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Concetti Chiave

  • Il fallimento si basa su due presupposti: soggettivo (essere imprenditore) e oggettivo (stato di insolvenza cronica).
  • La procedura fallimentare inizia con la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal tribunale competente.
  • Gli organi del fallimento includono il giudice delegato, il curatore fallimentare e il comitato dei creditori, ognuno con specifiche responsabilità.
  • Il fallimento può essere richiesto dal pubblico ministero, da un singolo creditore o dallo stesso imprenditore.
  • L'imprenditore fallito perde la gestione dell'impresa, che passa al curatore fallimentare per la gestione delle attività residue.
Fallimento dell’imprenditore

Uno degli aspetti più critici dell’attività d’impresa è rappresentato dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali.
I presupposti del fallimento sono due: un presupposto soggettivo e un presupposto oggettivo.
Il presupposto soggettivo è rappresentato dal fatto che per essere assoggettato al fallimento è necessario che un soggetto sia imprenditore secondo quanto previsto dall’articolo 2082 del c.c.
Il presupposto oggettivo, invece, è rappresentato dall’insolvenza che è lo stato economico di crisi.

Occorre tuttavia specificare che l’insolvenza si deve definire come uno stato di inadempimento cronico in virtù del quale l’imprenditore, sostanzialmente, non è più in grado di rispettare gli impegni economici.
In presenza dei suddetti presupposti si apre la procedura fallimentare che si conclude presso il competente tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento.
Pertanto la procedura fallimentare è governata dagli organi del fallimento che sono i seguenti:

1. Il giudice delegato;
2. Il curatore fallimentare;
3. Il comitato dei creditori.

Ogni organo ha proprie specifiche competenze e responsabilità; in particolare il curatore opererà sotto la direzione del giudice delegato. Scopo della procedura fallimentare sarà quello di cercare di soddisfare i creditori secondo criteri previsti dalla legge.
Al verificarsi dello stato d’insolvenza, il fallimento può essere chiesto dai seguenti soggetti:

1. Pubblico ministero, presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’impresa;
2. Un singolo creditore;
3. Lo stesso imprenditore.

Una volta iniziata la procedura di fallimento, sarà possibile iniziare un lungo percorso che porterà alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Pesanti sono le conseguenze del fallimento per l’imprenditore fallito in quando egli perderà la gestione dell’impresa, non potendo più svolgere alcuna attività inerente l’impresa stessa. Da quel momento, la gestione di ciò che resta dell’impresa passa al curatore fallimentare che, per legge, sostituirà in tutto e per tutto l’imprenditore fallito.

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