Concetti Chiave
- Il Jobs Act si applica ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, inclusi quelli in unità produttive più piccole secondo l'art. 18 l. 300/1970.
- La tutela reintegratoria forte è prevista per licenziamenti discriminatori o senza giustificazione legata alla disabilità, con indennità di almeno 5 mensilità basata sull'ultima retribuzione.
- La tutela reintegratoria debole si applica a licenziamenti disciplinari ingiustificati dove il fatto contestato non sussiste, con indennità tra 5 e 12 mensilità.
- Entrambe le forme di tutela consentono di richiedere un'indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità.
- Le indennità risarcitorie devono detrarre l'aliunde perceptum e, per la tutela debole, anche l'aliunde percipiendum legato a proposte di lavoro congrue.
Tutela da licenziamento ingiustificato secondo il Jobs act
La disciplina lavoristica prevista dal Jobs act si applica solo ai lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, data in cui il provvedimento è entrato in vigore. La disciplina è valida anche per le unità produttive inferiori ai requisiti dimensionali di cui all’art. 18 l. 300/1970. Analogamente alla Riforma Fornero, il Jobs act individua quattro distinti livelli di tutela, dei quali i primi due prevedono la reintegrazione del lavoratore.
1) Tutela reintegratoria forte, molto simile a quella della Riforma Fornero.
2) Tutela reintegratoria debole, applicabile in ipotesi più circoscritte rispetto a quelle previste dalla Riforma Fornero: essa, infatti, è efficace solo nei licenziamenti disciplinari ingiustificati perché il fatto contestato (giustificato motivo soggettivo o giusta causa) non sussiste. La fattispecie è rimasta pressoché identica sotto il profilo della disciplina: reintegrazione più indennità risarcitoria fra 5 e 12 mensilità, però calcolata in base all’ultima percepita per il computo del TFR. Alla somma bisogna detrarre aliunde perceptum e aliunde percipiendum (quest’ultimo, però, fa riferimento solo alle proposte di lavoro congrue che il dipendente avrebbe potuto accettare). Anche questa forma di tutela prevede la possibilità di chiedere l’indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a 15 mensilità.