Concetti Chiave
- Il silenzio della Pubblica Amministrazione è un comportamento inerte, non una forma di espressione, e viola l'obbligo di provvedere.
- Nei procedimenti a iniziativa d'ufficio, il silenzio impedisce l'emanazione di atti sfavorevoli dopo il termine previsto.
- Nei procedimenti a istanza di parte, il silenzio della PA può danneggiare l'interessato, rendendo il silenzio assenso una soluzione preferibile.
- Il silenzio assenso si applica a provvedimenti autorizzatori con discrezionalità limitata, dove il contenuto è determinabile senza intervento dell'autorità.
- Il silenzio rifiuto equipara l'assenza di risposta a un provvedimento negativo, permettendo all'interessato di ricorrere al giudice amministrativo.
Il silenzio della Pubblica Amministrazione
Non è una forma di esternazione il cosiddetto silenzio della p.a.: comportamento inerte dell’amministrazione rispetto all’emanazione dell’atto. Comporta la violazione dell’obbligo di provvedere. Rimedi: silenzio assenso, silenzio rifiuto…
Per i procedimenti a iniziativa d’ufficio il silenzio non pone problemi di tutela degli interessati: decorso il termine gli atti sfavorevoli per il destinatario non possono più essere emanati.
Per i procedimenti a istanza di parte si pone un problema di tutela dell’interessato, che a causa del silenzio della p.a.
non deve soddisfatto il suo interesse. La soluzione migliore per il destinatario è il silenzio assenso, che si applica solo a quei provvedimenti in cui la discrezionalità dell’amministrazione è assente o molto limitata e quindi il contenuto è facilmente determinabile anche in assenza di pronuncia da parte dell’autorità competente. Il silenzio assenso dunque si applica soprattutto in caso di procedimenti autorizzatori, in cui il provvedimento ha la funzione di controllare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la produzione dell’effetto desiderato.Il silenzio rifiuto invece si ha quando il silenzio viene equiparato al provvedimento negativo. Anche in questo caso l’equiparazione è utile all’interessato, che può rivolgersi al giudice amministrativo.