Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La tutela economica ridotta si applica ai licenziamenti illegittimi per vizi formali o procedurali, con un'indennità tra sei e dodici mensilità.
  • La tutela debole si attiva per licenziamenti senza giustificato motivo, prevedendo riassunzione o risarcimento, con importi variabili in base all'anzianità e dimensione aziendale.
  • Il datore di lavoro può scegliere tra riassunzione e risarcimento, con preferenza generalmente per il risarcimento.
  • I licenziamenti in forma orale sono equiparati a quelli discriminatori, attivando la reintegrazione piena del lavoratore.
  • La revoca del licenziamento è possibile entro 15 giorni dall'impugnazione, ripristinando il rapporto di lavoro e il diritto alla retribuzione per il periodo di sospensione.

Indice

  1. Tutela economica ridotta
  2. Incertezze e diversificazioni legali

Tutela economica ridotta

Se il licenziamento è dichiarato illegittimo solo per vizi formali o procedurali, si applica la tutela economica ridotta: il licenziamento mantiene la propria efficacia e il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria, oscillante fra un minimo di sei mensilità e un massimo di 12.
Se, invece, il lavoratore è stato licenziato senza un giustificato motivo, si applica la tutela debole. In primo luogo, il dipendente ha diritto ad essere riassunto dal datore di lavoro ma, a differenza di quanto previsto per la tutela forte, in questo caso la riassunzione determina la creazione di un nuovo rapporto: il lavoratore che ne beneficia non ha il diritto a ricevere la retribuzione del periodo compreso fra il licenziamento e il reinserimento. L'obbligo di riassunzione, inoltre, è previsto esclusivamente in alternativa al pagamento, da parte del datore di lavoro, di un risarcimento del danno (che oscilla un minimo di 2,5 e 6 mensilità). Però, se il lavoratore ha un’anzianità superiore a 10 o 20 anni e se il datore occupa almeno 15 dipendenti, l’importo varia dalle 10 alle 14 mensilità.

La scelta fra le due alternative compete al datore, che generalmente opta per la seconda.

Incertezze e diversificazioni legali

La legge non specifica se la tutela debole sia efficace anche per i licenziamenti con vizi formali o procedurali. Da questa incertezza sono derivate varie diversificazioni:

- il licenziamento intimato in forma orale è equiparato a quello discriminatorio, quindi si applica la reintegrazione piena;

- il licenziamento intimato in forma scritta senza motivazioni valide è considerato inesistente. Il dipendente può pretendere la continuità giuridica del rapporto di lavoro e richiedere le retribuzioni non percepite. Si applica la tutela ripristinatoria piena, con l'unica eccezione che al lavoratore non spetta l'indennità sostitutiva della reintegrazione.

A volte, anche se di rado, può aver luogo persino la revoca del licenziamento, effettuabile entro 15 giorni dalla ricezione dell’impugnazione del lavoratore. In questo caso il rapporto di lavoro viene ripristinato, con diritto del dipendente alla retribuzione maturata nel periodo di sospensione.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le conseguenze di un licenziamento dichiarato illegittimo per vizi formali o procedurali?
  2. In caso di licenziamento illegittimo per vizi formali o procedurali, si applica la tutela economica ridotta, che prevede il mantenimento dell'efficacia del licenziamento e il diritto del lavoratore a un'indennità risarcitoria tra sei e dodici mensilità.

  3. Cosa prevede la tutela debole in caso di licenziamento senza giustificato motivo?
  4. La tutela debole prevede il diritto del lavoratore ad essere riassunto, creando un nuovo rapporto di lavoro, o alternativamente, il pagamento di un risarcimento del danno tra 2,5 e 6 mensilità, con variazioni in base all'anzianità e al numero di dipendenti dell'azienda.

  5. Quali sono le eccezioni alla tutela debole per i licenziamenti con vizi formali o procedurali?
  6. Le eccezioni includono il licenziamento orale, equiparato a quello discriminatorio con reintegrazione piena, e il licenziamento scritto senza motivazioni valide, considerato inesistente, che permette al dipendente di richiedere la continuità del rapporto e le retribuzioni non percepite.

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