Concetti Chiave
- Le società di capitali includono la società per azioni, la società a responsabilità limitata e la società in accomandita per azioni, tutte dotate di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta.
- I soci delle società di capitali godono di responsabilità limitata, con eccezioni per i soci accomandatari e, in alcuni casi, il socio unico di S.p.A. e S.r.l.
- La costituzione di una società per azioni richiede un atto costitutivo pubblico, la sottoscrizione del capitale sociale e il versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro.
- Per la validità della costituzione è necessaria l'iscrizione nel Registro delle imprese e, se richiesto, il rilascio di autorizzazioni governative.
- Il progetto di riparto dell'utile deve rispettare norme e statuto, destinando l'utile a riserve legali, statutarie, straordinarie, dividendi e, eventualmente, altre finalità.
Sono società di capitali: la società per azioni, la società a responsabilità limitata e la società in accomandita per azioni.Esse hanno le seguenti carateristiche fondamentali:
- sono dotate di personalità giuridica;
- godono di autonomia patrimoniale perfetta;
- i loro soci beneficiano della responsabilità limitata(fanno eccezione i soci accomandatari delle società in accomandita per operazioni e, in certi casi, il socio unico delle S.p.A.
Nella società per operazioni le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni, cioè da titoli nominativi che fanno del leggittimo possessore un comproprietario della società. Nel loro insieme, le azioni formano il capitale sociale.
La costituzione della società per azioni può avvenire per contratto o per un atto unilaterale e richiede:
- la formazione dell'atto costitutivo, mediante atto pubblico(di notaio);
- l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e il versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro su un c/c vincolato presso una banca;
- l'ottenimento delle autorizzazioni governative eventualmente richieste;
- la presentazione di relazioni giurate di stima per i conferimenti in natura;
- l'iscrizione della società nel Registro delle imprese.
Il progetto di riparto dell'utile,redatto dagli amministratori e sottoposto all'assemblea, deve rispettare le norme di legge e le disposizioni dello statuto. Infatti, l'utile ha o può avere le seguenti destinazioni:
- riserva legale, almeno il 5% fino a raggiungere il 20% del capitale sociale;
- riserva statutaria, se prevista dallo statuto sociale;
- amministratori, se è prevista una loro partecipazione agli utili;
- riserva straordinaria, nella misura eventualmente decisa dall'assemblea;
- dividendi agli azionisti,
- eventuale residuo a nuovo.