Concetti Chiave
- L'articolo 3 della Costituzione ridefinisce l'uguaglianza, distinguendola in formale e sostanziale, assicurando a tutti pari opportunità di partenza.
- L'uguaglianza non implica trattare tutti allo stesso modo, ma valutare le situazioni simili in modo simile e le diverse in maniera differente, basandosi su criteri ragionevoli.
- Lo stato ha l'obbligo di eliminare gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, promuovendo l'inclusione sociale.
- Nel diritto del lavoro, l'uguaglianza sostanziale si raggiunge attraverso la contrattazione collettiva e le normative previdenziali, mirando a una redistribuzione equa del reddito.
- L'articolo 4 della Costituzione garantisce la libertà di scelta del lavoro, subordinata all'acquisizione di competenze adeguate, considerando il lavoro sia un diritto sia un dovere civico.
Uguaglianza formale e sostanziale
L’art. 3 Cost. Ha rivoluzionato il concetto di uguaglianza. Esso ha promosso la necessità di garantire a tutti il medesimo punto di partenza, sia a livello formale (dinanzi alla legge), sia sotto il profilo sostanziale (tramite l’erogazione di sussidi economici riservati, ad esempio, agli studenti universitari)..
Ovviamente, uguaglianza non vuol dire trattare tuti allo stesso modo, bensì valutare situazioni uguagli in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso: il giudizio di uguaglianza deve stabilire quanto una differenziazione di trattamento sia ragionevole, cioè basata su una corretta considerazione della diversità sopravvenuta nell’ambito della valutazione.
Lo stato ha il dovere di intervenire attivamente per favorire l'inclusione sociale e garantire una maggiore equità sostanziale.
Per garantire l’uguaglianza sostanziale, il diritto del lavoro si serve della contrattazione collettiva e della normativa previdenziale, strumenti volti a redistribuire il reddito e la ricchezza. Nel mondo del lavoro, ovviamente, l’uguaglianza attiene alle opportunità offerte dallo stato, dunque non ai risultati, il cui raggiungimento dipende dall’impegno e dalla volontà del singolo lavoratore.
Lo stato, inoltre, garantisce la libertà di scelta del lavoro (art. 4 Cost.). Ciò non vuol dire che basta decidere quale lavoro fare per poterlo svolgere effettivamente: il secondo comma dell’articolo 4 stabilisce che «può svolgere un’attività professionale solo chi dimostra di aver acquisito un adeguato livello di competenza». Tale articolo considera al contempo il lavoro come un diritto, reso effettivo dallo stato, e un dovere, che ricade su ogni cittadino, il quale è tenuto a contribuire al progresso della società secondo le proprie possibilità e la propria scelta.