Concetti Chiave
- Il governo della crescita e dello sviluppo mira a garantire un incremento significativo e duraturo del PIL attraverso politiche economiche e sociali.
- Le tre funzioni fondamentali della finanza pubblica, ovvero allocazione, redistribuzione e stabilizzazione/sviluppo, coesistono nei sistemi giuridici contemporanei.
- È essenziale che il bilancio coordini adeguatamente le diverse funzioni della finanza pubblica per evitare interferenze e collisioni reciproche.
- La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o quando previsto dalla legge, anche in base a convenzioni internazionali.
- Il governo della crescita e dello sviluppo si concentra principalmente sulle forme di accrescimento della ricchezza.
Indice
Il governo della crescita economica
Il governo della crescita e dello sviluppo attiene alla tendenza di fondo del sistema economico e, attraverso adeguate politiche economiche, industriali, sociali, tributarie (anch’esse realizzate attraverso la manovra finanziaria, ma con un complesso di provvedimenti più ampio della “semplice” legge di bilancio) cerca di garantire che il trend del sistema economico nel medio-lungo periodo, al di là delle oscillazioni cicliche, vada nel senso di un incremento significativo e duraturo del PIL.
Evoluzione delle funzioni della finanza pubblica
Da un punto di vista storico si può forse anche affermare (pur a costo di una forte semplificazione) che le tre funzioni fondamentali della finanza pubblica si siano evolute e affermate in questa sequenza, ovvero “allocazione” - “redistribuzione” - “stabilizzazione e sviluppo”. O forse, e meglio, ciò che è apparso storicamente come una progressione successiva è semplicemente la loro teorizzazione e il loro studio da parte del pensiero economico. Nondimeno questo processo storico di “scoperta scientifica” e di progressiva costruzione dei sistemi giuridici di finanza pubblica degli Stati contemporanei, non implica affatto il superamento di una funzione da parte delle altre. Esse, infatti, coesistono tutte nell’attuale configurazione dei sistemi di finanza pubblica. Ed anzi, proprio per questo, possono interferire l’una con l’altra ed entrare in collisione reciproca, pertanto è essenziale che il bilancio provveda a coordinarle adeguatamente tra loro.
1.
Giurisdizione italiana e convenzioni internazionali
La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804 e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.
Conclusione sul governo della crescita
In definitiva, è possibile affermare che il governo della crescita e dello sviluppo attiene soprattutto alle forme di accrescimento della ricchezza.
Domande da interrogazione
- Qual è l'obiettivo principale del governo della crescita e dello sviluppo?
- Come si sono evolute storicamente le funzioni della finanza pubblica?
- Quando sussiste la giurisdizione italiana secondo il testo?
L'obiettivo principale è garantire un incremento significativo e duraturo del PIL nel medio-lungo periodo, al di là delle oscillazioni cicliche, attraverso politiche economiche, industriali, sociali e tributarie.
Le funzioni della finanza pubblica si sono evolute in una sequenza di "allocazione", "redistribuzione" e "stabilizzazione e sviluppo", anche se questa progressione è più una teorizzazione che una successione storica effettiva.
La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia, o ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, e in altri casi previsti dalla legge, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles del 1968.