Concetti Chiave
- La cessione del credito consente al creditore di trasferire il suo diritto ad un terzo senza il consenso del debitore, mantenendo inalterata l'obbligazione originaria.
- Il contratto di factoring permette a un'impresa di cedere i propri crediti a un factor, che gestisce i crediti e assume il rischio di insolvenza, offrendo anticipazioni finanziarie.
- La delegazione attiva coinvolge creditore, debitore e terzo, dove il debitore viene delegato a eseguire una prestazione al terzo, diversamente dalla cessione del credito.
- L'espromissione è un accordo in cui un terzo si assume il debito di un altro verso il creditore, liberando o meno il debitore originario a seconda del tipo di espromissione.
- L'accollo è un contratto in cui un terzo si impegna a pagare il debito del debitore originale, e può essere semplice (interno) o esterno, con diverse responsabilità verso il creditore.
Modificazioni del lato attivo del rapporto obbligatorio
Cessione del credito: indica il contratto mediante il quale il creditore (cedente) pattuisce con un terzo (cessionario) il trasferimento del suo diritto verso il debitore (ceduto); la cessione del credito indica anche lo stesso trasferimento del credito per far riferimento all’effetto di questo contratto.
Il contratto di cessione può avere per oggetto qualsiasi credito purché non abbia carattere personale, non sia vietato dalla legge o non sia stato diversamente pattuito nell'obbligazione; l'obbligazione resta inalterata a seguito della cessione [Art. 1260 codice civile]. Con la cessione si cedono anche tutte le garanzie accessorie.

Il contratto di cessione si perfeziona in forza di un accordo tra creditore (cedente) e il terzo (cessionario). Nel momento di perfezionamento dell’accordo di cessione il credito viene trasferito da un soggetto all’altro.
È pertanto evidente che non è necessario il consenso del debitore al quale peraltro la cessione dovrà essere notificata; in mancanza della notifica la cessione non ha effetto nei confronti del debitore [Art 1264 codice civile]. La notifica ha effetti di tipo pubblicitario perché serve ad attribuire efficacia della cessione di fronte ai terzi.
Il creditore può opporre al cessionario le stesse eccezione che avrebbe potuto opporre al cedente ed è questo il carattere fondamentale che distingue la cessione dalla girata della cambiale.
Qualora il credito sia stato oggetto di più cessioni a diverse persone prevale quella per prima notificata al debitore [Art. 1265 cod. civ.].
Se la cessione è a titolo oneroso il cedente è tenuto a garantire al cessionario l'esistenza del credito(cd veritas nominis), non il suo adempimento (cd bonitas nominis)[Art. 1267 codice civile], tuttavia con apposito patto il cedente può garantire la solvibilità stessa.
Qualora la cessione sia effettuata per estinguere un debito del cedente verso il cessionario, essa può essere:
· cessione pro solvendo: quando il cedente si libera solo dopo l'adempimento del debitore nei confronti del cessionario. Qualora il debitore non adempia il cedente dovrà restituire al cessionario quanto ricevuto come corrispettivo della cessione, oltre agli interessi, alle spese della cessione ed alle spese sostenute dal cessionario per sollecitare il debitore [Art. 1267 codice civile]. Nella cessione pro solvendo i principi dell’art. 1266 vengono derogati dalle parti.
· cessione pro soluto: quando il cessionario si fa carico del rischio di inadempienza del debitore; il cedente è immediatamente liberato.
In ogni caso il cedente è obbligato a consegnare i documenti probatori del credito che si trovano in suo possesso.
Contratto di factoring: è una figura contrattuale di matrice anglosassone in forza della quale un'impresa specializzata (factor) si assume l'impegno di gestire tutti o parte dei crediti di un'altra impresa dietro pagamento di una commissione variabile a seconda degli obblighi assunti. Il factor generalmente svolge la funzione di finanziatore fornendo anticipi sui crediti e una funzione assicurativa poiché si accolla il rischio di insolvenza di uno o più debitori dell’impresa stessa.
Si fa perno sull’istituto della cessione del credito. L’impresa cliente cede al factor in massa i crediti da essa vantati nei confronti dei propri clienti. Ciò consente al factor la gestione di detti crediti e l’erogazione dell’anticipazione finanziaria destinata ad essere recuperata dal factor attraverso l’incasso dei crediti ceduti e il ritrasferimento dei relativi importi all’impresa cliente nei limiti eccedenti l’anticipazione effettuata. Se poi l’impresa cliente chiede di essere sollevata dal rischio di insolvenza dei debitori, si parlerà di cessione al factor pro soluto (il factor non potrà pretendere la restituzione degli anticipi). Se sarà pro solvendo l’impresa cliente dovrà restituire le anticipazioni relative ai crediti che non si siano potuti incassare. In base alla legge n. 52 del 91 il cedente deve essere un imprenditore, i crediti ceduti devono essere pecuniari, il cessionario deve essere una banca o un intermediario finanziario iscritto all’albo istituito c/o la Banca d’Italia.
La delegazione attiva consiste in un accordo tra creditore, debitore e terzo, in forza del quale il creditore (delegante) delega il debitore (delegato) che accetta ad impegnarsi ad effettuare la prestazione al terzo (delegatario). L’unica differenza con la cessione è che qui partecipa attivamente anche il debitore. Inoltre mentre nella cessione del credito di questo diventa titolare esclusivo il cessionario, nella delegazione si ha un effetto cumulativo: al delegante si aggiunge il terzo, ma senza estinzione del diritto del primo, cosicché, in caso di successiva inadempienza da parte del debitore, contro qst ultimo potrà ancora agire il primo creditore.
Modificazioni del lato passivo del rapporto obbligatorio
La sostituzione del debitore non è possibile senza l’espressa volontà del creditore, al contrario di quanto abbiamo visto per le modificazione nel lato attivo.
La delegazione passiva: figura in cui un soggetto (delegante) ordina o invita un altro soggetto (delegato) ad eseguire (delegatio solvendi) o a promettere di eseguire (delegatio promittendi) un determinato pagamento a favore di un terzo soggetto (delegatario). L'operazione necessita della cooperazione di tutti e tre i soggetti ed è un’operazione trilaterale. Distinguiamo inoltre:
· delegatio solvendi: il delegante invita il delegato ad effettuare un determinato pagamento a favore del delegatario; il delegato non è tenuto ad accettare; nell'ipotesi in cui il delegato sia debitore verso il delegante questo può sempre rifiutare l'incarico ma nel caso in cui lo accetti la prestazione eseguita vale contemporaneamente come effettuata dal delegante verso il delegatario (e come effettuata dal delegato verso il delegante per i rapporti tra questi)[Art. 1269 codice civile]; questo è lo schema dell’assegno bancario. Nel caso di indebito, il diritto di pretendere la restituzione spetta sempre al delegante.
· delegatio promittendi: il delegante invita il delegato ad assumere l'obbligo di effettuare successivamente un pagamento determinato nei confronti del delegatario; si parla di delegazione titolata se il delegato abbia fatto riferimento ad uno dei rapporti di base, pura se non li abbia richiamati; la delegazione non libera il delegante che resta obbligato insieme al delegato (delegazione cumulativa) , tuttavia il delegatario deve prima pretendere il pagamento dal delegato e poi dal delegante[Art. 1268 codice civile]; solo il delegatario con espressa dichiarazione può liberare il delegante (delegazione liberatoria); le garanzie del delegante vengono annullate salvo diversa specificazione; il delegante può revocare la delegazione fin quando il delegato non abbia adempiuto.
L'espromissione: contratto mediante il quale un creditore ed un terzo convengono che quest'ultimo (espromittente) si assuma il debito di un altro (espromesso) e lo paghi nei confronti del creditore (espromissario) [Art 1272 codice civile]. L'azione del terzo è spontanea (diff dalla delegazione) cioè può avvenire senza incarico del debitore. L'espromissione può essere:
· cumulativa quando l'obbligo del terzo non libera il debitore originario, che resta debitore insieme al terzo stesso;
· liberatoria quando a seguito del contratto il debitore originario viene liberato dopo una dichiarazione espressa del creditore.
Come nella delegazione, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti con il debitore originario, ma a differenza di essa, può opporre al creditore le eccezioni che poteva opporre il primo debitore. Sono escluse le eccezioni personali e quelle che derivano da fatti successivi all’espromissione.
L'accollo: contratto tra il debitore (accollato) ed un terzo (accollante) mediante il quale quest'ultimo si assume l'onere di provvedere al pagamento del creditore (accollatario); ciò di regola avviene nell’acquisto di immobili gravati da ipoteca. Esistono due specie di accollo:
· accollo semplice o interno in cui l'accollante assume un impegno unicamente nei confronti dell'accollato; il creditore non vanta alcun diritto nei confronti dell'accollante, quindi in caso di inadempimento risponderà l'accollato e l'accollante sarà responsabile solo nei confronti dell'accollato; l'accollo interno non è contemplato dalla legge;
· accollo esterno in cui si ha un accordo tra accollante e accollato al pari di un contratto a favore del terzo, nel senso che il creditore può aderire mediante suo atto unilaterale all'accordo tra accollato ed accollante; se ciò avviene l'accollante diviene responsabile dell'adempimento; l'accollato viene liberato solo se espressamente previsto dal contratto (accollo liberatorio), altrimenti è obbligato in solido coll'accollante (accollo cumulativo) [Art. 1273 codice civile].
A differenza di quanto stabilito nella delegazione e nell’espromissione, sono opponibili al creditore le eccezioni relative al rapporto tra accollante e debitore originario. Ciò si spiega in quanto il creditore è estraneo al contratto di accollo: egli è libero di approfittarne ma se vi aderisce egli deve accettare la stipulazione così com’è.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali modificazioni del lato attivo del rapporto obbligatorio?
- In cosa consiste la cessione del credito e quali sono le sue caratteristiche principali?
- Qual è la differenza tra delegazione attiva e delegazione passiva?
- Che cos'è l'espromissione e quali sono le sue varianti?
- Come funziona l'accollo e quali tipi esistono?
Le principali modificazioni del lato attivo includono la cessione del credito e il contratto di factoring. La cessione del credito comporta il trasferimento del diritto del creditore a un terzo, mentre il factoring coinvolge un'impresa specializzata che gestisce i crediti di un'altra impresa.
La cessione del credito è un contratto in cui il creditore trasferisce il suo diritto verso il debitore a un terzo. Non richiede il consenso del debitore, ma deve essere notificata per avere effetto. Include anche le garanzie accessorie e può essere pro solvendo o pro soluto.
La delegazione attiva coinvolge il creditore, il debitore e un terzo, con il debitore che si impegna a effettuare una prestazione al terzo. La delegazione passiva, invece, è quando un soggetto invita un altro a eseguire o promettere un pagamento a favore di un terzo, richiedendo la cooperazione di tutti e tre i soggetti.
L'espromissione è un contratto in cui un terzo si assume il debito di un altro verso il creditore. Può essere cumulativa, dove il debitore originario rimane obbligato, o liberatoria, dove il debitore originario viene liberato dopo una dichiarazione del creditore.
L'accollo è un contratto tra il debitore e un terzo che si assume l'onere di pagare il creditore. Esistono l'accollo semplice, dove il terzo è responsabile solo verso il debitore, e l'accollo esterno, dove il creditore può aderire all'accordo e il terzo diventa responsabile dell'adempimento.