Concetti Chiave
- La tutela ripristinatoria piena si applica nei casi più gravi di licenziamento ingiustificato e richiede al datore di lavoro di pagare i contributi previdenziali e assistenziali.
- Il lavoratore ingiustamente licenziato può scegliere di rinunciare alla reintegrazione, ricevendo un'indennità sostitutiva di 15 mensilità.
- La tutela ripristinatoria attenuata prevede la reintegrazione con un risarcimento minore rispetto alla tutela piena.
- Nei casi meno gravi di licenziamento ingiustificato, può essere prevista solo una compensazione economica senza reintegrazione.
- Le situazioni in cui si applicano le diverse tipologie di tutela sono determinate dalla legge.
Indice
Obblighi del datore di lavoro
La tutela ripristinatoria piena, applicabile nelle ipotesi più gravi di licenziamento ingiustificato, implica diversi obblighi per il datore di lavoro. In primo luogo egli è tenuto a versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo compreso fra l’estromissione del dipendente ingiustamente licenziato e la sua reintegrazione. Da tale importo, comunque pari ad almeno 5 mensilità, è sottratto ciò che il lavoratore licenziato a eventualmente percepito grazie allo svolgimento di altre attività lavorative (aliunde perceptum).
Facoltà del lavoratore licenziato
Oltre alla tutela ripristinatoria, reintegratoria e risarcitoria il lavoratore gode dell’ulteriore facoltà di rinunciare al reinserimento lavorativo, ottenendo in cambio un'indennità (detta appunto «indennità sostitutiva della reintegrazione»), dell’importo di 15 mensilità. Questa prerogativa può essere esercitata entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito datoriale a riprendere servizio. La richiesta dell'indennità sostitutiva determina la risoluzione istantanea del rapporto di lavoro.
Regimi sanzionatori alternativi
Nelle ipotesi meno gravi di licenziamento ingiustificato, la tutela ripristinatoria piena lascia il posto a due diversi regimi sanzionatori:
- la tutela ripristinatoria attenuata, che prevede la reintegrazione lavorativa con una tutela risarcitoria sempre forte, ma più contenuta rispetto a quella del ripristino pieno;
- la tutela economica o indennitaria, che al posto della reintegrazione prospetta una mera compensazione monetaria del lavoratore.
Le fattispecie in cui si applicano i due regimi sono predeterminate dalla legge.