prevalesse rispetto ad ogni altra posizione confliggente o concorrente. La categoria dell'abuso è problematica e controversa, perché sembra viziata da una contraddizione logica: appare la pretesa di qualificare come abusiva una condotta conforme al contenuto del diritto e già considerata lecita dall'ordinamento. Questa figura, in realtà, non è affatto contraddittoria. L'atto abusivo è un atto illecito, perché fuoriesce dal contenuto del diritto. Questo problema nasce come conseguenza di un limite proprio della norma giuridica.

È proprio la dinamica dello sviamento dell'interesse il nucleo essenziale della vicenda dell'abuso; quest'ultima può essere colta solo attraverso un accertamento dell'interesse perseguito dal soggetto e dalla sua conformità all'interesse in vista del quale il diritto è stato attribuito. Si pensi alla fattispecie dell'emulazione, art. 833.

Nella materia delle obbligazioni e dei contratti la valutazione della condotta delle parti viene condotta alla stregua della regola della buona fede e della correttezza. In ogni caso l'ordinamento non consente un esercizio indiscriminato e arbitrario delle prerogative accordate al soggetto, perché esse sono attribuite in funzione del perseguimento dell'interesse sotteso all'ascrizione del diritto.

Le situazioni giuridiche soggettive

Le posizioni che un soggetto assume nell'ambito di un dato rapporto giuridico prendono il nome di situazioni giuridiche soggettive. Le situazioni soggettive possono essere:

  • Attive: quando attribuiscono una posizione favorevole al soggetto che ne è titolare, legittimando la prevalenza del titolare nei confronti di quella di altri soggetti.
  • Passive: quando consistono in posizioni sfavorevoli per il titolare e prendono la subordinazione del proprio interesse rispetto a quello di altri soggetti.

Il concetto di situazione giuridica va tenuto distinto da quello di status. La situazione giuridica attiene a specifici rapporti mentre lo status si riferisce ad una condizione da cui derivano un complesso di situazioni giuridiche, attive e passive. Per status si intende la posizione di un soggetto rispetto ad un determinato gruppo. Lo status postula l'appartenenza di un individuo ad una comunità. Esso rappresenta il presupposto di tutte le situazioni soggettive, attive e passive riconosciute all'individuo in ragione del suo essere partecipe di una comunità organizzata. Si pensi al che acquisisce lo status civitatis al quale si ricollegano situazioni giuridiche soggettive di diritto pubblico le più disparate: obblighi, libertà, diritti. La configurazione dello status come situazione costituita da altre situazioni soggettive, ha indotto dottrina e giurisprudenza a negare che essa rappresenti...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AURORATROIANI.03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Ricciuto Vincenzo.
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