Concetti Chiave
- L'articolo 34 del Concordato del 1929 garantiva la riserva ecclesiastica sulle cause di nullità e dispensa dei matrimoni concordatari, con effetti civili automatici riconosciuti in Italia.
- La sentenza n° 18/1982 della Corte Costituzionale ha eliminato il riconoscimento automatico delle sentenze ecclesiastiche, introducendo un giudizio di delibazione.
- La legge n° 121/1985 richiede una domanda delle parti e accertamenti per il riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.
- Esiste un dibattito sulla riserva di giurisdizione: alcuni sostengono che sia stata abrogata, mentre altri ritengono che persista sulla base del diritto canonico.
- La giurisprudenza moderna tende verso l'abolizione della riserva di giurisdizione, favorendo una giurisdizione alternativa basata sul criterio della prevenzione.
Matrimonio concordatario: riserva di giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici
Il problema riguarda il matrimonio concordatario
L’art.34 del Concordato del 1929 sanciva la riserva ecclesiastica
• sulle cause di nullità del matrimonio concordatario
• sulla dispensa del matrimonio rato e non consumato (= riserva assoluta di giurisdizione)
Le sentenze ecclesiastiche di nullità erano automaticamente efficaci nell’ordinamento italiano con un procedimento ufficioso ed automatico da parte della Corte d’Appello: senza domanda di parti, essa ne riconosceva tutti gli effetti civili e ne ordinava l’annotazione nei registri dello stato civile.
La Corte Costituzionale, con sentenza n° 18/1982 ha introdotto il giudizio di delibazione per cui il riconoscimento automatico delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale non è più possibile
La legge n° 121/1985, art.8, comma 2, regola il procedimento di delibazione: domanda delle parti, serie di accertamenti e sentenza della Corte che può statuire provvedimenti economici provvisoria a favore di uno dei coniugi (la decisione definitiva è rimandata al giudice competente)
L’Accordo di Villa Madama non dispone nulla a riguardo, ponendo, pertanto, la questione della conservazione o del venir meno della riserva di giurisdizione.
- dottrina prevalente: richiamo all’art.13 dell’Accordo “Le disposizioni del Concordato non riprodotte nel presente testo sono abrogate”.
Questo porta a pensare che la norma che prevedeva la riserva sia stata abrogata e che quindi la riserva giurisdizionale dei Tribunali ecclesiastici sia venuta meno.- altra dottrina: sostiene, invece, che la riserva è mantenuta: poiché il matrimonio è disciplinato dal diritto canonico, è competenza dei tribunali ecclesiastici dichiararne la nullità (teoria della sopravvivenza logica)
- Giurisprudenza:
1) La Cassazione civile, con sentenza n° 1824/1993, ha sostenuto l’abrogazione implicita dell’art.34 e quindi la riserva giurisdizionale del Tribunale ecclesiastico è venuta meno. Tuttavia nella dichiarazione di nullità, la giurisdizione del giudice civile è alternativa e concorrente a quella del giudice ecclesiastico.
2) La Corte costituzione con sentenza n° 412/1993 afferma: considerato che il matrimonio religioso è regolato dal diritto canonico, a cui sono collegati gli effetti civili, sulla sua validità può pronunciarsi solo il giudice ecclesiastico, mentre il giudice civile si può pronunciare soltanto sulla validità della trascrizione e sul riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità. Da questo deriva che le competenze sono ripartite tra i due giudice per cui la riserva è relativa.
3) L’orientamento moderno è favorevole alla tesi all’abolizione della riserva di giurisdizione e alla presenza di una giurisdizione alternativa “criterio della prevenzione, con la conseguenziale affermazione della giurisdizione del giudice italiano ove risulti preventivamente adito” (= si dà prevalenza al giudizio che abbia avuto inizio per primo).
Quale diritto applicare davanti al giudice civile?
Quello statale e non canonico, perché in questo caso si violerebbe art.7 della Costituzione che prevede la separazione degli ordini.
Domande da interrogazione
- Qual è il problema principale riguardante il matrimonio concordatario?
- Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n° 18/1982?
- Qual è la posizione della dottrina prevalente riguardo alla riserva di giurisdizione?
- Qual è l'orientamento moderno sulla giurisdizione in materia di nullità matrimoniale?
Il problema principale riguarda la riserva di giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici sulle cause di nullità del matrimonio concordatario e sulla dispensa del matrimonio rato e non consumato, come sancito dall'art.34 del Concordato del 1929.
La Corte Costituzionale ha introdotto il giudizio di delibazione, eliminando il riconoscimento automatico delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nell'ordinamento italiano.
La dottrina prevalente ritiene che la riserva di giurisdizione sia stata abrogata, richiamandosi all'art.13 dell'Accordo di Villa Madama, che abroga le disposizioni del Concordato non riprodotte nel nuovo testo.
L'orientamento moderno è favorevole all'abolizione della riserva di giurisdizione, sostenendo una giurisdizione alternativa basata sul "criterio della prevenzione", che dà prevalenza al giudizio che abbia avuto inizio per primo.