Concetti Chiave
- Le modifiche della Costituzione devono mantenere i caratteri identificativi originali per non trasformarsi in una revisione radicale dell'ordinamento.
- Le modifiche costituzionali si dividono in formali, che coinvolgono emendamenti, e informali, che derivano da interpretazioni o consuetudini non attuate.
- Le Costituzioni flessibili permettono modifiche senza procedure speciali, mentre quelle rigide richiedono processi aggravati per garantire stabilità.
- La revisione costituzionale può avvenire tramite il Parlamento con procedimenti ordinari o con caratteristiche specifiche, come tempi definiti o iniziative particolari.
- Alcuni paesi utilizzano maggioranze qualificate per approvare modifiche costituzionali, con percentuali variabili a seconda della nazione.
Indice
Modifica della Costituzione
Perché si parli di modifica della Costituzione, e non di trasformazione radicale tale da far considerare l’utilizzo di poteri costituenti, i caratteri identificativi originali e il nucleo essenziale (“superCostituzione”) della Costituzione da modificare devono permanere. Il ricorso al procedimento di revisione non è sempre garanzia di un intervento di modifica; infatti, se con tale metodo si andasse ad incidere su principi o istituti fondamentali si avrebbe una trasformazione radicale dell’ordinamento.
Tipi di modifiche costituzionali
Le modifiche si distinguono in -formali (emendamento o revisione della costituzione)
e in informali (mutamenti del valore attribuito alle norme formali tale da produrre incongruenza fra testo e realtà costituzionale. Possono conseguire alla mancata attuazione della Costituzione, al formarsi di interpretazioni adeguatrici o di consuetudini adeguative)
Se le modifiche formali non richiedono alcun particolare procedimento per essere attuate, si è in presenza di una Costituzione flessibile (es. Statuto Albertino 1848); se è necessario il ricorso a procedure aggravate di revisione, che costituiscono una garanzia di stabilità dell’assetto costituzionale, si è allora in presenza di una costituzione rigida (es. Costituzioni rivoluzionarie francesi e poi tutte le successive).
Modalità di revisione costituzionale
Le modalità di revisione del testo costituzionale tramite organi e procedimenti speciali sono diverse:
- attività di revisione del Parlamento con procedimento ordinario (per Costituzioni flessibili);
- attività del Parlamento con peculiarità rispetto al procedimento ordinario in riguardo a tempi (es. Cost. portoghesi 1911 e 1933, ogni 10 anni) e iniziativa (es. Cost. spagnola 1812, iniziativa solo al re);
- attività del Parlamento con maggioranze qualificate: maggioranza assoluta (es. Brasile 1946), dei due terzi (es. Germania 1919), dei tre quinti (es. Brasile 1988), unanimità o tre quarti in due votazioni successive (es. Liechtenstein 1921);
- parlamento delibera inizio revisione, l’Assemblea viene sciolta, seguono le elezioni, la revisione viene affidata alla nuova Assemblea parlamentare. Si distinguono, quindi, assemblea di iniziativa e assemblea di deliberazione (es. Grecia 1975);
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra modifiche formali e informali della Costituzione?
- Cosa caratterizza una Costituzione flessibile rispetto a una rigida?
- Quali sono alcune modalità di revisione del testo costituzionale?
Le modifiche formali riguardano emendamenti o revisioni dirette della Costituzione, mentre le modifiche informali si riferiscono a cambiamenti nel valore attribuito alle norme formali, che possono derivare dalla mancata attuazione della Costituzione o da interpretazioni e consuetudini adeguative.
Una Costituzione flessibile non richiede particolari procedimenti per le modifiche, mentre una Costituzione rigida necessita di procedure aggravate di revisione, che garantiscono la stabilità dell'assetto costituzionale.
Le modalità includono la revisione tramite il Parlamento con procedimento ordinario, con peculiarità rispetto ai tempi e all'iniziativa, con maggioranze qualificate, o tramite un processo che coinvolge lo scioglimento dell'Assemblea e nuove elezioni per affidare la revisione a una nuova Assemblea parlamentare.