Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il diritto reale minore di servitù è definito come un peso su un fondo per l'utilità di un altro fondo di diverso proprietario, come stabilito dall'articolo 1027 del Codice civile italiano.
  • La servitù è caratterizzata dalla tipicità ed è sempre regolamentata dall'ordinamento giuridico, seguendo l'efficacia storicamente evidenziata dai giuristi romani.
  • Le servitù sono considerate una qualità del fondo, mantenendo il loro peso anche quando il fondo viene trasferito a un nuovo proprietario.
  • Nel diritto romano, esistevano due categorie di servitù: rustiche, relative ai fondi, e urbane, riguardanti i rapporti tra edifici.
  • I fondi coinvolti sono distinti in fondo dominante, che beneficia della servitù, e fondo servente, che supporta il peso della servitù.

Indice

  1. Diritti reali minori nel mondo romano
  2. Caratteristiche e categorie delle servitù

Diritti reali minori nel mondo romano

Nel mondo romano, i diritti reali minori venivano indicati con l’espressione «iura in re aliena». Tra essi, i principali erano il diritto di usufrutto e quello di servitù.
Le implicazioni del diritto reale di servitù possono essere comprese alla luce dell’articolo 1027 del Codice civile italiano, il quale, rifacendosi alle fonti classiche, definisce la servitù «un peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a un diverso proprietario».

Il diritto reale minore di servitù è caratterizzato dalla tipicità poiché esso è sempre presupposto e regolamentato dall’ordinamento giuridico.

Caratteristiche e categorie delle servitù

I prudentes romani evidenziavano l’efficacia della servitù, la quale era sempre costituita per l’utilitas (cioè il vantaggio) del fondo dominante, e dunque non a vantaggio del proprietario del fondo su cui essa gravava. Sulla base delle fonti romane, è possibile definire fondo dominante quello a vantaggio del quale era stata costituita la servitù e fondo servente quello a cui essa era imposta.

Le servitù si configuravano dunque come una sorta di qualità del fondo, «qualitas fundi», cioè una sua condizione giuridica, poiché esse ne seguivano le sorti anche quando il fondo veniva trasferito a un altro proprietario: il titolare di un fondo poteva trasferirne la proprietà senza che esso fosse privato del peso della servitù.

I romani istituirono due distinte categorie di servitù: servitù rustiche e servitù urbane. Le prime potevano essere imposte a un fondo (servente) a vantaggio (utilitas) di un altro fondo, definito dominante; le seconde, invece, riguardavano i rapporti funzionali che intercorrevano tra gli edifici.

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