Concetti Chiave
- Il datore di lavoro può accettare la certificazione di malattia o richiedere una visita di controllo da medici pubblici.
- I controlli avvengono in fasce orarie specifiche, diverse per settore pubblico (9-13, 15-18) e privato (10-12, 17-19).
- L'obbligo di reperibilità è sospeso per gravi patologie o invalidità riconosciuta; altrimenti, il lavoratore deve essere disponibile per i controlli.
- Le visite di controllo possono essere richieste dall'amministrazione fin dal primo giorno di malattia e sono obbligatorie prima e dopo giorni non lavorativi.
- Assenze ingiustificate durante le fasce di controllo comportano una riduzione dello stipendio per malattia e possibili sanzioni disciplinari, escludendo il licenziamento.
Certificato sanitario di malattia
Il datore di lavoro può scegliere di accettare la certificazione che attesta lo stato di malattia di un proprio dipendente, oppure di verificarne l’attendibilità disponendo una visita medica di controllo, alla quale il lavoratore è contrattualmente obbligato a rendersi disponibile. Per garantire l'imparzialità, il controllo deve essere effettuato da medici pubblici, appartenenti al polo unico delle visite fiscali (gestito dall’Inps).
I controlli possono essere effettuati all'interno di fasce orarie di reperibilità giornaliera, fissate dalla legge e differenti nel settore pubblico e in quello privato. Le fasce orarie sono:- dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 nel settore privato;
- dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 nei settori della pubblica amministrazione.
Il lavoratore è contrattualmente obbligato ad essere reperibile al controllo presso il proprio domicilio abituale, tranne nel caso in cui egli possa addurre un giustificato motivo di assenza, ad esempio la necessità di sottoporsi ad una visita medica. L’obbligo di reperibilità viene meno per i lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate dalla documentazione della struttura sanitaria, oppure per i lavoratori che presentano stati patologici connessi a un’invalidità riconosciuta (di almeno il 67% nel settore privato, del 50% in quello pubblico).
Per i lavoratori pubblici, gli accertamenti sono effettuati dai medici Inps, su ufficio o su richiesta dell'amministrazione. La richiesta può essere avanzata sin dal primo giorno di malattia a discrezione del datore di lavoro; essa diviene però un obbligo quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Le visite possono essere effettuate anche con cadenza sistematica è ripetitiva.
Se il lavoratore deve allontanarsi dal domicilio durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione, che a sua volta trasmetterà l'informazione all’Inps. Il lavoratore, pubblico o privato, non reperito al domicilio durante le fasce di controllo previste dalla legge, subisce una riduzione del trattamento retributivo di malattia, pari al 100% per i primi dieci giorni, del 50% per i giorni successivi. Recentemente, la corte costituzionale ha stabilito che la sanzione oltre il 10º giorno sia erogabile solo in caso di recidiva, cioè di una seconda assenza ingiustificata. In aggiunta, il lavoratore è passibile di una sanzione disciplinare conservativa; resta escluso il licenziamento.
Domande da interrogazione
- Quali sono le fasce orarie di reperibilità per i controlli medici nel settore privato e pubblico?
- In quali casi un lavoratore è esentato dall'obbligo di reperibilità per i controlli medici?
- Quali sono le conseguenze per un lavoratore non reperito al domicilio durante le fasce di controllo?
Nel settore privato, le fasce orarie sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, mentre nel settore pubblico sono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
L'obbligo di reperibilità viene meno per i lavoratori con patologie gravi che richiedono terapie salvavita o per quelli con stati patologici connessi a un’invalidità riconosciuta (almeno il 67% nel settore privato, 50% nel pubblico).
Il lavoratore subisce una riduzione del trattamento retributivo di malattia, pari al 100% per i primi dieci giorni e del 50% per i giorni successivi, con sanzioni oltre il 10º giorno applicabili solo in caso di recidiva. Inoltre, può ricevere una sanzione disciplinare conservativa, ma non il licenziamento.