Concetti Chiave
- Le persone giuridiche si dividono in pubbliche e private, con le prime che derivano personalità dalla legge e le seconde attraverso un decreto presidenziale.
- Autonomia patrimoniale è cruciale: il patrimonio dell'ente è distinto da quello dei soci, proteggendo entrambe le parti dai creditori dell'altra.
- La personalità giuridica si ottiene tramite riconoscimento statale e registrazione, con atto costitutivo o negozio di fondazione come passaggi iniziali.
- La gestione di una persona giuridica avviene tramite organi e amministratori, con l'assemblea come organo decisionale nelle associazioni.
- Le associazioni non riconosciute godono di autonomia patrimoniale imperfetta e capacità processuale, ma non possono beneficiare di donazioni senza riconoscimento.
Le persone giuridiche si dividono in :
· persone giuridiche pubbliche (stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici), che ricavano la loro personalità giuridica dalla legge; non sono disciplinate da una normativa specifica ma da regole dettate di volta in volta. [art. 11 codice civile]; persone giuridiche private (fondazioni, associazioni ed altre istituzioni di carattere privato) che acquistano la personalità giuridica mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica; nonostante ciò esistono persone giuridiche di fatto ovvero non riconosciute ma alle qual si applica quasi tutta la disciplina delle prime.
· enti registrati ed enti di fatto
· enti a struttura associativa su base contrattuale e con la partecipazione di una pluralità di persone, ed enti a struttura istituzionale costituiti dalla volontà unilaterale di un fondatore.
· enti con finalità di lucro o ideali
· nell’ambito degli enti con finalità di lucro à enti con scopi egoistici e non profit
Le figure tipiche sono: le società, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni di volontariato.

Elemento caratteristico è l’autonomia patrimoniale con la quale il patrimonio dell’ente viene distinto da quello dei suoi associati e dei suoi organi. Ed infatti i creditori dei soci non possono rivalersi sul patrimonio associativo e viceversa.
Altri elementi sono una pluralità di persone (tranne che per le fondazioni) e uno scopo comune. La personalità giuridica si acquista con il riconoscimento da parte dello Stato ed in generale all’atto d’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Il riconoscimento è preceduto da atti mediante i quali una o più persone manifestano la volontà di dar vita ad una persona giuridica. Si parla di atto costitutivo per le associazioni, si parla di negozio di fondazione se una persona decide di separare alcuni beni del proprio patrimonio per destinarli ad uno scopo definito. La vita e l’attività di una persona giuridica è regolata da un atto chiamato statuto; poiché questa non può formare ed esprimere la sua volontà, essa si servono di persone fisiche le quali chiamano organi. La persona giuridica agisce attraverso i propri amministratori che si occupano di gestione ma hanno anche il potere di rappresentarla di fronte ai terzi. L’organo decisionale nelle associazioni è l’assemblea. Nonostante la pluralità di persone, si forma una sola volontà. Ed infatti l’atto posto in essere da esse si chiamo atto collegiale.
La nazionalità è l’equivalente della cittadinanza per le persone fisiche, e viene assegnata tramite il riconoscimento. Allo stesso modo la residenza si chiama sede, che è il luogo in cui la persona giuridica svolge la sua principale attività.
L’estinzione della persona giuridica si ha per motivi previsti nello statuto o dall’atto costitutivo (obiettivo raggiunto, scadenza del termine ….) oppure per insufficienza del patrimonio o scopo esaurito o divenuto impossibile (in questi casi lo stato può disporre la fusione di più fondazioni). L’estinzione non ha luogo automaticamente ma necessita di un atto pubblico ossia la dichiarazione dell’autorità governativa, atto attraverso il quale si passa alla liquidazione. La personalità giuridica continua ad esistere ma possono essere compiuti solo gli atti necessari per la finalità della stessa. Si provvede alla liquidazione del patrimonio diretta a soddisfare i creditori. Il patrimonio residuo viene disposto come per statuto o atto costitutivo.
Le vicende fondamentali relative alle persone giuridiche sono indicate in un registro istituito c/o le prefetture. Scopo di qst registrazioni è di porre i terzi che concludono atti in grado di conoscere se la persona giuridica ha ricevuto il riconoscimento, quale sia il patrimonio su cui possano contare, se e quali limiti siano stabiliti ai poteri degli amministratori.
Per le associazioni non riconosciute cioè gli enti che non abbiano chiesto il riconoscimento o a cui tale riconoscimento sia stato negato si ha che: viene riconosciuta efficacia per quel che riguarda i rapporti degli associati tra loro; i soci sono comproprietari di un fondo comune senza la possibilità di riscatto della propria quota; tali associazioni godono di un’autonomia patrimoniale imperfetta, ovvero i creditori possono fare valere i propri diritti sul fondo comune, e, qualora questo non fosse sufficiente, risponderanno personalmente ed in solido coloro i quali hanno agito in nome e per conto della società. Alle associazioni non riconosciute è attribuita la capacità processuale: esse possono stare in giudizio nella persona cui è conferita la presidenza e la direzione dell’associazione; Le associazioni non riconosciute non possono beneficiare di donazioni o lasciti: per poterne godere devono richiedere il riconoscimento.
Il comitato è una figura particolare di persona giuridica; il suo scopo è quello di raccogliere fondi per un determinato scopo. I costituenti sono responsabili personalmente della custodia e verso i destinatari dei fondi. Questa responsabilità è anche penale. Anche al comitato è stata riconosciuta la capacità processuale, può stare in giudizio nella figura del presidente.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali categorie di persone giuridiche?
- Come si acquisisce la personalità giuridica?
- Qual è il ruolo degli organi nelle persone giuridiche?
- Cosa accade in caso di estinzione di una persona giuridica?
- Quali sono le caratteristiche delle associazioni non riconosciute?
Le persone giuridiche si dividono in pubbliche e private. Le pubbliche includono lo stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici, mentre le private comprendono fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato.
La personalità giuridica si acquisisce tramite il riconoscimento da parte dello Stato, generalmente all'atto d'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Gli organi, composti da persone fisiche, rappresentano e gestiscono la persona giuridica, esprimendo la sua volontà e agendo in suo nome.
L'estinzione avviene per motivi previsti nello statuto o per insufficienza del patrimonio. Richiede un atto pubblico e porta alla liquidazione del patrimonio per soddisfare i creditori.
Le associazioni non riconosciute hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta, i soci sono comproprietari di un fondo comune e possono rispondere personalmente dei debiti. Hanno capacità processuale ma non possono beneficiare di donazioni senza riconoscimento.