Concetti Chiave
- Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è causato da inadempimenti contrattuali rilevanti del lavoratore.
- Comportamenti come assenza ingiustificata, atteggiamenti violenti e insubordinazione possono giustificare un licenziamento.
- Il principio di proporzionalità richiede che l'inadempimento sia notevole per giustificare il licenziamento, altrimenti si applicano sanzioni conservative.
- I contratti collettivi elencano solitamente i motivi giustificati, ma il giudice può valutarne anche altri non previsti.
- La «giusta causa» implica un inadempimento così grave da rompere irreparabilmente la fiducia del datore, giustificando l'immediato licenziamento.
Motivi del licenziamento
Il licenziamento per giustificato motivo può scaturire da ragioni oggettive o soggettive. Le prime riguardano decisioni aziendali relative alla riorganizzazione o alla ristrutturazione dell’azienda; le ragioni soggettive, invece, sono relative ad atti o comportamenti del lavoratore, qualificabili come riprovevoli.
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, dunque, deriva da un grave e rilevante inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore: ciò legittima il datore a esercitare il diritto di recesso.
La violazione può riguardare gli obblighi previsti dal codice civile, dalla legge o dai contratti collettivi: ne sono esempi l’assenza ingiustificata dal lavoro, atteggiamenti violenti in azienda e l’insubordinazione nei confronti dei superiori.
In virtù del principio di proporzionalità, l'inadempimento giustifica il licenziamento solo se è notevole sotto il profilo della gravità; in caso contrario è prevista l'irrogazione delle sanzioni conservative, come una multa o una sospensione.
Ruolo del giudice e giusta causa
Di solito, i fatti che costituiscono il giustificato motivo sono elencati dai contratti collettivi (è particolarmente grave la recidiva). Le disposizioni contenute nei contratti collettivi, però, non sono vincolanti per il giudice: egli può riscontrare il giustificato motivo anche in fatti da essi non previsti. Il giudice deve valutare la proporzione fra il fatto commesso e la sanzione prevista dai CCNL;, tenendo conto del contesto in cui l’illecito ha avuto luogo.
Fra le ragioni soggettive che giustificano il licenziamento disciplinare, è particolarmente grave la cosiddetta «giusta causa», che ha luogo quando l’inadempimento è così rilevante da determinare l’estromissione immediata del lavoratore dall’azienda. La violazione del dipendente è così grave da pregiudicare in modo irreparabile la fiducia che il datore ripone nei suoi confronti.