Concetti Chiave
- Il primo livello di tutela della libertà religiosa in Italia è internazionale, basato sull'art. 9 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, permettendo restrizioni solo in circostanze eccezionali.
- Il secondo livello è costituzionale, secondo l'art. 19 della Costituzione italiana, garantendo il diritto di professare liberamente la fede religiosa, purché non contraria al buon costume.
- Il terzo livello di tutela è pattizio, definito dall'art. 7 della Costituzione, che sancisce l'indipendenza reciproca tra Stato e Chiesa.
- Questi tre livelli di tutela operano insieme per offrire una protezione inclusiva e protettiva della libertà religiosa in Italia.
- Lo Stato italiano mantiene un equilibrio tra la libertà religiosa e altre esigenze pubbliche tramite questi strumenti giuridici.
Gradi di tutela offerti dal nostro ordinamento alla libertà religiosa
La tutela offerta dall’ordinamento italiano alla libertà religiosa si articola su tre livelli:
1) il primo ha natura internazionale. È costituito dall’art. 9 (comma 2) della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il quale afferma che «la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie per garantire la pubblica sicurezza».
2) in secondo luogo, l’art. 19 della Costituzione stabilisce che «tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, e di esercitarne liberamente il culto purché esso non sia contrario al buon costume»;
3) il terzo livello di tutela ha natura pattizia. L’art. 7 della Costituzione sancisce l’autonomia e l’indipendenza di Stato e Chiesa, chiarendo che si tratta di due istituzioni nettamente distinte. Stato e Chiesa, quindi, sono organi indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine.
Si tratta di livelli di tutela molto inclusivi e protettivi nei confronti della libertà religiosa.