Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • Il luogo di lavoro specificato nel contratto può cambiare, rispettando determinati limiti legali.
  • La trasferta implica uno spostamento temporaneo del lavoratore con un'indennità, mantenendo legami con la sede originaria.
  • Il trasferimento è un cambio definitivo del luogo di lavoro, giustificato da ragioni tecniche, organizzative e produttive.
  • Il giudice valuta la validità delle motivazioni fornite per un trasferimento, verificandone il nesso causale.
  • Lo smart work, regolato dalla legge 81 del 2017, prevede lavoro in parte in sede e in parte esterno, con flessibilità e tecnologia.

Indice

  1. Modifiche al luogo di lavoro
  2. Trasferimento e potere direttivo
  3. Lavoro flessibile e smart work

Modifiche al luogo di lavoro

Al momento dell’assunzione, il luogo di lavoro è precisato nel contratto. Esso, però, può essere successivamente modificato nel rispetto di alcuni limiti.

Il datore di lavoro può inviare il lavoratore in trasferta presso un luogo diverso dalla sede, di solito con l’attribuzione di un’indennità compensativa. Perché possa parlarsi di trasferta è necessario che essa sia temporanea, cioè che non venga meno il legame funzionale del lavoratore con la sede di appartenenza.

Viceversa, se la modifica del luogo di lavoro è definitiva, ha luogo un trasferimento.

Trasferimento e potere direttivo

Fino agli anni settanta dello scorso secolo, il potere di trasferire era considerato una componente del potere direttivo datoriale. Oggi, invece, il lavoratore può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra solo previa dimostrazione da parte del datore di lavoro delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che lo giustificano.

Il giudice è tenuto a valutare la veridicità e l’attendibilità delle ragioni addotte dall’imprenditore e la sussistenza di un nesso di causalità fra esse e il trasferimento.

Lavoro flessibile e smart work

Negli anni recenti è stata introdotta una nuova modalità lavorativa: il lavoro flessibile o agile (noto anche come smart work).

Esso è disciplinato dalla legge 81 del 2017, che ne dà una definizione precisa. Lo smart work costituisce una particolare modalità della prestazione di lavoro subordinata, contrassegnata da alcune caratteristiche:

- l’esecuzione della prestazione lavorativa in parte nei locali aziendali, in parte all’esterno;

- l’assenza di un normale orario di lavoro;

- la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Quest’ultimo requisito è fondamentale: lo smart work è configurato come un’attività lavorativa effettuabile in qualunque luogo proprio grazie alla tecnologia.

In sostanza, i concetti di trasferta, trasferimento e lavoro agile sono inestricabilmente connessi fra loro: tutti e tre, infatti, attengono all’effettiva condizione di lavoro che si instaura in capo a chi ne è titolare.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra trasferta e trasferimento nel contesto lavorativo?
  2. La trasferta è temporanea e mantiene il legame funzionale con la sede di appartenenza, mentre il trasferimento è una modifica definitiva del luogo di lavoro.

  3. Quali sono le condizioni necessarie per un trasferimento lavorativo?
  4. Il trasferimento richiede la dimostrazione da parte del datore di lavoro di ragioni tecniche, organizzative e produttive, che devono essere valutate dal giudice.

  5. Quali sono le caratteristiche principali del lavoro agile?
  6. Il lavoro agile prevede l'esecuzione parziale nei locali aziendali e all'esterno, l'assenza di un orario normale e l'uso di strumenti tecnologici per lavorare ovunque.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community