Concetti Chiave
- Il datore di lavoro deve dimostrare l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
- Il principio dell’estrema ratio applica la possibilità di nuove mansioni solo a quelle dello stesso livello contrattuale o al livello immediatamente inferiore.
- Il licenziamento può essere giustificato se il lavoratore è impossibilitato a lavorare per inidoneità fisica o psichica, ritiro di patenti necessarie o custodia cautelare.
- Un licenziamento è discriminatorio se danneggia beni rilevanti per l'ordinamento, come motivi sindacali, politici, religiosi o etnici, ed è considerato nullo.
- Il licenziamento è nullo anche nei casi in cui coincida con eventi come il matrimonio o la maternità del dipendente, garantendo la tutela ripristinatoria piena.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a provare il giustificato motivo oggettivo del licenziamento: egli deve dimostrare di non poter adibire il lavoratore ad un'altra mansione aziendale (principio dell’estrema ratio). L’imprenditore deve favorire il reinserimento del dipendente altrimenti vittima del licenziamento: se questo non risulta attuabile, l’estromissione del lavoratore è valida.
Principio dell'estrema ratio
Il principio dell’estrema ratio fa riferimento a due sole tipologie di mansioni:
- quelle riconducibili allo stesso livello contrattuale di inquadramento delle mansioni soppresse per effetto della scelta aziendale;
- quelle appartenenti al livello di inquadramento contrattuale immediatamente inferiore.
Ovviamente il principio è applicabile solo nel caso in cui il lavoratore sia soggettivamente in grado di svolgere le nuove mansioni aziendali.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comprende anche le ipotesi in cui il lavoratore sia obiettivamente impossibilitato a prestare la propria attività, per inidoneità fisica o psichica. Altre fattispecie riguardano il ritiro di patenti di guida necessarie al lavoro e la custodia cautelare del dipendente.
Licenziamento discriminatorio
In generale, il licenziamento può essere considerato discriminatorio. Ciò accade quando esso danneggia beni che l’ordinamento considera particolarmente rilevanti (discriminazione per motivi sindacali, politici, religiosi, etnici, linguistici, ecc.).
Il licenziamento discriminatorio è nullo a prescindere dalla motivazione che lo giustifica e comporta sempre l'applicazione della tutela ripristinatoria piena. Il licenziamento è nullo anche in altre ipotesi, in particolare quando è disposto in concomitanza al matrimonio o alla maternità del dipendente.