Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il possesso nel mondo romano si basava su corpus possessionis e animus possidendi; era possibile mantenere il possesso anche solo con l'animus.
  • L'acquisizione del possesso avveniva tramite traditio, ma il passaggio di proprietà richiedeva processi formali come mancipatio o in iure cessio.
  • Le res mancipi, beni di maggior valore, richiedevano atti specifici per il trasferimento, mentre le res nec mancipi potevano essere trasferite con la semplice traditio.
  • Giustiniano abolì la distinzione tra res mancipi e res nec mancipi durante l'età postclassica.
  • L'acquisto da non proprietario (a non domino) consentiva l'uso dell'actio publiciana per difendere i diritti di possesso contro tutti, tranne il legittimo proprietario.

Indice

  1. Il concetto di possesso nell'antica Roma
  2. Acquisizione del possesso e traditio
  3. Distinzione tra res mancipi e res nec mancipi

Il concetto di possesso nell'antica Roma

Sebbene sia definito dall’insieme di corpus possessionis e animus possidendi, il possesso si può conservare anche solo attraverso l’animus: consideriamo, ad esempio, la concezione che si aveva degli schiavi nell’antica Roma. Uno schiavo che scappava era ancora posseduto dal possessore se questi non aveva perduto l’animus possidendi, cioè l’intenzione di mantenere quel bene come proprio. Dunque, perdendo il corpus si può mantenere il possesso, ma lo stesso non può accadere se si perde sia il corpus che l’animus.

Acquisizione del possesso e traditio

L’acquisizione del possesso avveniva tramite traditio. Se, ad esempio, nell’antica Roma si consegnava uno schiavo in modo informale, non si attuava l’effettivo passaggio di proprietà, poiché esso poteva essere definito esclusivamente tramite la mancipatio. Attuando un trasferimento tramite la traditio, però, si poteva comunque acquisire il possesso e non la proprietà. La consegna di una res màncipi richiedeva quindi l’applicazione di un atto traslativo idoneo (mancipatio o in iure cessio); per il trasferimento di una res nec mancipi era invece sufficiente la traditio.

Distinzione tra res mancipi e res nec mancipi

Le res mancipi si distinguevano dalle res nec mancipi, cioè beni di minor valore. La distinzione tra res mancipi e res nec mancipi fu abolita da Giustiniano in età postclassica.
Una seconda fattispecie riguarda l’acquisto da non proprietario a non domino. Anche in tal caso, l’acquirente a non domino potrà disporre dell’actio publiciana esperibile erga omnes e potrà difendere il proprio diritto di proprietà tramite l’exceptio rei venditae et traditae. A differenza del caso precedente, però, l’acquirente a non domino prevale nei confronti di tutti tranne che dell’effettivo proprietario del bene. Il proprietario, infatti, potrà prevalere servendosi della replicatio iusti dominii (replica di legittimo dominio).

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