Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il Jobs Act si applica ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, inclusi quelli in unità produttive più piccole secondo l'art. 18 l. 300/1970.
  • La tutela reintegratoria forte è prevista per licenziamenti discriminatori o senza giustificazione legata alla disabilità, con indennità di almeno 5 mensilità basata sull'ultima retribuzione.
  • La tutela reintegratoria debole si applica a licenziamenti disciplinari ingiustificati dove il fatto contestato non sussiste, con indennità tra 5 e 12 mensilità.
  • Entrambe le forme di tutela consentono di richiedere un'indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità.
  • Le indennità risarcitorie devono detrarre l'aliunde perceptum e, per la tutela debole, anche l'aliunde percipiendum legato a proposte di lavoro congrue.

Indice

  1. Applicazione del Jobs act
  2. Tutela reintegratoria forte
  3. Tutela reintegratoria debole

Applicazione del Jobs act

La disciplina lavoristica prevista dal Jobs act si applica solo ai lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, data in cui il provvedimento è entrato in vigore. La disciplina è valida anche per le unità produttive inferiori ai requisiti dimensionali di cui all’art. 18 l. 300/1970. Analogamente alla Riforma Fornero, il Jobs act individua quattro distinti livelli di tutela, dei quali i primi due prevedono la reintegrazione del lavoratore.

Tutela reintegratoria forte

1) Tutela reintegratoria forte, molto simile a quella della Riforma Fornero. Anch’essa, infatti, si applica nei licenziamenti discriminatori e intimati in forma orale, oltre a quelli in cui vi è un difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore. L’indennità risarcitoria deve sempre ammontare ad almeno 5 mensilità, però stavolta è calcolata in base all’ultima percepita per il calcolo del TFR, fermo restando l’obbligo di detrarre l’aliunde perceptum; non vi è invece nessuna novità per quanto riguarda l’indennità sostitutiva della reintegrazione: ammonta a 15 mensilità e deve essere richiesta entro trenta giorni dalla ricezione dell’invito datoriale a riprendere servizio.

Tutela reintegratoria debole

2) Tutela reintegratoria debole, applicabile in ipotesi più circoscritte rispetto a quelle previste dalla Riforma Fornero: essa, infatti, è efficace solo nei licenziamenti disciplinari ingiustificati perché il fatto contestato (giustificato motivo soggettivo o giusta causa) non sussiste. La fattispecie è rimasta pressoché identica sotto il profilo della disciplina: reintegrazione più indennità risarcitoria fra 5 e 12 mensilità, però calcolata in base all’ultima percepita per il computo del TFR. Alla somma bisogna detrarre aliunde perceptum e aliunde percipiendum (quest’ultimo, però, fa riferimento solo alle proposte di lavoro congrue che il dipendente avrebbe potuto accettare). Anche questa forma di tutela prevede la possibilità di chiedere l’indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a 15 mensilità.

Domande da interrogazione

  1. Quali lavoratori sono soggetti alla disciplina del Jobs act?
  2. La disciplina del Jobs act si applica ai lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, inclusi quelli delle unità produttive inferiori ai requisiti dimensionali dell'art. 18 l. 300/1970.

  3. In quali casi si applica la tutela reintegratoria forte?
  4. La tutela reintegratoria forte si applica nei licenziamenti discriminatori, intimati in forma orale, o per difetto di giustificazione legato alla disabilità fisica o psichica del lavoratore.

  5. Quali sono le condizioni per l'applicazione della tutela reintegratoria debole?
  6. La tutela reintegratoria debole si applica nei licenziamenti disciplinari ingiustificati, dove il fatto contestato non sussiste, con reintegrazione e indennità risarcitoria fra 5 e 12 mensilità.

Domande e risposte

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