Concetti Chiave
- Il principio di buona fede impone agli stati membri dell'ONU l'obbligo di collaborazione, generando l'effetto di liceità delle risoluzioni dell'Assemblea Generale.
- La scelta di strumenti di soft law nei negoziati internazionali dipende dall'impegno politico che gli stati intendono assumere.
- Uno dei vantaggi del soft law è la rapidità del negoziato, anche se spesso richiede tempi lunghi per l'adozione a causa del suo potenziale di creare nuove consuetudini.
- Il soft law non necessita di complesse procedure di approvazione e ratifica, offrendo una maggiore flessibilità di mutamento rispetto alle fonti pattizie.
- Gli strumenti di soft law possono costituire il fondamento per nuove fonti consuetudinarie, rappresentando un vantaggio significativo nel diritto internazionale.
Principio di buona fede
In conformità al principio di buona fede, è stato imposto agli stati membri dell’ONU l’obbligo di collaborazione al perseguimento dei suoi fini statutari. Tale disposizione costituisce il cosiddetto «effetto di liceità delle risoluzioni dell’Assemblea Generale», esteso dallo studioso italiano Benedetto Conforti anche alle raccomandazioni nei confronti delle quali gli stati si sono mostrati acquiescenti.
Vantaggi del soft law
Di solito, la scelta di adottare fonti quasi giuridiche o convenzionali nei negoziati internazionali dipende dal grado di impegno politico che gli stati vogliono assumersi. Uno dei principali vantaggi legati all’adozione di uno strumento di soft law consiste nella possibilità di rendere più agevole e rapido il negoziato necessario per la sua adozione. Tuttavia, la prassi internazionale dimostra che nella maggior parte dei casi la negoziazione relativa a uno strumento di soft law richiede tempistiche molto lunghe, dovute alla consapevolezza che la sua adozione potrà fungere da elemento generatore di una nuova consuetudine.
Adozione e flessibilità
L’adozione di un documento di soft law non richiede altresì le lunghe procedure di approvazione e ratifica parlamentare necessarie in presenza di fonti pattizie e, soprattutto, presenta maggiore flessibilità di mutamento.
Sul piano giuridico, è necessario distinguere tra adozione di uno strumento ed entrata in vigore dello stesso: l’adozione viene effettuata sia in riferimento a fonti di soft law che a trattati multilaterali; solo dopo la ratifica da parte di un numero minimo variabile di stati, questi ultimi entreranno in vigore. Il più grande vantaggio derivante dall’adozione di strumenti di soft law risiede tuttavia nella loro possibilità di costituire il fondamento di una nuova fonte consuetudinaria.