Concetti Chiave
- L'articolo 25 dello Statuto dei lavoratori garantisce il diritto di affissione nei luoghi di lavoro alle rappresentanze sindacali, obbligando il datore a predisporre spazi adeguati.
- Il diritto di affissione è collettivo e non può essere esercitato individualmente dai lavoratori, che possono invece distribuire volantini per attività sindacali.
- L'articolo 27 impone al datore di lavoro di fornire un locale comune alle rappresentanze sindacali per svolgere le loro attività, obbligo permanente per unità produttive con oltre 200 dipendenti.
- Lo Statuto prevede permessi sindacali retribuiti per i dirigenti delle RSA, il cui utilizzo è deciso internamente dalle rappresentanze stesse.
- Nelle RSU, tutti i membri possono usufruire dei permessi sindacali retribuiti, senza la necessità di designare preventivamente i dirigenti beneficiari.
Indice
Diritto di affissione sindacale
La rappresentanza sindacale può affiggere nei luoghi di lavoro testi e comunicati su materie di interesse sindacale. Questa prerogativa è riconosciuta dall’art. 25 dello Statuto dei lavoratori. Il datore è obbligato a predisporre appositi spazi per l’affissione, accessibili a tutti i dipendenti. Egli non può impedire o manomettere i contenuti affissi, tranne nel caso in cui siano ingiuriosi o diffamatori.
Volantinaggio e mezzi telematici
Il diritto di affissione spetta alla rappresentanza sindacale complessivamente considerata; il singolo lavoratore, quindi, non può esercitare individualmente questa prerogativa; egli può invece fare volantinaggio nei luoghi di lavoro, riconducibile all’attività di proselitismo sindacale. Negli ultimi anni, comunque, lo strumento dell’affissione è stato superato grazie ai mezzi di diffusione telematica, più rapidi ed efficienti.
Locale comune per sindacati
L’art. 27 dello Statuto obbliga il datore a mettere a disposizione delle rappresentanze sindacali un locale comune idoneo allo svolgimento delle loro funzioni. Il locale deve essere situato nell’unità produttiva o nelle sue immediate vicinanze. La messa a disposizione è permanente per le unità con più di 200 dipendenti; per quelle minori l’obbligo vige solo previa richiesta delle rappresentanze. Il diritto spetta alle RSA congiuntamente (da ciò l’espressione «locale comune») o alla RSU nel suo complesso.
Permessi sindacali retribuiti
Il titolo terzo dello Statuto regolamenta anche i permessi sindacali retribuiti. Ne possono fruire i dirigenti delle RSA per l’espletamento del loro mandato. La figura del dirigente sindacale non è definita dalla legge: è la stessa rappresentanza a indicare quali dei suoi membri usufruiranno del permesso. Nelle RSU, invece, il beneficio è utilizzabile da tutti i componenti, di volta in volta indicati come beneficiari senza necessità di individuare preventivamente tra di essi i dirigenti.