Concetti Chiave
- Il versamento delle entrate rappresenta una fase amministrativo-contabile chiave, autorizzata dopo la riscossione, dove le somme confluiscono nei conti della Tesoreria centrale dello Stato.
- Le entrate non sono soggette a limiti massimi nelle previsioni di bilancio; la PA può accertare e incassare somme superiori a quelle previste.
- L'autorizzazione delle entrate, a differenza delle spese, non limita la PA, permettendo accertamenti e versamenti oltre le previsioni di bilancio.
- Per le spese, l'impegno rappresenta la fase più importante, consentendo l'avvio del procedimento necessario per realizzare una spesa.
- Il principio contabile di competenza finanziaria è definito nella Legge generale di contabilità e finanza pubblica, stabilendo la gestione delle spese.
Versamento dell’entrata
Alla previsione in termini di cassa corrisponde una fase della procedura amministrativo-contabile che viene “autorizzata” e che è la fase del “versamento” dell’entrata (dopo la loro materiale riscossione), con cui le somme affluiscono definitivamente nei conti gestiti dalla Tesoreria centrale dello Stato (la funzione di Tesoriere è svolta dalla Banca d’Italia).
Occorre sempre ricordare che l’autorizzazione per le entrate, a differenza che per le spese, non produce però un effetto di limitazione: la PA viene autorizzata dall’approvazione parlamentare del bilancio ad accertare e incassare entrate, ma non incontra un limite massimo nelle previsioni del bilancio.
Per le spese il ragionamento è analogo. La formulazione del principio contabile di competenza finanziaria, contenuta nell’allegato 1 alla Legge generale di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009), definisce così il contenuto della prima fase di gestione della spesa, il c.d. “impegno” (previsione e autorizzazione):
Di queste, l’impegno è la fase principale e maggiormente rilevante. Essa, infatti, consente di avviare il procedimento necessario per effettuare una spesa.