Concetti Chiave
- Lo Stato può essere definito giuridicamente come un ordinamento con fini generali e potere sovrano su un territorio, o scientificamente come un'organizzazione storica del potere politico con monopolio della forza legittima.
- Gli elementi costitutivi dello Stato includono il popolo (cittadinanza e diritti/doveri), il territorio (terraferma, spazio aereo, mare, piattaforma continentale), e la sovranità (potere supremo e originario).
- La cittadinanza può derivare da ius sanguinis, ius soli in casi particolari, o su richiesta, con diritti aggiuntivi derivanti dalla cittadinanza europea come libertà di circolazione e tutela diplomatica.
- La sovranità è interna (potere supremo e originario) ed esterna (indipendenza da altri Stati), ma può essere limitata da Costituzioni rigide e dalla cessione volontaria all'Unione Europea.
- Lo Stato esercita funzioni legislative, giudiziarie, esecutive e di indirizzo politico, regolato dal principio della separazione dei poteri, oggi più flessibile e soggetto a interazioni tra organi.
Per dare una definizione di Stato sono possibili due diverse modalità:
1. Definizione giuridica: lo Stato è un ordinamento giuridico che ha fini generali (non specifici come altri ordinamenti). Ha potere sovrano su un dato territorio, a cui sono sottoposti necessariamente i soggetti che vi appartengono.
2. Definizione scientifica/politica: lo Stato è una particolare forma storica di organizzazione del potere politico, proprio di una determinata collettività di persone.
Da entrambe le definizioni si ricavano elementi ricorrenti, cioè quelli che sono gli elementi costitutivi dello Stato:
Popolo (elemento personale)
Per popolo si intende tutti gli individui legati allo Stato da un vincolo giuridico, cioè la cittadinanza. Questa particolare qualificazione giuridica attribuisce a sua volta all’individuo lo status di cittadino, persona fisica definita come membro di una determinata comunità statale. È un legame con il proprio Stato, con connessa titolarità di diritti e doveri, che non hanno i non cittadini (cioè stranieri e apolidi). Esistono diritti di cui godono anche i cittadini stranieri. Alcuni diritti spettano solo ai cittadini, per esempio i diritti politici, come previsto dagli articoli 48-51 della Costituzione (voto, elettorato passivo). Esistono anche dei doveri che gravano soltanto sui cittadini (Articolo 52: dovere di difendere la patria).
La Costituzione nell’articolo 22 prevede che la cittadinanza non può essere privata a nessuno per motivi politici (norma che è una diretta conseguenza del Ventennio fascista). Al riguardo la Costituzione non aggiunge altro. Infatti in tale materia ha competenza lo Stato, che prevede invece che la cittadinanza possa essere acquistata in base a:
1. Ius sanguinis: non importa il luogo di nascita, è cittadino italiano solo chi è figlio di cittadini italiani
2. Ius soli: solo in casi particolari, è da considerarsi italiano chi è nato su suolo italiano. I casi sono: genitori apolidi o ignoti, la legge dello stato di cui i genitori sono cittadini impedisce al figlio di ereditarla.
3. Su richiesta: solo in casi particolari previsti dalla legge. Si può fare istanza al sindaco del proprio comune oppure ad una autorità consolare. Si può ottenere se: si è coniuge di un cittadino da 2 anni (o 3 se la residenza è all’estero), cittadino dell’Unione Europea da 4 anni con residenza legale, apolide da 5 anni con residenza legale, cittadino non UE con residenza legale da almeno 10 anni.
Il Trattato di Maastricht del 1992 attribuisce anche la cittadinanza europea, che completa e non sostituisce la cittadinanza nazionale. Vi è collegata la possibilità di godere di determinati diritti:
-circolazione e soggiorno in tutti i paesi dell’unione
-tutela diplomatica da parte di tutti i paesi dell’unione anche in paesi extracomunitari
-diritto di petizione al Parlamento europeo
-possibilità di rivolgersi al Mediatore europeo per casi di cattiva amministrazione legati all’operato dell’UE
-elettorato passivo e attivo al Parlamento europeo, nonché alle elezioni comunali del comune in cui si risiede, in qualsiasi paese UE, pur non avendone cittadinanza
-possibilità di adire alla Corte di Giustizia per la violazione dei diritti fondamentali di cittadino dell’Unione Europea
Il concetto di popolo è diverso da quello di popolazione (concetto non giuridico, non comprende solo i cittadini ma tutti coloro che risiedono nel territorio dello Stato) e di nazione (una collettività di persone legate tra di loro da qualche fattore comune come razza, lingua costumi, tradizione e religione. Cioè un’entità storico-culturale ideale). Lo Stato non è una Nazione (esistono stati plurinazionali, come la Svizzera). Bisogna prestare molta attenzione, perché è un termine presente nella Costituzione, all’articolo 67, ma con diverso significato: non collettività ideale, ma tutto il popolo.
Territorio (elemento spaziale)
È quella parte della superficie terrestre dove il popolo risiede stabilmente e lo Stato esercita i suoi poteri sovrani. Si compone di:
1. Terraferma (delimitata da confini, naturali o artificiali stabiliti da trattati internazionali)
2. Spazio aereo (che sovrasta la terraferma, fino allo spazio extra-atmosferico, che invece non appartiene ad alcuno Stato)
3. Mare territoriale (la fascia di mare costiero entro dodici miglia, distanza fissata da trattati internazionli)
4. Piattaforma continentale (la parte sommersa che precede gli abissi fino a 200 miglia. È sfruttabile per le risorse naturali o per scopi scientifici/esplorazione).
Il diritto statale vige anche su navi in alto mare e aerei nel cielo sovrastante che battono bandiera dello Stato in questione. Anche su navi e aerei militari, ovunque essi si trovino. Le sedi diplomatiche, come previsto da convenzioni e consuetudini del diritto internazionale, hanno immunità diplomatica e vi si applica il diritto statale corrispondente.
Sovranità (elemento organizzativo)
È la potestà di governo suprema e originaria che fa capo allo Stato e viene esercitata sul territorio. È suprema, perché non riconosce alcun potere a sé superiore. Si può distinguere in:
1. Interna: il potere è supremo, non è posto da nessuno (originario) e fa capo allo Stato, e a nessun altro potere superiore, in misura illimitata.
2. Esterna: ogni Stato è indipendente dagli altri. Nessuno Stato può imporre, nel campo del diritto, regole ad altri stati.
Il concetto di sovranità è da diversi anni in crisi. Infatti l’Unione Europea determina una volontaria cessione di sovranità degli Stati membri. Inoltre può imporre regole giuridiche valide per tutti. Esistono inoltre Costituzioni rigide, cioè che per essere modificate richiedono un procedimento aggravato rispetto a quello di modifica delle leggi ordinarie. Di conseguenza i titolari della sovranità sono limitati da questa fonte superiore. La libertà legislativa viene condizionata. Infatti la Corte Costituzionale possiede il grandissimo potere di annullare una legge approvata da un Parlamento eletto dal popolo.
Anticamente la forma più comune di nascita di uno Stato era la formazione originaria: la superficie terrestre non era ancora interamente territorio, quindi uno Stato poteva nascere senza che nessun altro si trovasse modificato nei suoi elementi costitutivi come conseguenza.
Nel mondo moderno si ha invece la formazione derivata: trasformazione delle precedenti entità statali. La nascita di uno Stato comporta la modificazione o l’estinzione di Stati che già esistevano. Si ha quindi smembramento (Cecoslovacchia), fusione, incorporazione (Germania). La nascita di
per sé è soltanto una questione di fatto, non giuridica. La prassi internazionale fa intervenire il diritto con un atto di riconoscimento. Uno Stato ne riconosce un altro.
Lo Stato possiede diverse funzioni e poteri:
1. Potere legislativo/normativo: creare e modificare le norme giuridiche
2. Potere giudiziario/giurisdizionale: risolvere i conflitti tra soggetti, risolvendoli secondo le previsioni normativi. È una funzione che deve essere indipendente, cioè svolta da giudici in posizione di terzietà rispetto alle altre due parti in causa.
3. Potere esecutivo/di governo: l’esecuzione di quanto stabilito dalla legge, ma più precisamente anche la propulsione di nuove leggi. Il governo ha una funzione direttiva rispetto alle scelte del Parlamento, potendo presentare disegni di legge, legge di bilancio, seguendo la politica estera. Si tratta anche quindi della funzione amministrativa: perseguire gli interessi pubblici (per esempio con il sistema sanitario).
4. Funzione di indirizzo politico: lo Stato fissa delle scelte fondamentali secondo le quali si esprimerà l’azione statale, cioè i vari obiettivi perseguibili dalle funzioni legislativa e esecutiva. Per esempio il programma di governo (le priorità da perseguire), la mozione di fiducia.
Le varie funzioni sono regolate da un principio di separazione dei poteri, che devono essere equilibrati in diversi organi che si bilanciano tra di loro. Oggi questo principio è solo una regola tendenziale, non un criterio assoluto. Sono possibili coinvolgimenti tra diversi organi. Per esempio con un decreto legge del governo.
Domande da interrogazione
- Quali sono le due modalità principali per definire lo Stato?
- Quali sono gli elementi costitutivi dello Stato?
- Come si acquisisce la cittadinanza italiana?
- Qual è il ruolo della sovranità nell'Unione Europea?
- Quali sono le funzioni principali dello Stato?
Lo Stato può essere definito in due modi: giuridicamente, come un ordinamento con potere sovrano su un territorio, e scientificamente/politicamente, come una forma storica di organizzazione del potere politico con monopolio della forza legittima.
Gli elementi costitutivi dello Stato sono il popolo, il territorio e la sovranità. Il popolo è legato allo Stato da cittadinanza, il territorio è l'area su cui lo Stato esercita il suo potere, e la sovranità è il potere supremo dello Stato.
La cittadinanza italiana si acquisisce per ius sanguinis, ius soli in casi particolari, o su richiesta in base a specifiche condizioni legali, come il matrimonio con un cittadino italiano o la residenza legale prolungata.
Nell'Unione Europea, la sovranità degli Stati membri è parzialmente ceduta, permettendo all'UE di imporre regole giuridiche comuni, limitando così la sovranità interna degli Stati.
Le funzioni principali dello Stato includono il potere legislativo, giudiziario, esecutivo e la funzione di indirizzo politico, tutte regolate dal principio di separazione dei poteri, anche se con possibili coinvolgimenti tra diversi organi.