Concetti Chiave

  • La società semplice è destinata ad attività economiche lucrative non commerciali e non richiede forme particolari per il contratto costitutivo.
  • La società in nome collettivo (Snc) implica responsabilità solidale e illimitata dei soci per obbligazioni sociali, dando importanza all'attività personale dei soci.
  • Nella Snc, si applica la disciplina della società semplice a meno che non sia specificato diversamente dalla legge.
  • La società in accomandita semplice si distingue per la presenza di soci accomandati, che sono limitati ai conferimenti e non partecipano alla gestione sociale.
  • I soci accomandatari nella società in accomandita semplice sono responsabili personalmente e solidalmente verso i terzi e partecipano all'amministrazione.

La forma più elementare di società

La forma più elementare di società è la Caratteri:

• Può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio di attività economiche lucrative non commerciali;

• Il contratto costitutivo non richiede forme particolari, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti;

• Ne è prescritta l’iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese;

• Non è dotata di personalità giuridica ed ha un’autonomia patrimoniale imperfetta.

Caratteristiche della società in nome collettivo

La società in nome collettivo Snc è una società di persone prevista dalla legge per l’esercizio di attività commerciali.

Caratteri:

• Responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci verso i terzi per le obbligazioni sociali;

• Particolare rilevanza del rapporto fiduciario>> intercorrente fra i soci (attività personale del socio prevale sul capitale da lui conferito);

• Si applica la disciplina della società semplice, cui fa esplicito rinvio l’art. 2293 c.c., salvo sia diversamente previsto.

Caratteristiche della società in accomandita semplice

La società in accomandita semplice è una società di persone, caratterizzata dal fatto che di essa fanno parte due diverse categorie di soci.

Caratteri

Accomandati:

• Sono obbligati solo ai conferimenti;

• Rischiano solo di perdere il capitale conferito;

• Sono esclusi dalla gestione sociale.

Accomandatari:

• Sono obbligati verso la società l’esecuzione dei conferimenti;

• Sono personalmente e solidamente responsabili verso i tersi per le obbligazioni sociali;

• Partecipano all’amministrazione della società.

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