Concetti Chiave
- L'art. 6 della Costituzione italiana tutela le minoranze linguistiche, ma la sua attuazione è avvenuta solo con la legge 482 del 1999.
- La legge individua le minoranze linguistiche storiche da tutelare, tra cui albanese, catalana, croata, francese, friulana e altre.
- Le misure di tutela includono l'uso delle lingue minoritarie nell'istruzione, nella toponomastica e nelle amministrazioni pubbliche.
- La legge 482/1999 promuove non solo le lingue minoritarie, ma anche il patrimonio linguistico italiano, affermando l'italiano come lingua ufficiale.
- Ulteriori tutele si trovano negli statuti delle regioni speciali e attraverso convenzioni internazionali come quella dell'Unesco del 2005.
Tutela giuridica delle minoranze linguistiche
Le minoranze linguistiche sono tutelate dall’art. 6 Cost., il quale si limita però a sancire un principio generale, senza indicare né le popolazioni garantite né gli strumenti di tutela e rinviando alla legge la loro definizione. L’attuazione dell’art. 6 si è avuta solo con la l. 15 dicembre 1999, n. 482 («norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»). In essa vengono elencati i destinatari della normativa (popolazioni di lingua albanese, catalana, croata, francese, franco-provenzale, friulana, greca, ladina, occitana, sarda, slovena, tedesca), demandando alle province la delimitazione degli ambiti territoriali di applicazione della disciplina.
Vengono poi indicate le misure di tutela delle lingue di minoranza, fra le quali:- l’uso della lingua nelle scuole come oggetto di apprendimento e strumento di insegnamento;
- l’uso della lingua per l’attività degli organi comunali, nelle pubbliche amministrazioni, nei procedimenti davanti al giudice di pace (oltre che nel processo penale, come già previsto dall’art. 109 c.p.p.);
- la toponomastica («toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali» possono essere aggiunti a quelli ufficiali);
- il ripristino del nome o cognome nella lingua originaria.
Come ha sottolineato la Corte costituzionale (sent. 159/2009), la l. 482/1999 si fonda «non solo sulla valorizzazione delle lingue e delle culture minoritarie, ma anche sulla preservazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana» (e infatti il primo articolo proclama l’italiano «lingua ufficiale della Repubblica»: sul «primato della lingua italiana» v. sent. 42/2017). Una legge specifica tutela la minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia (l. 38/2001). L’Italia ha inoltre ratificato la Convenzione Unesco sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni linguistiche del 2005 (l. 19/2007). Ulteriori disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche si rintracciano negli statuti delle regioni speciali (in particolare, quelli della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol).