Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La violazione di norme consuetudinarie internazionali può comportare una violazione indiretta dell'art. 10 della Costituzione.
  • Il recepimento delle norme consuetudinarie richiede un'interpretazione estensiva per colmare eventuali lacune.
  • La legge costituzionale del 2001 affida alle regioni l'attuazione di accordi internazionali, rispettando la legge statale.
  • In caso di inadempienza regionale, gli obblighi internazionali possono essere trasferiti agli organi centrali dello Stato.
  • Le regioni sono tutelate dalla costituzione nella corretta attuazione degli obblighi internazionali, salvo specifiche eccezioni.

Indice

  1. Violazione di norme consuetudinarie
  2. Autonomia regionale e obblighi internazionali
  3. Inadempienza regionale e intervento statale

Violazione di norme consuetudinarie

In caso di violazione di una norma consuetudinaria automaticamente recepita sul piano del diritto interno è possibile invocare la violazione indiretta dell’art. 10 Cost.
Analogamente a quanto accade per i trattati, il recepimento delle fonti consuetudinarie richiede comunque lo svolgimento di un’attività di interpretazione estensiva che ne colmi l’eventuale incompletezza (non self-executing).

Autonomia regionale e obblighi internazionali

In conformità a quanto disposto ex art. 117 Cost., la legge di revisione costituzionale 3 del 2001 deferisce alle regioni il compito di dare attuazione agli accordi internazionali e agli atti dell’Unione europea, nel rispetto della legge dello Stato. La disposizione citata codifica il principio dell’autonomia regionale relativamente all’attuazione degli obblighi internazionali, ovviamente con riferimento alle competenze residuali o trasversali proprie delle regioni, con eccezione per Trento e Bolzano che, previa comunicazione al Ministero degli affari esteri e al dipartimento ministeriale degli affari regionali, possono provvedere direttamente all’attuazione degli accordi internazionali ratificati (tramite forma solenne o semplificata).

Inadempienza regionale e intervento statale

In conformità al principio della configurazione unitaria dello Stato, in caso di inadempienza da parte delle regioni, l’attuazione degli obblighi internazionali a loro affidata sarà deferita agli organi centrali dello Stato.

L’art. 120 Cost. limita questa possibilità a ipotesi ben definite: il mancato rispetto di norme e trattati internazionali o del diritto comunitario; il sussistere di un pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica; la violazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

In sintesi, dunque, la costituzione pone una particolare tutela nei confronti delle regioni nelle quali non venga meno l’attuazione degli obblighi internazionali.

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