Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori è uno strumento giuridico per reagire alle violazioni dei contratti collettivi.
  • Introdotto nel 1970, l'articolo non è azionabile dai singoli lavoratori ma solo dalle associazioni sindacali.
  • La norma censura comportamenti antisindacali, definiti in base alle loro finalità piuttosto che a descrizioni specifiche.
  • Condotte antisindacali includono azioni o omissioni che violano diritti sindacali come il diritto di sciopero.
  • Il datore di lavoro è il soggetto responsabile, anche per violazioni commesse dai suoi rappresentanti all'interno dell'impresa.

Statuto dei lavoratori - Articolo 28

lo strumento giuridico di reazione rispetto alla violazione delle clausole contenute nei contratti collettive è l’articolo 28 Dello Statuto dei lavoratori. La norma ha un campo di applicazione molto ampio: essa non è direttamente azionabile dalle rappresentanze sindacali aziendali, anche se si tratta di uno strumento di tutela sindacale.
L’introduzione dell’articolo 28 risale al 1970, cioè all’anno di pubblicazione dello Statuto dei lavoratori.

La legittimazione ad agire in giudizio non spetta ai singoli lavoratori, neppure a quelli iscritti al sindacato; essa spetta meramente alle associazioni sindacali.

Il comportamento illecito che viene censurato e per il quale è possibile ricorrere in giudizio è un atteggiamento la cui fattispecie non viene descritta in modo esatto: lo la fattispecie illecita viene descritta lasciando indeterminati i comportamenti materiali, ma individuandone le finalità.
La condotta sindaco, dunque, viene descritta con una nozione teleologica e finalistica: sono antisindacali tutte quelle condotte omissive o commissione che hanno la finalità di violare i diritti e i beni di carattere sindacale: diritto di sciopero, libertà dei lavoratori, ecc.
SI pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui un datore di lavoro impedisca fisicamente un’assemblea sindacale. L’antisindacalismo, quindi, può scaturire da un’azione o dal fatto di non aver messo in atto un atteggiamento che si sarebbe dovuto tenere. Il soggetto agente in violazione delle norme sindacali è il datore di lavoro. I suoi comportamenti omissivi o commissivi possono essere imputati.
La condotta, peraltro, può non essere da questi messa in atto in prima persona; possono rendersene protagonisti tutti i soggetti che, all’interno dell’impresa, agiscono in nome e per conto del datore di lavoro, ad esempio i dirigenti. Potrebbe quindi accadere che il datore sia all’oscuro di eventuali violazioni poste in essere da suoi dipendenti: in questo caso sul datore grava una responsabilità di natura indiretta.

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