Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il licenziamento ad nutum permette al datore di lavoro di recedere senza fornire una motivazione formale, ma prevede l'obbligo di preavviso o la sua monetizzazione.
  • La legge 604/1966 limita il licenziamento ad nutum, richiedendo un giustificato motivo o una giusta causa per renderlo legittimo.
  • Giustificato motivo e giusta causa sono requisiti giuridici per la legittimità del licenziamento, il cui mancato rispetto può essere impugnato dal lavoratore.
  • In caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore può ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, come previsto dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori.
  • La proposta di sostituire la reintegrazione con la tutela economica mira a incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, limitando la reintegrazione a casi specifici.

Indice

  1. Il regime del recesso e il preavviso
  2. Limiti al licenziamento ad nutum
  3. Giustificato motivo e giusta causa
  4. Tutela reale e proposte alternative

Il regime del recesso e il preavviso

In teoria, il regime del recesso ex articolo 2118 è valido anche per il licenziamento, irrogabile ad nutum, cioè senza la necessità di fornire una motivazione formale. Ovviamente anche in questo caso vige l’obbligo del preavviso, volto a impedire che il lavoratore si trovi privo del posto di lavoro dall’oggi al domani. Spesso, però, i datori di lavoro comunicano nella lettera di licenziamento che il preavviso lavorativo è monetizzato, cioè sostituito dalla relativa indennità. Il Codice civile prevede inoltre un’ulteriore forma di licenziamento (per giusta causa o in tronco) che esonera il datore di lavoro dall'obbligo del preavviso.

Limiti al licenziamento ad nutum

In sostanza, però, sin dagli anni sessanta dello scorso secolo i giuristi hanno introdotto diversi limiti al potere di licenziamento ad nutum, in primo luogo tramite la legge 604/1966. Essa ha stabilito che il licenziamento individuale del lavoratore subordinato a tempo indeterminato è legittimo solo se è preceduto da un adeguato preavviso e, soprattutto, se è determinato da un giustificato motivo. In virtù di questa nuova legge, la giusta causa ex art. 2119 c.c. è considerata una sotto-ipotesi del giustificato motivo, cioè un fattore aggravante. Quando essa ricorre, infatti, oltre ad essere legittimo, il licenziamento ha efficacia immediata.

Giustificato motivo e giusta causa

Dal punto di vista giuridico, giustificato motivo e giusta causa sono dei fatti in funzione dei quali l’ordinamento condiziona la legittimità del licenziamento. Per far valere l'insussistenza di tali fatti, cioè eventuali vizi del licenziamento, il lavoratore deve proporre un'azione in giudizio tramite l'impugnazione di quest’ultimo.

Se il giudice rileva l’illegittimità del licenziamento, il lavoratore gode del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale), riconosciuto dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori.

Tutela reale e proposte alternative

Molti giuristi, però, hanno sostenuto che la tutela reale disincentiva le assunzioni a tempo indeterminato, a causa del timore di non riuscire più a liberarsi del lavoratore assunto. Per questo motivo è stata proposta la sostituzione della reintegrazione con la cosiddetta tutela economica del licenziamento ingiustificato, in funzione della quale la reintegrazione è circoscritta a casi particolari.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il regime del recesso ex articolo 2118 per il licenziamento individuale?
  2. Il regime del recesso ex articolo 2118 consente il licenziamento ad nutum, cioè senza motivazione formale, ma con obbligo di preavviso, che può essere monetizzato.

  3. Quali sono i limiti introdotti dalla legge 604/1966 al potere di licenziamento ad nutum?
  4. La legge 604/1966 stabilisce che il licenziamento è legittimo solo con un adeguato preavviso e un giustificato motivo, con la giusta causa come sotto-ipotesi del giustificato motivo.

  5. Quali sono le conseguenze giuridiche se un licenziamento è dichiarato illegittimo?
  6. Se un licenziamento è dichiarato illegittimo, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, come previsto dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori, anche se è stata proposta la sostituzione con una tutela economica.

Domande e risposte

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