Concetti Chiave
- La Corte Internazionale di Giustizia (CIG) ha competenza nel risolvere controversie internazionali se autorizzata volontariamente dalle parti coinvolte.
- Le parti possono concludere un accordo ad hoc, un trattato arbitrale, o utilizzare il «forum prorogatum» per deferire la giurisdizione alla CIG.
- L'articolo 36 dello Statuto delle Nazioni Unite permette agli Stati di dichiarare unilateralmente l'accettazione della giurisdizione della CIG come obbligatoria.
- Settantadue Stati dell'UE, inclusa l'Italia dal 2014, hanno accettato la giurisdizione della CIG, mentre la Gran Bretagna è l'unico Stato del Consiglio di Sicurezza ad averlo fatto.
- Nel 2019, la CIG ha dichiarato illegittimo un accordo tra Gran Bretagna e Mauritius, violando il principio di autodeterminazione dei popoli.
Indice
Competenze della C.I.G.
Oltre alla competenza consultiva, alla C.I.G. è inoltre riconosciuta la competenza di poter risolvere, previa autorizzazione volontaria delle parti, le controversie internazionali. Per deferire la giurisdizione del contenzioso alla Corte internazionale di giustizia, le parti possono concludere un accordo ad hoc (specificamente stipulato) per attribuirle la competenza di giudicare la controversia oppure hanno la possibilità di stipulare un trattato arbitrale o di amicizia. Un’ulteriore possibilità è rappresentata dal cosiddetto «forum prorogatum». Essa sussiste nel caso in cui una sola delle due parti abbia accettato la giurisdizione della C.i.g: la parte convenuta si presenta in giudizio accettando solo tacitamente la giurisdizione della Corte.
Accettazione della giurisdizione
L’art. 36 dello Statuto delle Nazioni unite stabilisce le modalità di accettazione della giurisdizione della C.i.g. Esso stabilisce che «gli Stati parti del presente Statuto possono in qualsiasi momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, nei confronti di ogni altro Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte su tutte le divergenze di ordine giuridico».
Dichiarazioni di accettazione
Finora, la dichiarazione unilaterale di accettazione della giurisdizione della C.i.g. è stata depositata da 72 stati dell’UE e uno solo (la Gran Bretagna) del Consiglio di sicurezza.
L’Italia depositò la dichiarazione di accettazione nel 2014, in seguito alla nota questione riguardante l’uccisione di due pescatori nelle acque dell’India ad opera di due marò.
Caso delle isole Chagos
Nel 1965, la Gran Bretagna stipulò un accordo con l’arcipelago Mauritius, sua ex colonia, mediante cui si impegnava a rendere l’arcipelago indipendente, con l’esclusione delle isole di Chagos. Il 25 febbraio del 2019 la C.i.g. ha definito l’accordo illegittimo, ritenendo che la sua applicazione avesse violato il principio di autodeterminazione dei popoli.