Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si basa su ragioni economiche, produttive e organizzative dell'azienda, come la chiusura di reparti o la riduzione del personale.
  • La scelta del datore di lavoro di licenziare per motivi oggettivi è tutelata dalla libertà di iniziativa economica, e il giudice può valutare solo il nesso di causalità tra licenziamento e motivazioni.
  • Tra le cause legittime di licenziamento oggettivo rientra anche l'inidoneità del lavoratore a svolgere le mansioni, come nel caso di patologie invalidanti permanenti.
  • La giurisprudenza riconosce il licenziamento per riorganizzazione economica aziendale, come nel caso di sostituzione di lavoratori con intelligenze artificiali.
  • I licenziamenti discriminatori legati a attività sindacali o a motivi religiosi sono nulli, come sancito dalla legge 604/1966 e dallo statuto dei lavoratori del 1970.

Indice

  1. Motivi economici del licenziamento
  2. Ruolo del giudice nel licenziamento
  3. Giurisprudenza e licenziamento oggettivo
  4. Evoluzione tecnologica e lavoro
  5. Normative sui licenziamenti discriminatori

Motivi economici del licenziamento

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è basato su ragioni economiche, attinenti dunque all’attività produttiva (chiusura di un reparto o di un’azienda), all’organizzazione del lavoro (riduzione del personale) e al mancato funzionamento del lavoro (impossibilità del lavoratore di svolgere determinate mansioni).

Ruolo del giudice nel licenziamento

Il datore di lavoro può avvalersi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo al fine di implementare l’efficacia dell’azienda e per migliorarne il profitto. Ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione (che tutela la libertà di iniziativa economica privata), la scelta del datore di lavoro non è sindacabile dal giudice eccetto per ciò che attiene al nesso di causalità tra licenziamento e motivazioni addotte.

Il giudice deve limitarsi a valutare i presupposti di legittimità, non estendendo il proprio giudizio alle esigenze economiche-produttive dell’azienda.

Giurisprudenza e licenziamento oggettivo

La giurisprudenza include tra le cause di giustificato licenziamento per motivo oggettivo anche l’inidoneità al lavoro (questo è, ad esempio, il caso della sopraggiunta di patologie invalidanti a tempo indeterminato).

All’interno della nozione di giustificato motivo oggettivo si distinguono due fattispecie:

- la prima riguarda la scelta del datore di lavoro di organizzare l’azienda;

- la seconda riguarda la possibilità, per il lavoratore, di svolgere o meno determinate mansioni.

Nell’ambito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo è possibile far riferimento a una sentenza della corte di Cassazione nella quale è stato considerato legittimo il licenziamento del lavoratore in caso di riorganizzazione economica dell’azienda.

Evoluzione tecnologica e lavoro

Al giorno d’oggi, le attività industriali sono svolte sempre più di frequente da intelligenze artificiali e, dunque, non da manodopera umana. All’inizio del 2019, un operaio in provincia di Milano è stato licenziato e sostituito da un robot. Tale sostituzione trova le proprie motivazioni in ragioni di natura economica e, pertanto, il datore di lavoro ha addotto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Normative sui licenziamenti discriminatori

L’articolo 4 della legge 604/1966 individua l’origine del licenziamento determinato dalla partecipazione ad attività sindacali o derivante da discriminazioni di natura religiosa (licenziamento discriminatorio). Esso, come successivamente riaffermato dall’articolo 15 dello statuto dei lavoratori (legge 300/1970), è nullo.

L’articolo 3 della legge 108/1990 disciplina invece i licenziamenti individuali, come quello in ragione della gravidanza, considerato sempre di natura discriminatoria.

Per dimostrare la nullità del licenziamento illecito, il lavoratore ha l’onere di provare la condotta inidonea assunta dal lavoratore. Una recente sentenza ha definito «ritorsivo» il licenziamento applicato al termine di un periodo di malattia senza che sussistano validi motivi.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le ragioni principali per un licenziamento per giustificato motivo oggettivo?
  2. Le ragioni principali includono motivi economici legati all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e all'impossibilità del lavoratore di svolgere determinate mansioni.

  3. In che modo la giurisprudenza considera l'inidoneità al lavoro come motivo di licenziamento?
  4. La giurisprudenza include l'inidoneità al lavoro, come nel caso di patologie invalidanti a tempo indeterminato, tra le cause di giustificato licenziamento per motivo oggettivo.

  5. Qual è la posizione della legge riguardo ai licenziamenti discriminatori?
  6. La legge considera nulli i licenziamenti determinati da attività sindacali o discriminazioni religiose, come stabilito dall'articolo 4 della legge 604/1966 e riaffermato dall'articolo 15 dello statuto dei lavoratori.

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