Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La Corte di Strasburgo interpreta le norme della CEDU e verifica le violazioni da parte dei 47 Stati aderenti.
  • La Corte può essere adita sia dagli Stati membri sia da singole persone fisiche o giuridiche.
  • Il metodo casistico della Corte si basa sulla ricerca di precedenti rilevanti, simile al common law.
  • Le norme CEDU sono considerate norme interposte, posizionandosi tra la Costituzione e la legge ordinaria.
  • Gli obblighi comunitari vincolano l'Italia, rispettando i principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano.

Metodo casistico e Corte EDU

La Corte di Strasburgo ha il compito di interpretare le norme della CEDU e di stabilire se vi sia stata o meno una loro violazione da parte degli Stati aderenti (in tutto 47). La corte Edu può essere adita sia da uno degli Stati aderenti intenzionato ad accusare un altro Stato della violazione delle norme CEDu, sia dalle singole persone fisiche o giuridiche.
La Corte di Strasburgo adotta il c.d. metodo casistico; infatti i giudici ricercano il precedente rilevante (similitudine con il common low) e comparano il caso da decidere con quelli già decisi.
Le norme CEDU sono norme pattizie le quali, pertanto, sottostanno alla disciplina ex art.
117 Cost., secondo cui l’esercizio della potestà legislativa deve avvenire nel rispetto non solo della Costituzione, ma anche dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e degli obblighi internazionali.
Quindi → le norme CEDU si configurano come norme interposte: ciò vuol dire che si collocano in una posizione intermedia tra la Costituzione e la legge ordinaria; pertanto si dice che possiedono un rango subcostituzionale ma supralegislativo.
Spiegazione → gli obblighi comunitari vincolano lo Stato italiano per effetto della limitazione di sovranità che quest’ultimo ha volontariamente accettato in base all’art. 11 Cost. Ne deriva che la loro vincolatività rintraccia controlimiti soltanto nell’esigenza di rispettare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale italiano.

(“Art. 59.c.p.c. Decisione delle questioni di giurisdizione:
1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo della Corte di Strasburgo nell'interpretazione delle norme CEDU?
  2. La Corte di Strasburgo interpreta le norme della CEDU e stabilisce se vi sia stata una violazione da parte degli Stati aderenti.

  3. Come si collocano le norme CEDU nel sistema giuridico italiano?
  4. Le norme CEDU si configurano come norme interposte, con un rango subcostituzionale ma supralegislativo, vincolando lo Stato italiano nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale.

  5. Cosa implica il metodo casistico adottato dalla Corte di Strasburgo?
  6. Il metodo casistico implica che i giudici ricercano precedenti rilevanti e comparano il caso da decidere con quelli già decisi, similmente al common law.

Domande e risposte

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