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Concetti Chiave

  • La tutela si attiva quando entrambi i genitori non possono esercitare la responsabilità genitoriale, come in caso di morte, assenza o decadenza della responsabilità.
  • La tutela garantisce la cura degli interessi personali e patrimoniali del minore attraverso un tutore sotto controllo giudiziale.
  • I poteri del tutore devono essere esercitati nell'interesse del minore, con considerazioni di ordine generale e sociale.
  • L'ufficio tutelare è gratuito, ma il giudice può concedere un'indennità al tutore per coprire oneri e spese non documentabili.
  • La tutela si distingue dalla responsabilità genitoriale per il suo derivare da una pronuncia giudiziaria e per i maggiori controlli esercitati sull'amministrazione patrimoniale.

La tutela

Se entrambi i genitori sono morti o per qualunque altra causa (dichiarazione di assenza o pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale) non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela e presso il tribunale del circondario dov’è la sede principale degli affari e interessi del minore.
L’istituto della tutela è da ritenersi espressione del precetto costituzionale secondo cui, nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede affinché siano assolti i loro compiti.

Art.30 Cost. La tutela a, dunque, la funzione di garantire, attraverso l’intervento di un altro soggetto ed il controllo da parte di organi giudiziali sulla relativa attività, al minore la cura dei propri interessi personali e patrimoniali. I poteri riconosciuti a chi è investito di una simile potestà (potestà tutoria) devono essere esercitati nell’interesse del soggetto, cioè il minore, che l’ordinamento intende proteggere, sulla base di valutazioni di ordine generale e sociale.

Ai sensi dell’Art.379, l’ufficio tutelare è gratuito: il giudice tutelare può, In considerazione dell’entità del patrimonio e delle difficoltà dell’amministrazione, assegnare al tutore un’equa indennità che non ha natura retributiva ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore a cagione dell’attività amministrativa del patrimonio del minore.
La responsabilità genitoriale trova il suo fondamento nel vincolo di sangue che lega i genitori al figlio e che viene attribuita direttamente ai genitori dalla legge. La tutela invece, deriva da una pronuncia dell’autorità giudiziaria. È per questo che nella tutela, per l’attività di amministrazione del patrimonio del minore, sono previsti vincoli e controlli di maggiore intensità rispetto a quelli caratterizzanti l’esercizio della responsabilità genitoriale.

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