Concetti Chiave
- La violazione di norme consuetudinarie internazionali può comportare una violazione indiretta dell'art. 10 della Costituzione.
- Il recepimento delle norme consuetudinarie richiede un'interpretazione estensiva per colmare eventuali lacune.
- La legge costituzionale del 2001 affida alle regioni l'attuazione di accordi internazionali, rispettando la legge statale.
- In caso di inadempienza regionale, gli obblighi internazionali possono essere trasferiti agli organi centrali dello Stato.
- Le regioni sono tutelate dalla costituzione nella corretta attuazione degli obblighi internazionali, salvo specifiche eccezioni.
Indice
Violazione di norme consuetudinarie
In caso di violazione di una norma consuetudinaria automaticamente recepita sul piano del diritto interno è possibile invocare la violazione indiretta dell’art. 10 Cost.
Analogamente a quanto accade per i trattati, il recepimento delle fonti consuetudinarie richiede comunque lo svolgimento di un’attività di interpretazione estensiva che ne colmi l’eventuale incompletezza (non self-executing).
Autonomia regionale e obblighi internazionali
In conformità a quanto disposto ex art. 117 Cost., la legge di revisione costituzionale 3 del 2001 deferisce alle regioni il compito di dare attuazione agli accordi internazionali e agli atti dell’Unione europea, nel rispetto della legge dello Stato. La disposizione citata codifica il principio dell’autonomia regionale relativamente all’attuazione degli obblighi internazionali, ovviamente con riferimento alle competenze residuali o trasversali proprie delle regioni, con eccezione per Trento e Bolzano che, previa comunicazione al Ministero degli affari esteri e al dipartimento ministeriale degli affari regionali, possono provvedere direttamente all’attuazione degli accordi internazionali ratificati (tramite forma solenne o semplificata).
Inadempienza regionale e intervento statale
In conformità al principio della configurazione unitaria dello Stato, in caso di inadempienza da parte delle regioni, l’attuazione degli obblighi internazionali a loro affidata sarà deferita agli organi centrali dello Stato.
L’art. 120 Cost. limita questa possibilità a ipotesi ben definite: il mancato rispetto di norme e trattati internazionali o del diritto comunitario; il sussistere di un pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica; la violazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
In sintesi, dunque, la costituzione pone una particolare tutela nei confronti delle regioni nelle quali non venga meno l’attuazione degli obblighi internazionali.