Andrea301AG
Ominide
4 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • La societas omnium bonorum consentiva la presenza del socio d’opera, che contribuiva con il proprio lavoro e si basava sulla responsabilità della culpa in concreto.
  • Il diritto romano vietava la configurazione di una "società leonina," dove un socio partecipava solo alle perdite, e non consentiva enti con personalità giuridica, eccetto in rari casi.
  • Il transitus legalis garantiva ai consoci la comproprietà dei beni conferiti, ma escludeva lasciti ereditari o donazioni nella società di tutto il guadagno.
  • Le società potevano estinguersi per cause oggettive, come il raggiungimento dello scopo, o soggettive, come il recesso unilaterale doloso.
  • La morte di un socio o la capitis deminutio causava l’estinzione della società, salvo accordi speciali, influenzata anche dalla bonorum venditia o bonorum publicatio.

Indice

  1. Il socio d'opera e la responsabilità
  2. Società e personalità giuridica
  3. Comproprietà e società di guadagno
  4. Estinzione della società

Il socio d'opera e la responsabilità

All’interno della societas omnium bonorum era prevista l’eventuale presenza di un tipo particolare di consociato: il socio d’opera, una peculiare figura che conferiva in società il proprio lavoro (opera. In relazione a questa specifica figura di socio fu introdotta una particolare forma di responsabilità: la culpa in concreto, che era parametrata sulla diligenza che si era soliti avere nei propri affari. Inoltre, sulla base della favola del leone di Fedro, una societas bonorum omnium non poteva mai configurarsi come «società leonina», espressione con cui si indicava una societas in cui vi fosse un socio che partecipasse solo alle perdite e mai agli utili.

Società e personalità giuridica

Il diritto romano, infine, non ammetteva all’interno della società la presenza di enti dotati di personalità giuridica: essa poteva essere istituita solo in capo a coloro che potevano rispondere direttamente al vincolo obbligatorio, dunque solo agli uomini, dotati di personalità fisica.

Esistevano tuttavia due società (societas vectigalium e societas publicanorum) istituite in capo ad enti dotati di personalità giuridica.

Comproprietà e società di guadagno

Nel momento in cui si costituiva la società, si attuava, sotto il profilo del sorgere della comproprietà, un vero e proprio istituto possessorio (transitus legalis), sulla base del quale i consoci vantavano la comproprietà sui beni confluenti nella società.

La società di tutto il guadagno, invece, istituiva la comproprietà in capo a tutti i proventi derivanti dallo svolgimento di un’attività economica; in essa, dunque, non rientravano i beni derivanti da lasciti ereditari o donazioni.

Estinzione della società

Nella società per un determinato affare (societas unius rei o negotiationis ), infine, confluivano beni o risorse al fine di raggiungere uno scopo. Essa poteva estinguersi nel caso in cui l’obiettivo prefissato fosse stato raggiunto o considerato impossibile da raggiungere. La società si estingueva per cause oggettive e soggettive: nel primo gruppo sono annoverati lo scadere del termine (nel caso in cui sia stato stabilito) o il raggiungimento dello scopo prestabilito; nel secondo gruppo va ricompreso il recesso unilaterale, in particolare, nella societas omnium bonorum si correva il rischio di recesso unilaterale doloso: esso si verificava nel caso in cui un socio recedeva dalla società al fine di non rendere comuni beni che egli stava per acquistare (ad esempio tramite un lascito ereditario).

Infine, la società si estingueva anche per la morte di un socio, fatto salvo il caso in cui vi fosse un patto di scioglimento; a seguito di capitis deminutio media e maxima; a causa di una bonorum venditia o di un bonorum publicatio dei beni di un socio in seguito all’esperimento dell’actio pro socio, azione di buona fede che un socio poteva esperire nei confronti degli altri soci a tutela delle obbligazioni reciprocamente assunte. La condanna derivante dall’esperimento di tale azione era molto severa perché il comportamento sanzionato era contraria ai principi di correttezza e buona fede che dovevano permeare i rapporti tra soci.

Domande da interrogazione

  1. Qual era il ruolo del socio d'opera nella societas omnium bonorum?
  2. Il socio d'opera conferiva il proprio lavoro alla società e aveva una responsabilità particolare chiamata culpa in concreto, basata sulla diligenza abituale nei propri affari.

  3. Cosa si intende per "società leonina" e perché era vietata nel diritto romano?
  4. La "società leonina" era una società in cui un socio partecipava solo alle perdite e mai agli utili, e tale configurazione era vietata perché contraria ai principi di equità.

  5. Quali erano le cause di estinzione della società nel diritto classico?
  6. La società si estingueva per cause oggettive come il raggiungimento dello scopo o lo scadere del termine, e per cause soggettive come il recesso unilaterale doloso o la morte di un socio.

  7. Qual era la funzione dell'actio pro socio nel contesto delle obbligazioni tra soci?
  8. L'actio pro socio era un'azione di buona fede che un socio poteva esperire contro gli altri soci per tutelare le obbligazioni reciproche, e la condanna era severa per comportamenti contrari a correttezza e buona fede.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community