francycafy93
Sapiens
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Concetti Chiave

  • La sospensione del rapporto di lavoro può avvenire per malattia, infortunio, gravidanza, congedo matrimoniale, servizio militare e diritto allo studio.
  • In caso di malattia o infortunio, il lavoratore mantiene il posto per 180 giorni, con la possibilità di richiedere un'aspettativa di 120 giorni senza retribuzione successivamente.
  • Durante gravidanza e puerperio, la lavoratrice conserva il posto e riceve l'indennità economica dell'INPS anticipata dal datore di lavoro.
  • Il congedo matrimoniale permette 15 giorni retribuiti, più cinque giorni non retribuiti su richiesta, se non in periodo di prova.
  • Il diritto allo studio consente permessi retribuiti in aziende con almeno 50 dipendenti per frequentare corsi presso istituti pubblici o riconosciuti legalmente.

Indice

  1. Cause di sospensione del lavoro
  2. Gravidanza e congedo matrimoniale
  3. Servizio militare e diritto allo studio

Cause di sospensione del lavoro

Le cause che provocano la sospensione del rapporto di lavoro sono:

- Malattia e infortunio;

- Gravidanza e puerperio;

- Congedo matrimoniale;

- Servizio militare;

- Diritto allo studio.
Nei casi di malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 180 giorni nell'anno solare. Superato tale termine il lavoratore può usufruire su richiesta di un periodo d'aspettativa di 120 giorni senza percepire alcuna retribuzione. Quest'ultimo periodo è comunque considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, ma solo in caso di prosecuzione del rapporto.

Gravidanza e congedo matrimoniale

Durante l'assenza di gravidanza e puerperio la lavoratrice, oltre ad avere diritto alla conservazione del posto, percepisce il trattamento economico previsto dalla legge a carico dell'INPS, ma anticipato dal datore di lavoro.

Quando il lavoratore contrae matrimonio, ha diritto, se non è in periodo di prova, al congedo retribuito di 15 giorni e, su specifica richiesta ad altri cinque giorni senza retribuzione.

Servizio militare e diritto allo studio

Il periodo relativo al servizio di leva, durante il quale si sospende il rapporto di lavoro, è considerato utile ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione per indennità di fine rapporto.

Il lavoratore può avere diritto allo studio e nelle aziende con almeno 50 dipendenti il lavoratore non in prova può godere di permessi retribuiti, qualora frequenti corsi di studio presso istituti pubblici oppure legalmente riconosciuti. La portata della norma è facilmente intuibile ed è correlata all'articolo 35 della nostra Costituzione.

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