Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La Costituzione italiana distingue i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica rispetto alle altre confessioni religiose, regolati rispettivamente dagli articoli 7 e 8.
  • La Chiesa cattolica è riconosciuta come ordinamento giuridico originario, indipendente e sovrano, con rapporti disciplinati dai Patti Lateranensi.
  • Le altre confessioni religiose godono di autonomia organizzativa nel rispetto dell'ordinamento italiano, con rapporti istituzionali definiti tramite intese recepite con legge.
  • L'articolo 8 sancisce l'eguaglianza nella libertà per tutte le confessioni religiose, senza imporre l'eguaglianza nel trattamento giuridico.
  • La mancata stipula di intese con lo Stato non può essere motivo di discriminazione per le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Indice

  1. Rapporti tra Stato e Chiesa cattolica
  2. Autonomia delle altre confessioni religiose
  3. Libertà e uguaglianza delle confessioni

Rapporti tra Stato e Chiesa cattolica

La Costituzione disciplina i rapporti dello Stato con le diverse comunità religiose distinguendo a seconda che si tratti della Chiesa cattolica (art. 7) o delle altre confessioni (art. 8).

In base all’art. 7, la Chiesa cattolica è riconosciuta come ordinamento giuridico originario, non istituito cioè nell’ambito di un altro ordinamento ma nato per forza propria, che trae da sé la propria validità; con ciò la Costituzione pone lo Stato e la Chiesa sullo stesso piano («ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani»). Inoltre, i rapporti istituzionali fra i due ordinamenti sono disciplinati dai Patti Lateranensi (stipulati l’11 febbraio 1929); il richiamo ai Patti non implica una loro costituzionalizzazione, bensì la necessità di una legge rinforzata per modificarli (richiedendo il previo accordo fra lo Stato e la Santa Sede).

Autonomia delle altre confessioni religiose

Per quanto riguarda le altre confessioni religiose (quelle diverse dalla cattolica), l’art. 8 prevede l’autonomia organizzativa delle confessioni nel rispetto dell’ordinamento giuridico italiano e la definizione dei rapporti istituzionali fra le confessioni e lo Stato mediante intese, che sono recepite con legge.

Libertà e uguaglianza delle confessioni

L’art. 8 contiene inoltre, nel primo comma, una disposizione relativa a tutte le confessioni religiose, definite «egualmente libere davanti alla legge». Significativamente, non viene sancita l’eguaglianza delle diverse confessioni nel trattamento giuridico ma l’eguaglianza nella libertà. Questa affermazione, pur escludendo una totale equiparazione delle diverse confessioni, che potrebbe anzi mortificare le peculiarità di ognuna di esse, garantisce loro la possibilità di esercitare, senza limitazioni e a parità di condizioni, ogni libertà, e in particolare quella religiosa ex art. 19. Fra le confessioni diverse dalla cattolica, il fatto di non aver stipulato un’intesa con lo Stato ex art. 8.3 non può costituire motivo di discriminazione. Le intese, infatti, non possono essere «una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione e di azione loro garantita dal primo e dal secondo comma dello stesso art. 8, né per usufruire di norme di favore» (sent. 346/2002, con la quale la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità di una legge regionale che limitava l’erogazione di contributi per edifici di culto alle sole confessioni con intesa; v. anche sent. 63/2016).

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo della Chiesa cattolica secondo la Costituzione italiana?
  2. La Costituzione riconosce la Chiesa cattolica come un ordinamento giuridico originario, indipendente e sovrano, con rapporti istituzionali regolati dai Patti Lateranensi.

  3. Come sono disciplinati i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica?
  4. I rapporti sono definiti tramite intese, che rispettano l'autonomia organizzativa delle confessioni nel quadro dell'ordinamento giuridico italiano e sono recepite con legge.

  5. Cosa garantisce l'art. 8 della Costituzione alle confessioni religiose?
  6. L'art. 8 garantisce l'eguaglianza nella libertà per tutte le confessioni religiose, permettendo loro di esercitare la libertà religiosa senza discriminazioni, indipendentemente dalla stipula di un'intesa con lo Stato.

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