Concetti Chiave
- La CPI è stata istituita per codificare crimini contro l'umanità e agisce solo in caso di denegata giustizia da parte degli stati.
- I tribunali per l'ex-Yugoslavia e il Ruanda hanno facilitato l'adozione dello statuto della CPI nel 2002.
- La giurisdizione della CPI si applica solo quando lo stato coinvolto è parte dello statuto o accetta la giurisdizione della corte.
- La CPI può intervenire su genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e aggressione, quest'ultima solo se collegata a leader politici o militari.
- Il CdS può attivare o bloccare la giurisdizione della CPI, secondo gli artt. 13 e 16 dello statuto.
La nascita della CPI
Al termine della Seconda guerra mondiale, l’Onu incaricò la CDI di codificare i crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità e di valutare la formazione di una CPI permanente. I lavori, però, furono sospesi nel 1954 e ripresero solo nel 1981, acquisendo un ruolo significativo solo in seguito alla conclusione della guerra fredda: l’istituzione di due tribunali penali internazionali (rispettivamente per l’ex-Yugoslavia e il Ruanda) favorì l’entrata in vigore, nel 2002, dello statuto della CPI adottato dalla conferenza di Roma.
Funzionamento e limiti della CPI
La CPI si configura come strumento complementare rispetto alle giurisdizioni penali nazionali: essa può esercitare la propria giurisdizione solo in caso di denegata giustizia da parte degli stati in cui i crimini hanno avuto luogo. Inoltre, la CPI agisce sempre su richiesta del CdS ma può farlo solo se lo stato di cittadinanza del presunto responsabile o quello in cui i crimini sono stati perpetrati sia parte dello statuto oppure abbia reso una dichiarazione ad hoc di accettazione della giurisdizione della corte. Infine, l’art. 5 limita l’intervento della CPI a quattro categorie di crimini: genocidio; crimini di guerra; crimini contro l’umanità e aggressione. In particolare, per ciò che attiene all’ultima fattispecie l’ONu ha stabilito che la condotta criminosa può essere considerata tale solo se attribuibile a un dirigente politico o militare e dovrà costituire una violazione manifesta della carta delle nazioni Unite.
Ruolo del CdS e della CPI
Gli artt. 13 e 16 dello statuto CPI disciplinano i rapporti che intercorrono tra il CdS e la corte: il primo prevede il potere del CdS di attivare la Corte in relazione a un caso specifico (potere di referral); il secondo, al contrario, attribuisce al consiglio la possibilità di bloccare, anche solo temporaneamente, l’esercizio della giurisdizione della CPI.
In sostanza, dunque, la Corte penale internazionale è tenuta a rispettare i limiti di esercizio del proprio potere e, contestualmente, la Commissione di diritto internazionale è obbligata a fare lo stesso.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo della Corte Penale Internazionale (CPI) rispetto alle giurisdizioni penali nazionali?
- Quali sono le condizioni necessarie affinché la CPI possa esercitare la propria giurisdizione?
- Quali crimini rientrano nella giurisdizione della CPI secondo l'articolo 5?
La CPI agisce come strumento complementare alle giurisdizioni penali nazionali, intervenendo solo in caso di denegata giustizia da parte degli stati in cui i crimini sono avvenuti.
La CPI può esercitare la giurisdizione solo se lo stato di cittadinanza del presunto responsabile o quello in cui i crimini sono stati perpetrati è parte dello statuto o ha accettato la giurisdizione della corte tramite una dichiarazione ad hoc.
L'articolo 5 limita l'intervento della CPI a quattro categorie di crimini: genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e aggressione.