Concetti Chiave
- Il marchio deve rispettare i principi legislativi e il buoncostume, garantendo natura, provenienza e qualità del prodotto.
- L'articolo 2571 del Codice civile permette l'uso continuato di un marchio non registrato, anche se successivamente registrato da terzi.
- La nuova direttiva UE permette la circolazione del marchio indipendentemente dall'azienda, a differenza del Codice civile del 1942.
- La "legge marchi" consente la registrazione del marchio per dieci anni, rinnovabili, e la sua trasferibilità tramite licenza.
- La registrazione del marchio a livello internazionale e comunitario offre protezione civile e penale contro la contraffazione.
Tutela giuridica delle idee commerciali
Il marchio deve rispettare i principi legislativi e deve essere conforme al buoncostume.
L’articolo 2571 del Codice civile prevede che, colui che ha fatto uso di un marchio non registrato, può continuare a utilizzarlo anche nel caso in cui il marchio sia successivamente registrato da un terzo.
Mediante una recente direttiva, l’Unione europea ha valorizzata. Il codice civile del 1942 vietava la circolazione del marchio non congiuntamente all’azienda.
Il marchio può essere di fabbrica, di commercio, individuale o collettivo. Esso deve garantire la natura, la provenienza e la qualità del prodotto sul quale è apposto. Quest’ultima disposizione richiede una disciplina particolarmente rigida soprattutto nell’ambito del commercio alimentare.
In materia è recentemente intervenuta la cosiddetta «legge marchi», secondo la quale ciascuno può chiedere all’imprenditore la registrazione del marchio. Dal momento della registrazione decorre la possibilità di utilizzare il marchio sul territorio italiano per un tempo massimo di dieci anni, rinnovabile di volta in volta. Oltre che utilizzabile, il marchio è trasferibile mediante la licenzia. Quest’ultima può essere esclusiva o non esclusiva.
In aggiunta, il marchio può essere registrato anche in sede internazionale e comunitaria. La registrazione del marchio consente di ottenere un’ampia tutela sia in sede civile sia in sede penale: il commercialista che ha registrato il marchio può richiedere la distruzione di oggetti materiali per mezzo dei quali è stata realizzata la contraffazione del marchio (azione di contraffazione).
Le idee che presuppongono la base dei marchi commerciali devono sempre essere tutelate.