izanaginookami10
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Concetti Chiave

  • L'azienda è un insieme di beni materiali e immateriali organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, inclusi contratti e avviamento.
  • La ditta è il nome sotto cui l'imprenditore esercita l'attività, deve essere vera, lecita, originale e nuova, e non può essere trasferita separatamente dall'azienda.
  • L'insegna è il segno distintivo dei locali aziendali e deve avere gli stessi requisiti della ditta, essendo denominativa, figurativa o mista.
  • Il marchio distingue i prodotti o servizi di un'azienda, può essere nominativo, emblematico o complesso, e deve essere lecito, veritiero, nuovo e specifico.
  • La registrazione del marchio è essenziale per evitare contraffazioni e ottenere tutela nazionale, europea o internazionale; i marchi possono estinguersi per vari motivi, tra cui il mancato uso.

Indice

  1. Definizione e componenti dell'azienda
  2. Organizzazione e proprietà dei beni aziendali
  3. Segni distintivi dell'azienda
  4. Requisiti e trasferimento della ditta
  5. Caratteristiche e tipi di insegna
  6. Importanza e validità del marchio
  7. Classificazione e registrazione del marchio
  8. Tutela e estinzione del marchio

Definizione e componenti dell'azienda

La nozione di azienda è definita dall’art. 2555 c.c. secondo il quale l’azienda è il complesso di beni (art. 810: sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti) organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa stessa. Può comprendere:

- I beni materiali, quali le materie prime, i macchinari e gli immobili;

- I beni immateriali, come la ditta, l’insegna, i marchi, i brevetti e i diritti d’invenzione;

- I contratti, stipulati dall’imprenditore o dai collaboratori incaricati con una procura, ad esempio di lavoro, di locazione, di leasing e di fornitura o somministrazione;

- I debiti e i crediti verso terzi, ad esempio verso i clienti, i fornitori, i dipendenti e le banche;

- L’avviamento, qualità dell’azienda, che consiste nell’attitudine (idoneità) dell’azienda a produrre ricchezza. Dipende da vari fattori, quali la clientela e la reputazione dell’imprenditore. Costituisce parte rilevante del prezzo di cessione dell’azienda ed è tutelato dalla legge (art. 2557 c.c.) attraverso il divieto di concorrenza, in base al quale chi aliena (vende) un’azienda deve astenersi per 5 anni dall’iniziare una nuova impresa che possa sviare la clientela dell’azienda ceduta.

Organizzazione e proprietà dei beni aziendali

I beni aziendali devono essere organizzati in modo ottimale (massimizzando il profitto) dall’imprenditore ai fini della sua attività economica, ma non è necessario che egli ne sia proprietario. Spesso, nella realtà economica, gli imprenditori hanno alcuni beni in locazione o in leasing.

[Può essere considerata come bene aziendale anche la licenza d’esercizio, ossia il provvedimento (potere di imperio) dell’autorità amministrativa con il quale la Pubblica amministrazione certifica l’esistenza di tutti i requisiti formali previsti dalle norme per lo svolgimento di determinate attività commerciali medio-grandi (non è infatti più richiesta per le piccole attività la licenza comunale).

L’azienda, secondo alcuni giuristi, è anche considerata una universalità di mobili (come una biblioteca), ossia una pluralità di cose appartenenti a una stessa persona e con una destinazione unitaria.]

Segni distintivi dell'azienda

I segni distintivi dell’azienda, beni immateriali, hanno la funzione di permettere l’individuazione e la distinzione, tra i molti presenti sul mercato, dell’imprenditore, dei locali in cui si svolge l’attività d’impresa e del prodotto. I primi 2 sono la ditta (≠ azienda ≠ impresa) e l’insegna.

Requisiti e trasferimento della ditta

La ditta è il nome sotto il quale l’imprenditore individuale esercita l’attività d’impresa; in base all’art. 2563 c.c., deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore (se mancano la ditta è irregolare e non è riconosciuto il diritto all’uso esclusivo), cui è possibile aggiungere l’indicazione dell’attività svolta o espressioni di fantasia. La ditta, per poter essere tutelata dalla legge, deve essere:

- vera, ossia permettere l’individuazione corretta dell’imprenditore;

- lecita, ossia rispettosa della legge, dell’ordine pubblico (insieme delle norme che tutelano i valori fondamentali della società quali libertà, sicurezza, giustizia) e del buon costume (complesso di regole morali accettate dalla collettività, si evolve nel tempo);

- originale, quindi idonea a distinguere l’impresa da altre dello stesso settore o inserite nello stesso tipo di attività;

- nuova, ossia diversa da altre già registrate da imprenditori diversi.

Può essere originaria, se contiene il cognome o il nome dell’imprenditore che esercita l’attività attualmente; o derivata, se la sigla o il cognome appartengono a un altro imprenditore da cui quello attuale l’ha acquistata.

Nel caso in cui una ditta sia uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e possa creare confusione per l’oggetto (attività) dell’impresa e il luogo in cui questa è esercitata, colui che per primo ha provveduto a iscrivere la ditta nel Registro delle imprese ne ottiene il diritto esclusivo all’uso, che consente la proibizione all’uso della ditta identica alla sua e il risarcimento dei danni subiti.

La ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda.

Caratteristiche e tipi di insegna

L’insegna è il segno distintivo, disciplinato dall’art. 2568 c.c., che contraddistingue i locali in cui si esercita l’attività d’impresa. Può essere:

- denominativa, se è formata da un nome di fantasia;

- figurativa o emblematica, se è formata da un disegno o da una figura;

- mista, se si compone sia di un nome sia di una figura.

L’insegna deve avere gli stessi requisiti della ditta e ad essa si applicano le stesse disposizione relativi alla tutela della ditta.

Importanza e validità del marchio

Il marchio è il più importante dei segni distintivi e individua e contraddistingue i prodotti, ossia i beni o servizi offerti da un’impresa, e ne indica la provenienza. Può essere:

- nominativo, se coincide con la ditta (come Barilla) o consiste in una o più parole, anche di fantasia;

- emblematico o figurativo, se è rappresentato da un’immagine;

- complesso, se è costituito sia da elementi denominativi sia da elementi figurativi.

Per essere valido il marchio deve essere:

- lecito, ossia privo di immagini o espressioni contrarie a norme di ordine pubblico o al buon costume (in tal caso è detto marchio fallito);

- veritiero, non deve contenere messaggi tali da indurre in errore il pubblico (marchio per olio di semi che raffigura olive);

- nuovo, deve differenziarsi da marchi registrati da altri;

- specifico, deve possedere un carattere distintivo rispetto al prodotto e non ridursi a una sua generica denominazione (non è accettato “biscotto” per biscotti);

Classificazione e registrazione del marchio

Si può classificare in:

- marchio di fabbrica, apposto dal produttore (Ferrero, escono dalla fabbrica già col marchio);

- marchio di commercio o distribuzione, applicato dal rivenditore (Coop), ma in modo da consentire il riconoscimento del marchio di fabbrica;

- marchi di servizi: contraddistinguono le prestazioni offerte da imprese di servizi, quali quelle di pubblicità, di assicurazione e di spettacolo;

- marchio individuale, distingue il prodotto di un singolo imprenditore (detersivo Dash);

- marchio collettivo, si riferisce al prodotto di una categoria di imprenditori (Pura lana vergine);

- marchio forte, consiste in un’immagine o parola di fantasia che non ha un collegamento diretto con il prodotto (biscotti Ringo);

- marchio debole, facilmente riconducibile al prodotto (biscotti Biscò);

- marchio di rinomanza, grazie alla sua notorietà, gode di tutela ultra merceologica; il titolare di tale marchio può cioè impedirne l’uso ad altri per qualunque categoria di prodotti (non potrebbe essere utilizzato il marchio Nike per un lettore MP3 o il marchio Microsoft per i biscotti);

- marchio sonoro, consiste in una sequenza musicale che identifica un determinato prodotto (la sigla di un programma televisivo o la musica di sottofondo);

- marchio di forma o tridimensionale, identifica la forma dei prodotti o le loro confezioni, nei casi in cui tale forma risulti non consueta.

Per evitare la contraffazione del prodotto, è necessario registrare il marchio, secondo l’art. 2569 c.c., presso:

- l’Ufficio centrale brevetti, se si vuole ottenere una tutela a livello nazionale, vale per 10 anni ma può essere rinnovata;

- l’Ufficio comunitario dei marchi, per avere una tutela in ambito europeo;

- l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, per una tutela internazionale.

(Se il marchio non viene registrato, l’imprenditore è soggetto al rischio che altri lo brevetti e ne acquisisca il diritto all’uso esclusivo. Al primo titolare, tuttavia, è riconosciuto il diritto di preuso, in base al quale egli può continuare a utilizzare il marchio limitatamente alla zona territoriale in cui l’aveva utilizzato.)

Tutela e estinzione del marchio

Se l’imprenditore si accorge che sul mercato circola un suo prodotto contraffatto, per tutelare il marchio, può agire sia in sede civile sia in sede legale attraverso l’azione di contraffazione. Sotto profilo civile, il giudice ordina al contraffattore di non utilizzare più quel marchio e di risarcire i danni al titolare; sotto l’aspetto penale, si può richiedere una condanna specifica (pena minima o massima a decisione del giudice), in quanto la contraffazione è prevista quale reato dal codice penale (risale al 1930, depenalizzati molti reati 9 febbraio 2016). Il diritto all’uso del marchio si estingue per:

- scadenza del brevetto e mancato rinnovo;

- mancato uso per 5 anni consecutivi;

- volgarizzazione, che si verifica quando il marchio perde il suo carattere distintivo finendo con il diventare una denominazione generica del prodotto, si estingue per il troppo successo ottenuto (biro per tutte le penne a sfera, jeep per tutti i fuori strada);

- rinuncia da parte del titolare;

- trasferimento del marchio, che a differenza della ditta, può essere ceduto anche separatamente dall’azienda (può essere dato ai terzi anche in concessione mediante una specifica licenza di marchio).

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di azienda secondo l'articolo 2555 del codice civile?
  2. L'azienda è definita come il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, comprendendo beni materiali, immateriali, contratti, debiti, crediti e l'avviamento.

  3. Quali sono i requisiti che una ditta deve soddisfare per essere tutelata dalla legge?
  4. La ditta deve essere vera, lecita, originale e nuova per essere tutelata dalla legge, permettendo l'individuazione corretta dell'imprenditore e distinguendosi da altre imprese.

  5. Qual è la funzione principale del marchio e quali sono i suoi requisiti di validità?
  6. Il marchio individua e contraddistingue i prodotti di un'impresa, indicando la loro provenienza. Deve essere lecito, veritiero, nuovo e specifico per essere valido.

  7. Come si può proteggere un marchio dalla contraffazione?
  8. Per proteggere un marchio dalla contraffazione, è necessario registrarlo presso l'Ufficio centrale brevetti, l'Ufficio comunitario dei marchi o l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, e si può agire legalmente contro i contraffattori.

  9. In quali circostanze si estingue il diritto all'uso del marchio?
  10. Il diritto all'uso del marchio si estingue per scadenza del brevetto e mancato rinnovo, mancato uso per 5 anni consecutivi, volgarizzazione, rinuncia del titolare o trasferimento del marchio.

Domande e risposte

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