Concetti Chiave
- La tutela si attiva quando entrambi i genitori non possono esercitare la responsabilità genitoriale, come in caso di morte, assenza o decadenza della responsabilità.
- La tutela garantisce la cura degli interessi personali e patrimoniali del minore attraverso un tutore sotto controllo giudiziale.
- I poteri del tutore devono essere esercitati nell'interesse del minore, con considerazioni di ordine generale e sociale.
- L'ufficio tutelare è gratuito, ma il giudice può concedere un'indennità al tutore per coprire oneri e spese non documentabili.
- La tutela si distingue dalla responsabilità genitoriale per il suo derivare da una pronuncia giudiziaria e per i maggiori controlli esercitati sull'amministrazione patrimoniale.
La tutela
Se entrambi i genitori sono morti o per qualunque altra causa (dichiarazione di assenza o pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale) non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela e presso il tribunale del circondario dov’è la sede principale degli affari e interessi del minore.
L’istituto della tutela è da ritenersi espressione del precetto costituzionale secondo cui, nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede affinché siano assolti i loro compiti.
Ai sensi dell’Art.379, l’ufficio tutelare è gratuito: il giudice tutelare può, In considerazione dell’entità del patrimonio e delle difficoltà dell’amministrazione, assegnare al tutore un’equa indennità che non ha natura retributiva ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore a cagione dell’attività amministrativa del patrimonio del minore.
La responsabilità genitoriale trova il suo fondamento nel vincolo di sangue che lega i genitori al figlio e che viene attribuita direttamente ai genitori dalla legge. La tutela invece, deriva da una pronuncia dell’autorità giudiziaria. È per questo che nella tutela, per l’attività di amministrazione del patrimonio del minore, sono previsti vincoli e controlli di maggiore intensità rispetto a quelli caratterizzanti l’esercizio della responsabilità genitoriale.