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Concetti Chiave

  • L'articolo 138 disciplina il processo di revisione costituzionale in Italia, prevedendo passaggi complessi e strutturati.
  • Le leggi costituzionali devono essere approvate da entrambe le camere due volte, con un intervallo di almeno tre mesi tra le votazioni.
  • Se nella seconda votazione si raggiunge una maggioranza di 2/3 in entrambe le camere, la legge è approvata definitivamente e promulgata dal Presidente della Repubblica.
  • Con una maggioranza assoluta, la legge può avviare un iter referendario, richiedibile entro tre mesi, che può influenzare l'entrata in vigore della legge stessa.
  • Ogni camera ha la potestà regolamentare per approvare il proprio regolamento interno, organizzando il funzionamento secondo le disposizioni dell'articolo 72.

Indice

  1. Norme per la revisione costituzionale
  2. Iter referenziario e promulgazione

Norme per la revisione costituzionale

L'articolo 138 stabilisce le norme per la revisione della costituzione. Si tratta di passaggi complessi.

Procedimento = una legge costituzionale deve essere approvata da entrambe le camere per due volte successive a distanza di 3 mesi l'una dall'altra. Nel caso in cui nella seconda valutazione venga raggiunta in entrambe le camere la maggioranza dei 2/3, la legge è approvata in via definitiva e promulgata dal Presidente della Repubblica.

Iter referenziario e promulgazione

Se nella seconda votazione la legge viene approvata con maggioranza assoluta viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale, in modo tale da consentire l'avvio di un iter referenziario cioè un referendum costituzionale che può essere richiesto entro 3 mesi da 1/5 dei componenti di una camera, 5 consiglieri regionali o 500 mila elettori. Se il referendum fosse promosso, l'applicazione o il rigetto dipendono dalla legge e dall'esito del referendum. Nel caso in cui il referendum non venga promosso, la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata di nuovo sulla gazzetta ufficiale per entrare in vigore.

Podestà regolamentare = riguarda il potere che ciascuna camera ha di approvare il regolamento interno disciplinando l'organizzazione, il funzionamento e contiene le disposizioni di attuazione dell'articolo 72.

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