Fabrizio Del Dongo
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Concetti Chiave

  • I tribunali ecclesiastici sono strutturati per esercitare il potere giurisdizionale della Chiesa, simili all'organizzazione giudiziaria italiana.
  • Il Tribunale di I.a istanza è composto da tre magistrati nominati dal Papa, un presidente e un notaio, e si occupa di cause civili e penali non attribuite al giudice unico.
  • La Corte d'Appello è composta da sei giudici e un promotore di giustizia, e gestisce impugnazioni e richieste di delibazione di provvedimenti giudiziari esterni.
  • La Corte di Cassazione, presieduta dal Cardinale Prefetto, ha la competenza di rivedere le decisioni di organi giudicanti di grado inferiore.
  • Il Tribunale apostolico della Rota Romana si occupa principalmente delle cause di nullità del matrimonio e diventa obbligatorio dal terzo grado di giudizio.

Struttura giurisdizionale della Chiesa

Sono gli organi attraverso i quali la Chiesa esercita il potere giurisdizionale. Sostanzialmente ricalca l’organizzazione giudiziaria italiana

1. Giudice unico: è competente in materia civile e penale

2. Organo collegiale

Composizione: 3 magistrati di nomina pontificia + un presidente + un notaio

Competenze:

cause civili e penali non attribuite al Giudice unico

• impugnazioni contro le decisioni emesse dal Giudice con cognizione esclusiva di questioni di stato civile e tributarie

3. Organo collegiale

Composizione: 6 giudici (3 laici e 3 ecclesiastici) a cui si aggiunge un promotore di giustizia

Competenze:

• impugnazioni avverso le decisioni del Tribunale di 1.a istanza

• richieste di delibazione di provvedimenti giudiziari esterni

risarcimento danni

4. Organo collegiale

Composizione: il Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con funzione di presidente + 2 Cardinali

Competenze:

• cognizione nelle decisioni degli organi giudicanti di grado inferiore

5. Tribunale apostolico della Rota Romana (detto anche Sacra Rota)

Organo collegiale

Composizione: giudici nominati dal Papa e presieduto da un decano

Competenze:

• è il tribunale ordinario della S. Sede e per cui è competente nelle le cause disciplinate dal Diritto canonico; le cause di nullità del matrimonio costituiscono la maggioranza

Il ricorso al Tribunale della Rota per le cause di nullità del matrimonio è facoltativo in 1° Grado e in 2° grado (infatti i fedeli possono rivolgersi ai tribunali ecclesiastici del loro territorio = Tribunali diocesani); diventa obbligatorio solo dal 3° grado di giudizio in poi.

6. Organo collegiale

Composizione: vescovi, arcivescovi e cardinali

Competenze: impugnazione decisioni emesse dal Tribunale apostolico della Rota Romana

7. Cognizione delle cause di lavoro coinvolgenti i dipendenti della Santa Sede

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