Concetti Chiave
- I tribunali ecclesiastici sono strutturati per esercitare il potere giurisdizionale della Chiesa, simili all'organizzazione giudiziaria italiana.
- Il Tribunale di I.a istanza è composto da tre magistrati nominati dal Papa, un presidente e un notaio, e si occupa di cause civili e penali non attribuite al giudice unico.
- La Corte d'Appello è composta da sei giudici e un promotore di giustizia, e gestisce impugnazioni e richieste di delibazione di provvedimenti giudiziari esterni.
- La Corte di Cassazione, presieduta dal Cardinale Prefetto, ha la competenza di rivedere le decisioni di organi giudicanti di grado inferiore.
- Il Tribunale apostolico della Rota Romana si occupa principalmente delle cause di nullità del matrimonio e diventa obbligatorio dal terzo grado di giudizio.
Tribunali ecclesiastici
Sono gli organi attraverso i quali la Chiesa esercita il potere giurisdizionale. Sostanzialmente ricalca l’organizzazione giudiziaria italiana
1. Giudice unico: è competente in materia civile e penale
2. Tribunale di I.a istanza
Organo collegiale
Composizione: 3 magistrati di nomina pontificia + un presidente + un notaio
Competenze:
• cause civili e penali non attribuite al Giudice unico
• impugnazioni contro le decisioni emesse dal Giudice con cognizione esclusiva di questioni di stato civile e tributarie
3. Corte d’Appello
Organo collegiale
Composizione: 6 giudici (3 laici e 3 ecclesiastici) a cui si aggiunge un promotore di giustizia
Competenze:
• impugnazioni avverso le decisioni del Tribunale di 1.a istanza
• richieste di delibazione di provvedimenti giudiziari esterni
• risarcimento danni
4. Corte di Cassazione
Organo collegiale
Composizione: il Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con funzione di presidente + 2 Cardinali
Competenze:
• cognizione nelle decisioni degli organi giudicanti di grado inferiore
5. Tribunale apostolico della Rota Romana (detto anche Sacra Rota)
Organo collegiale
Composizione: giudici nominati dal Papa e presieduto da un decano
Competenze:
• è il tribunale ordinario della S. Sede e per cui è competente nelle le cause disciplinate dal Diritto canonico; le cause di nullità del matrimonio costituiscono la maggioranza
Il ricorso al Tribunale della Rota per le cause di nullità del matrimonio è facoltativo in 1° Grado e in 2° grado (infatti i fedeli possono rivolgersi ai tribunali ecclesiastici del loro territorio = Tribunali diocesani); diventa obbligatorio solo dal 3° grado di giudizio in poi.
6. Supremo tribunale della segnatura apostolica
Organo collegiale
Composizione: vescovi, arcivescovi e cardinali
Competenze: impugnazione decisioni emesse dal Tribunale apostolico della Rota Romana
7. Ufficio del lavoro della sede apostolica
Cognizione delle cause di lavoro coinvolgenti i dipendenti della Santa Sede