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Concetti Chiave

  • Le Regioni a statuto speciale hanno acquisito maggiore autonomia nel settore turistico grazie ai decreti presidenziali e alla Corte costituzionale.
  • Le Regioni esercitano le loro competenze turistiche rispettando obblighi internazionali, interessi nazionali e norme economico-sociali della Repubblica.
  • La legge costituzionale 3/2011 ha equiparato i poteri legislativi turistici delle Regioni a statuto ordinario a quelli delle Regioni a statuto speciale.
  • Le Regioni a statuto ordinario gestiscono lo sviluppo turistico, l'organizzazione regionale, le imprese e le professioni turistiche.
  • Le norme legislative regionali in materia turistica si sono evolute, coinvolgendo professioni turistiche, agriturismo e classificazione delle strutture ricettive.

Indice

  1. Trasferimento delle funzioni amministrative
  2. Autonomia regionale nel turismo
  3. Riforme costituzionali e poteri regionali
  4. Sviluppo turistico e organizzazione regionale
  5. Norme legislative e settori d'intervento

Trasferimento delle funzioni amministrative

Con lo strumento dei decreti presidenziali sono state trasferite alle Regioni a statuto speciale anche le funzioni amministrative relative alla materia del turismo. Questi decreti hanno lasciato, inizialmente, un limitato spazio all’autonomia delle Regioni riservando ampi poteri allo stato centrale; solo in seguito all’affermarsi di movimenti diretti al riconoscimento dei poteri autonomistici previsti dalla Corte costituzionale le Regioni sono riuscite, in modo non uniforme, a ritagliarsi spazi significativi in materia turistica.

Autonomia regionale nel turismo

Quindi, se prima in materia turistica non avevano una significativa differenziazione, poi via via hanno acquisito sempre più una maggiore autonomia.
Gli statuti individuano il turismo fra le materie di competenza esclusiva delle Regioni, competenza che deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico rispettando:

* gli obblighi internazionali  siamo in un contesto europeo, perciò le nostre Regioni non possono fare una promozione del turismo in contrasto con i principi stabiliti dalla CE;

* gli interessi nazionali  rispetto delle altre Regioni;

* le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Riforme costituzionali e poteri regionali

La legge costituzionale 3/2011 di modifica del titolo V della Costituzione e la legge di riforma della legislazione turistica 135/2001 rafforzano il ruolo e il potere delle Regioni a statuto ordinario.

Il loro potere legislativo nel settore turistico è pari a quello delle Regioni a statuto speciale ed è diventato quindi esclusivo e non più concorrente e sono affidate loro funzioni amministrative della stessa materia.

Sviluppo turistico e organizzazione regionale

Questi poteri incidono sulle politiche di sviluppo turistico sia nazionali che internazionali, si interessano dell’organizzazione turistica regionale, riguardano l’esercizio delle imprese e delle professioni turistiche, attengono alla vigilanza su enti e organismi turistici.

Gli statuti di queste Regioni prevedono norme che regolano l’organizzazione interna relative ai settori che la Regione ritiene rilevanti per lo sviluppo economico e dei rapporti sociali. In tal senso, il turismo è visto sotto un’ottica di fonte economica e di sviluppo che permette l’interscambio culturale ed è quindi una fonte che deve essere valorizzata.

Norme legislative e settori d'intervento

Nei rispettivi statuti le Regioni hanno emanato norme legislative in materia turistica con diversa intensità. Tutte le Regioni hanno approvato e modificato nel tempo norme relative all’ordinamento turistico regionale adeguandolo alle norme nazionali che man mano intervenivano.

Gli altri settori d’intervento legislativo che hanno coinvolto una larga parte degli enti regionali hanno riguardato:

* professioni turistiche; * agriturismo; * classificazione delle strutture ricettive; * attività delle agenzie di viaggio e turismo; * forma ricettiva bed and breakfast; * vincolo alberghiero; * forme di finanziamento al settore.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le differenze principali tra le Regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario in materia di turismo?
  2. Le Regioni a statuto speciale hanno acquisito autonomia in materia turistica attraverso decreti presidenziali e movimenti autonomistici, mentre le Regioni a statuto ordinario hanno visto rafforzato il loro ruolo con la legge costituzionale 3/2011 e la legge 135/2001, ottenendo poteri legislativi esclusivi nel settore turistico.

  3. Quali sono gli obblighi che le Regioni devono rispettare nell'esercizio delle loro competenze turistiche?
  4. Le Regioni devono esercitare le loro competenze turistiche in armonia con la Costituzione, rispettando gli obblighi internazionali, gli interessi nazionali e le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

  5. In che modo le Regioni a statuto ordinario influenzano le politiche di sviluppo turistico?
  6. Le Regioni a statuto ordinario influenzano le politiche di sviluppo turistico attraverso il loro potere legislativo esclusivo, che incide sull'organizzazione turistica regionale, l'esercizio delle imprese e delle professioni turistiche, e la vigilanza su enti e organismi turistici.

  7. Quali settori sono stati oggetto di intervento legislativo da parte delle Regioni in materia turistica?
  8. I settori oggetto di intervento legislativo includono le professioni turistiche, l'agriturismo, la classificazione delle strutture ricettive, le attività delle agenzie di viaggio e turismo, la forma ricettiva bed and breakfast, il vincolo alberghiero e le forme di finanziamento al settore.

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