Concetti Chiave
- Il secondo comma dell'articolo 4 permette l'uso di strumenti lavorativi e di registrazione accessi senza accordi sindacali.
- Strumenti come computer e badge, usati per lavoro, possono implicare un controllo a distanza senza necessità di autorizzazioni.
- Se gli strumenti hanno scopi organizzativi extra, come la geolocalizzazione, è richiesta un'autorizzazione specifica.
- Il tribunale di Torino sottolinea che è importante valutare caso per caso la finalità degli strumenti usati.
- L'uso del badge non richiede l'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 4.
Indice
Liberalizzazione del potere datoriale
Il secondo comma dell’articolo 4 liberalizza il potere datoriale che non riguardi impianti audiovisivi e di strumenti di controllo a distanza, bensì mezzi per rendere la prestazione lavorativa e per la registrazione degli accessi e delle presenze. A tal proposito l’interpretazione è controversa: si pensi ad esempio ai braccialetti geolocalizzati di cui si serve Amazon per rintracciare i propri dipendenti.
Strumenti di lavoro e controllo
In sostanza, gli strumenti che l’impresa mette a disposizione del lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (quali computer, tablet e smartphone), così come i badge che registrano accessi e uscite dei dipendenti, possono essere utilizzati, anche se da essi deriva la possibilità di un controllo a distanza sull’attività dei lavoratori, senza dover passare per un accordo sindacale o un’autorizzazione amministrativa. Il legislatore dà dunque per scontato che l’impiego di questi strumenti risponda ad una giustificazione oggettiva.
Prassi e autorizzazioni
Secondo la prassi oggi ricorrente, se lo strumento è immediatamente ed esclusivamente finalizzato all’espletamento del lavoro non è necessario seguire la procedura di autorizzazione prevista dall’articolo 4 comma 1; se, invece, esso ha finalità organizzative ulteriori rispetto a quelle di cui il dipendente ha bisogno per lavorare (si pensi ai sistemi che consentono la geolocalizzazione del lavoratore), per poterlo installare il datore deve munirsi dell’autorizzazione richiesta dal comma 1.
Sentenza del tribunale di Torino
Tale confine non è ancora netto. Ciò è stato recentemente rilevato dal tribunale di Torino, che nell’ambito dell’emissione di una sentenza ha asserito che, per definizione, non esistono strumenti utilizzati solo per rendere la prestazione lavorativa o per garantire il controllo a distanza. Il tribunale che ha emesso la sentenza ha ritenuto che di volta in volta sia necessario verificare la finalità dello strumento adoperato.
Controversie sull'uso del badge
Uno dei casi più controversi ha riguardato l’utilizzo del badge: il legislatore è intervenuto dicendo che la sua utilizzazione non richiede la procedura di autorizzazione ex art. 4 comma 1.
Domande da interrogazione
- Qual è la principale controversia riguardante l'interpretazione del secondo comma dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori?
- Quando è necessario ottenere un'autorizzazione per l'uso di strumenti di controllo secondo l'articolo 4?
- Qual è stata la posizione del tribunale di Torino riguardo all'uso degli strumenti di controllo?
La controversia principale riguarda l'uso di strumenti come i braccialetti geolocalizzati, che possono implicare un controllo a distanza sui lavoratori, senza necessità di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa, se sono destinati a rendere la prestazione lavorativa.
È necessario ottenere un'autorizzazione quando gli strumenti hanno finalità organizzative ulteriori rispetto a quelle necessarie per il lavoro, come nel caso dei sistemi di geolocalizzazione, secondo il comma 1 dell'articolo 4.
Il tribunale di Torino ha affermato che non esistono strumenti utilizzati esclusivamente per la prestazione lavorativa o per il controllo a distanza, e che è necessario verificare caso per caso la finalità dello strumento adoperato.